Art. 7.
  L'esecuzione  delle  operazioni  di  collocamento  e' affidata alla
Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il  1›
settembre  1988  e  termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo
chiusura anticipata e con riserva di riparto che avra' per oggetto le
sole  richieste  pervenute  nella  giornata  di cui l'ammontare delle
sottoscrizioni  raccolte  risulti   superiore   all'importo   massimo
indicato nell'art. 1.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni di collocamento  saranno  regolati  dalle
norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982,
come risulta  modificata  dalle  convenzioni  stipulate  in  data  14
gennaio  1984 e 31 ottobre 1984, con la quale e' stato convenuto, fra
l'altro, che la Banca stessa puo' avvalersi di aziende e istituti  di
credito  nonche'  degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei
BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29  marzo  1988,  i  quali
intervengono  in  proprio  e  per  conto  della  clientela.  La Banca
d'Italia puo' inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di
collocamento.
  Con  successivo  decreto  ministeriale  si provvedera' ad accertare
l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.
  A  rimborso  delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso,
sara'  riconosciuta  alla  Banca  d'Italia,   sull'intero   ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.
  Tale  provvigione  potra'  essere attribuita, in tutto od in parte,
agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la
Banca d'Italia.