IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n.  2406,  e  modificato
con   regio   decreto   13   ottobre  1927,  n.  2230,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli 317 e 318 relativi alla scuola di specializzazione in
psichiatria  sono  sostituiti  dai  seguenti   con   il   conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi.
              Scuola di specializzazione in psichiatria
  Art.   317.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
psichiatria presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La  scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili
alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici
e comportamentali.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.
  Art. 318. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per  ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.
  Art. 319. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  320.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  321.  -  La  scuola  comprende  cinque aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica;
    b) psichiatria clinica;
    c) psicoterapeutica;
    d) sociopsichiatria;
    e) psico-biologica.
  Art.  322.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Propedeutica:
   genetica medica;
   informatica;
   psicofarmacologia di base.
   b) Psichiatria clinica:
   psichiatria;
   psicopatologia;
   psicodiagnostica;
   psicosomatica;
   psicofarmacologia clinica;
   neuropsichiatria infantile;
   neuropsicogeriatria;
   neurologia.
   c) Psicoterapeutica:
   psicoterapia;
   psicodinamica;
   metodologia del rapporto medico-paziente;
   psicologia medica.
   d) Sociopsichiatria:
   psichiatria sociale;
   igiene mentale;
   psichiatria forense;
   epidemiologia.
   e) Psico-biologica:
   biochimica del S.N.C.;
   strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
   psicofisiologia;
   psicoendocrinologia.
  Art. 323. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento   ore,    rivolta
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 
  1› Anno:
   Propedeutica (ore 100):
 
    genetica medica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 20
    psicofarmacologia di base  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    informatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Psichiatria clinica (ore 200):
    psichiatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
    neurologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    psicodiagnostica   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Psico-biologica (ore 100):
    strutture e funzioni integrative del S.N.C.    . . . . . .  "  40
    biochimica del S.N.C.    . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    psicofisiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
    psicoendocrinologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
  2› Anno:
   Psichiatria clinica (ore 200):
    psichiatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
    psicopatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  60
    psicofarmacologia clinica  . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
   Psicoterapeutica (ore 200):
    psicoterapia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  70
    psicodinamica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    psicologia medica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    metodologia del rapporto medico-paziente   . . . . . . . .  "  50
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
  3› Anno:
   Psichiatria clinica (ore 150):
    psichiatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 100
    neuropsichiatria infantile   . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
   Psicoterapeutica (ore 150):
    psicoterapia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 150
   Sociopsichiatria (ore 100):
    psichiatria sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  40
    igiene mentale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
    epidemiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
  4› Anno:
   Psichiatria clinica (ore 170):
    psichiatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
    psicosomatica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    neuropsicogeriatria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  20
   Psicoterapeutica (ore 150):
    psicoterapia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 150
   Sociopsichiatria (ore 80):
    psichiatria sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  50
    psichiatria forense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  30
                                                                  ---
                                      Monte ore elettivo. . . ore 400
 
  Art.  324.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   reparti  di degenza ed ambulatori dell'istituto malattie nervose e
mentali;
   attivita'  ambulatoriali di consulenza per l'ospedale di Careggi -
Istituto di malattie nervose e mentali;
   servizio  diagnosi  e cura - istituto malattie nervose e mentali -
Careggi;
   servizio diagnosi e cura USL 10/A e 10/E;
   servizi territoriali ambulatoriali;
   strutture riabilitative territoriali;
   neurochimica;
   psicofarmacologia;
   psicodiagnostica clinica;
   neurofisiopatologia.
  La  frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue,
compreso il monte ore elettivo di  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartisce annualmente il
monte ore elettivo. Il consiglio  della  scuola  predispone  apposito
libretto  di  formazione,  che  consenta  allo  specializzando  ed al
consiglio   stesso   il    controllo    dell'attivita'    svolta    e
dell'acquisizione  dei  progressi  compiuti,  per sostenere gli esami
annuali e finali.