Art. 2. Indirizzi organizzativi 1. Nell'affrontare la riorganizzazione ospedaliera le unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome debbono ispirarsi ai seguenti indirizzi: a) la riorganizzazione ospedaliera, pur dovendo essere decisa prioritariamente ai sensi della legge n. 109 del 1988, va considerata come momento inscindibile del generale ed unitario disegno di riforma dei servizi sanitari, che coinvolge i servizi di prevenzione collettiva, quelli di assistenza primaria, quelli specialistici e di ospedale diurno extraospedalieri e quelli paraospedalieri delle residenze sanitarie assistenziali. Pertanto le soluzioni da assumere per gli ospedali debbono essere coerenti con il quadro generale di riferimento e debbono favorire le connessioni funzionali con i servizi extraospedalieri e con i servizi sociali operanti nel territorio, specie per quanto attiene i progetti obiettivo indicati dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 e particolarmente l'assistenza agli anziani non autosufficienti, ai disabili, ai malati di mente, ai tossicodipendenti e l'assistenza materno-infantile; b) analogamente, la pianta organica delle strutture ospedaliere va concepita e strutturata come parte costituente dell'unitaria pianta organica dell'unita' sanitaria locale; c) la riorganizzazione dei presidi ospedalieri deve essere colta come l'occasione per far compiere un deciso passo in avanti al processo delle aggregazioni funzionali di tipo dipartimentale, deve servire ad incrementare l'integrazione multidisciplinare nelle attivita' assistenziali e consentire l'utilizzazione in comune di attrezzature di tecnologia avanzata e del personale tecnico ad esse preposto. Inoltre, l'organizzazione per aree omogenee, cosi' come prevista dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e la sperimentazione dei dipartimenti possono agevolare un uso piu' flessibile delle disponibilita' di ricovero e del personale di assistenza sanitaria ed accrescere l'attitudine del personale al lavoro di gruppo; d) la riorganizzazione dei servizi dei presidi ospedalieri, accompagnata dalla rideterminazione del personale da impiegare in essi, deve consentire il potenziamento delle attivita' diagnostiche e di accertamento strumentale almeno su due turni giornalieri, l'utilizzo delle grandi attrezzature diagnostiche e terapeutiche per un minimo di dodici ore giornaliere, l'attivazione delle camere operatorie per non meno di cinque giorni la settimana e, ove occorra, la turnazione antimeridiana e pomeridiana, con conseguente e documentabile riduzione ad un massimo di quindici giorni dei periodi di attesa nonche' la contrazione delle durate medie di degenza. La durata media dei periodi di attesa per ciascuna divisione ospedaliera va rilevata mediante l'attivazione di appositi flussi informativi; e) per le connessioni indicate nelle lettere precedenti e configurandosi il presente decreto come una anticipazione del piano sanitario nazionale, l'occasione della riorganizzazione dei presidi ospedalieri va colta come incentivo ad accelerare i processi di programmazione sanitaria regionale e locale. In ogni caso va assunto come criterio di guida fondamentale per la gestione del servizio sanitario a tutti i livelli territoriali quello della flessibilita' organizzativa orientata al soddisfacimento delle esigenze della domanda reale. L'applicazione del principio comporta che tutti i provvedimenti afferenti l'organizzazione di servizi o l'assegnazione di risorse per attivita' particolari debbono farsi carico di documentare, in quantita' e qualita', il bisogno assistenziale cui i servizi e le attivita' di merito intendono dare risposta e di valutare preventivamente il rapporto tra i costi e i benefici che ne possono derivare, utilizzando le stesse indicazioni a posteriori per la verifica di gestione dei risultati conseguiti. 2. La riorganizzazione dei presidi ospedalieri va, altresi', utilizzata come occasione per promuovere alcune innovazioni che, senza costi aggiuntivi, permettono di accrescere la qualita' dell'assistenza sanitaria e di conferire maggiore professionalita' agli atti tecnici assistenziali. Le innovazioni da promuovere riguardano: a) la generale attivazione in tutti i presidi dei gruppi di lavoro di verifica e revisione della qualita' assistenziale, previsti dall'art. 119 del contratto unico di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; b) l'istituzione del comitato ospedaliero per le infezioni nosocomiali; c) l'istituzione della commissione farmaci, con funzioni di razionalizzazione dell'approvvigionamento e dei consumi farmaceutici; d) il potenziamento delle attivita' di anatomia patologica e di riscontro autoptico e l'istituzione di conferenze clinico-patologiche periodiche come momento di valutazione dell'attivita' svolta e occasione di formazione permanente del personale medico; e) l'istituzione di riunioni periodiche di reparto per l'esame delle procedure di accettazione e per la verifica dell'esatta compilazione delle cartelle cliniche e delle schede nosologiche di dimissione, in vista dell'adozione dei DRG's come tecnica di valutazione della produttivita' delle singole strutture di degenza; f) l'istituzione di riunioni periodiche dei responsabili di reparto per discutere i piu' rilevanti problemi assistenziali e organizzativi e adottare le misure occorrenti per accrescere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle attivita' assistenziali. 3. Le regioni e le province autonome decidono in materia di riorganizzazione dei presidi ospedalieri e di rideterminazione delle piante organiche anche a stralcio dei piani sanitari regionali o in difformita' da quelli vigenti, in forza del disposto dell'art. 2 della legge n. 109 del 1988. I piani sanitari regionali, a loro volta, debbono conformarsi alle indicazioni di detta legge, e a quelle del presente decreto, entro il termine di centottanta giorni. In caso di mancata decisione da parte delle regioni e delle province autonome entro il termine sopraindicato, il Ministro della sanita' procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 1988.