IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio  1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile  1988,  n.  109,  recante  misure
urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per
la razionalizzazione della spesa sanitaria;
  Visti  in  particolare  l'art.  1 della stessa legge che demanda al
Ministro della sanita' la determinazione degli standards di personale
ospedaliero  per  posto  letto e tipologia di ospedali, previo parere
del  Consiglio  sanitario  nazionale  e  sentite  le   organizzazioni
sindacali   maggiormente  rappresentative,  nonche'  l'art.  2  sulla
rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche;
  Visto  l'art.  10  della  legge  23  ottobre  1985, n. 595, recante
disposizioni in  materia  di  organizzazione  degli  ospedali  e,  in
particolare,  il  comma  1  che  fissa i parametri tendenziali per la
utilizzazione ottimale dei  servizi  e  dei  posti  letto  in  ambito
regionale;
  Considerato  che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni
innanzi richiamate la ristrutturazione dei presidi ospedalieri assume
per  un  verso  carattere  di  priorita' rispetto alla determinazione
degli standards di personale ospedaliero,  e,  per  altro  verso,  si
appalesa   come   momento   di  particolare  rilevanza  ai  fini  del
conseguimento di condizioni di salute uniformi su tutto il territorio
nazionale;
  Considerato  che  la  standardizzazione  di cui trattasi presuppone
altresi'  la  esplicitazione  delle  finalita'  da   perseguire   nel
riordinamento  degli ospedali sulla linea del processo di adeguamento
delle norme di organizzazione risultanti dalle disposizioni normative
nel tempo emanate con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 e con decreti
del Presidente della Repubblica n. 128 e n. 129 del  27  marzo  1969,
sulle  quali  hanno inciso innovativamente le leggi 23 dicembre 1978,
n. 833 e 3  ottobre  1985,  n.  595,  in  materia  di  programmazione
sanitaria,  fissando piu' attuali riferimenti per il dimensionamento,
la caratterizzazione  tipologica  e  la  strutturazione  interna  dei
presidi  ospedalieri,  propedeutici  agli  adempimenti  delle regioni
fissati dall'art. 1 della legge n. 109 del 1988;
  Visti gli articoli 4 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Ritenuto   che  ai  fini  del  dimensionamento  degli  organici  di
personale debba farsi riferimento,  quale  parametro  di  valutazione
piu'  adeguato, a moduli organizzativi tipo per gruppi di posti letto
e  per  distinte   attivita'   specialistiche,   in   ragione   delle
diversificate  esigenze  assistenziali  e  tecnologiche proprie delle
varie tipologie;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, sullo stato giuridico del personale  delle  unita'  sanitarie
locali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
617, sull'ordinamento degli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico;
  Valutate  le  indicazioni  emergenti  dai  flussi informativi delle
attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie  locali  di
cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
1984, attuativo dell'art. 27, comma 6, della legge 27 dicembre  1983,
n. 730;
  Considerato  che  la  Corte costituzionale con sentenza 8-10 giugno
1988, n. 610, ha ritenuto compatibili con il sistema delle  autonomie
regionali  e  provinciali  le disposizioni temporanee di salvaguardia
dell'assetto  definitivo  del  Servizio  sanitario  nazionale   quale
risultera' dalla pianificazione prevista dalla legge 23 ottobre 1985,
n. 595, nella cui linea si pone il presente decreto;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
            Norme per la rideterminazione dei posti letto
  1.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 2
del  decreto-legge  8  febbraio  1988,   n.   27,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, le unita' sanitarie
locali formulano proposte alle regioni o province autonome  entro  il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
presente decreto, sulla base dei criteri di seguito specificati.  Nel
formulare  le  proposte,  le  unita'  sanitarie locali debbono tenere
conto anche dei parametri tendenziali della legge 23 ottobre 1985, n.
595,  richiamati dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. Le proposte delle
unita'  sanitarie  locali  debbono  riguardare   preliminarmente   la
riorganizzazione  dei  presidi  ospedalieri,  con  la definizione dei
posti letto necessari per assicurare,  al  tasso  di  spedalizzazione
prescritto e per degenze medie nella norma, l'utilizzazione media non
inferiore al 70-75%, e, in via conseguente, la rideterminazione degli
organici rapportati alla nuova organizzazione.
  2.  Le regioni e le province autonome decidono, anche in assenza di
proposte da parte delle unita' sanitarie  locali,  entro  il  termine
perentorio  dei  successivi novanta giorni. Il relativo provvedimento
deve  preliminarmente  definire  la  riorganizzazione   dei   presidi
ospedalieri  e  in  successione conseguente la dotazione organica del
personale, in complesso regionale e per singolo presidio ospedaliero.
In  mancanza  di  definizione  da  parte  delle USL o delle regioni e
province autonome  entro  i  termini  sopraindicati,  o  in  caso  di
applicazione  non  conforme alle norme di cui al presente decreto, si
procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi,  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988.
  3.  Nella  rideterminazione del numero dei posti letto di dotazione
regionale, resta fermo il parametro di  6,5  posti  letto  per  mille
abitanti,  di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione,
previsto dall'art. 10 della legge  23  ottobre  1985,  n.  595;  sono
esclusi  dal  computo  i  posti letto che residuano negli ex ospedali
psichiatrici in quanto posti letto ad esaurimento ai sensi  dell'art.
