Art. 7. L'esecuzione delle operazioni di collocamento e' affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1 settembre 1988 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avra' per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale e' stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa puo' avvalersi di aziende e istituti di credito nonche' degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia puo' inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto. A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%. Tale provvigione potra' essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.