Art. 9. Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sara' effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o piu' soluzioni, entro il 30 settembre 1988. L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sara' versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986. La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emettera' apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.