Art. 5.
  Le  autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni
statali, regionali, provinciali  e  comunali  e  di  tutti  gli  enti
pubblici  interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere
di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla
richiesta  presentata  dall'ente  appaltante  di cui all'art. 3 della
presente ordinanza.