64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  4.  Ai  fini  della  riorganizzazione  dei  presidi ospedalieri, le
regioni e province autonome debbono  programmare  la  disattivazione,
entro  il  termine  massimo  di  due  anni,  dei  presidi con meno di
centoventi posti letto, tenuto conto che al di sotto di  tale  limite
l'attivita' ospedaliera, con riferimento agli standards stabiliti dal
presente   decreto,    risulta    economicamente    improduttiva    e
funzionalmente  carente. Qualora le strutture edilizie lo consentano,
i presidi disattivati possono eventualmente  essere  riconvertiti  in
strutture  di  riabilitazione  o in residenze sanitarie assistenziali
per anziani e disabili non  autosufficienti  ai  sensi  dell'art.  20
della  legge  11  marzo  1988,  n.   67,  o,  ove vi sia mancanza, in
poliambulatori o in presidi  sanitari  interdistrettuali  operanti  a
ciclo diurno.
  5.  Nelle regioni e province autonome con una dotazione complessiva
di posti letto per acuti inferiore allo standard del 5,5  per  mille,
il  termine  entro  cui  deve  essere  attuata la disattivazione e la
riconversione dei presidi ospedalieri con meno  di  centoventi  posti
letto   e'   fissato   in  cinque  anni,  in  corrispondenza  con  la
ristrutturazione  e  la  espansione  delle  specialita'   ospedaliere
mancanti,  da  realizzare con i finanziamenti del piano straordinario
di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67.
  6.   Solo   in   zone   particolarmente  disagiate,  obiettivamente
verificabili sulla base di indicatori di accessibilita', le regioni e
le  province  autonome  possono  derogare  al  principio  di  cui  al
precedente comma 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b),  della
legge  n.  109  del  1988.  Il  provvedimento  di  deroga deve essere
sottoposto al Ministro della sanita' che decide, sentito il Consiglio
sanitario  nazionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni,
scaduto il quale il provvedimento si intende accolto. Le regioni e le
province autonome si adeguano alla eventuale difforme indicazione del
Ministro della sanita' entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla  relativa  notificazione. In caso di omissione, si procede agli
adempimenti  per  l'esecuzione  degli  atti  sostitutivi,  ai   sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988.
  7.  Nel  provvedimento  di riorganizzazione dei presidi ospedalieri
che precede la rideterminazione delle piante organiche del personale,
le regioni e le province autonome debbono, altresi', indicare:
    a)  le  strutture  che,  in  rapporto  al grado di utilizzazione,
attuale o prevedibile per effetto del provvedimento  stesso,  debbono
essere   parzialmente   disattivate  per  ricondurne  il  livello  di
produttivita' entro i valori parametrici prescritti,  o  che  debbono
essere  totalmente  disattivate,  concentrandone  l'attivita'  presso
altro  presidio  ospedaliero,  in   quanto   presentano   valori   di
utilizzazione  tanto  bassi  da  pregiudicare  non solo la conduzione
economica delle strutture stesse, ma anche  la  stessa  funzionalita'
sanitaria  per  i  cittadini che debbono servirsene. Valgono anche in
questo caso le eccezioni e le procedure previste dal precedente comma
6;
    b)   il  potenziamento  della  dotazione  di  posti  letto  delle
strutture sovrautilizzate o con attese superiori a quindici giorni;
    c) l'attivazione di strutture mancanti relative a specialita' non
presenti nell'ambito regionale, o presenti in misura inadeguata,  nel
quadro  del  fabbisogno  soddisfatto  con  la  mobilita'  ospedaliera
extraregionale o internazionale, ed  entro  i  limiti  dei  parametri
tendenziali  di  cui  alla  legge  23  ottobre  1985,  n.  595.  Tale
attivazione  va  realizzata  per  trasformazione  di   strutture   in
disattivazione  ai  sensi  della  precedente  lettera  a) o per nuova
realizzazione nell'ambito del piano straordinario di investimenti  di
cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    d)  la  destinazione di appositi spazi all'esercizio della libera
professione intramuraria dei medici ospedalieri, in ottemperanza agli
impegni contenuti nel vigente contratto di lavoro;
    e) la destinazione di appositi spazi alle attivita' assistenziali
a ciclo diurno, favorendone l'aggregazione alle unita'  operative  di
degenza  e  considerando  i posti letto di ospedale diurno come posti
letto equivalenti a quelli  di  degenza  ai  fini  del  rispetto  dei
parametri  di dotazione previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Nelle regioni e province autonome con uno standard  di  dotazione  di
posti  letto  complessivamente  superiore  al  6,5 per mille di posti
letto e' consentito, per un periodo massimo di due anni, di calcolare
i  posti  letto  di ospedale diurno come aggiuntivi rispetto a quelli
delle unita' operative di degenza, fermi restando la base di  calcolo
della  dotazione  di  personale  limitata  ai soli posti di degenza e
l'obbligo del rispetto del tasso di utilizzazione  di  questi  ultimi
nella misura media annua del 70-75%.