Art. 6.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 1› settembre  1993,  al  netto  della  ritenuta  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986,  n.  759,  applicata
sulla  differenza  fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione
dei  certificati  stessi.  Ove   necessario,   si   procedera'   agli
arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.