Art. 2.
                       Indirizzi organizzativi
  1.   Nell'affrontare  la  riorganizzazione  ospedaliera  le  unita'
sanitarie locali, le regioni e le province autonome debbono ispirarsi
ai seguenti indirizzi:
    a)  la  riorganizzazione  ospedaliera,  pur dovendo essere decisa
prioritariamente ai sensi della legge n. 109 del 1988, va considerata
come momento inscindibile del generale ed unitario disegno di riforma
dei  servizi  sanitari,  che  coinvolge  i  servizi  di   prevenzione
collettiva,  quelli di assistenza primaria, quelli specialistici e di
ospedale  diurno  extraospedalieri  e  quelli  paraospedalieri  delle
residenze  sanitarie assistenziali. Pertanto le soluzioni da assumere
per gli ospedali debbono essere coerenti con il  quadro  generale  di
riferimento  e  debbono  favorire  le  connessioni  funzionali  con i
servizi  extraospedalieri  e  con  i  servizi  sociali  operanti  nel
territorio,  specie  per quanto attiene i progetti obiettivo indicati
dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595  e  particolarmente  l'assistenza
agli anziani non autosufficienti, ai disabili, ai malati di mente, ai
tossicodipendenti e l'assistenza materno-infantile;
    b)  analogamente,  la pianta organica delle strutture ospedaliere
va concepita  e  strutturata  come  parte  costituente  dell'unitaria
pianta organica dell'unita' sanitaria locale;
    c)  la riorganizzazione dei presidi ospedalieri deve essere colta
come l'occasione per far  compiere  un  deciso  passo  in  avanti  al
processo  delle  aggregazioni funzionali di tipo dipartimentale, deve
servire  ad  incrementare  l'integrazione   multidisciplinare   nelle
attivita'  assistenziali  e  consentire  l'utilizzazione in comune di
attrezzature di tecnologia avanzata e del personale tecnico  ad  esse
preposto.  Inoltre,  l'organizzazione  per  aree omogenee, cosi' come
prevista dall'art. 10, comma 2, lettera a), della  legge  23  ottobre
1985, n. 595, e la sperimentazione dei dipartimenti possono agevolare
un uso  piu'  flessibile  delle  disponibilita'  di  ricovero  e  del
personale  di  assistenza  sanitaria  ed  accrescere l'attitudine del
personale al lavoro di gruppo;
    d)  la  riorganizzazione  dei  servizi  dei  presidi ospedalieri,
accompagnata dalla rideterminazione del  personale  da  impiegare  in
essi, deve consentire il potenziamento delle attivita' diagnostiche e
di  accertamento  strumentale  almeno  su  due   turni   giornalieri,
l'utilizzo  delle grandi attrezzature diagnostiche e terapeutiche per
un minimo di  dodici  ore  giornaliere,  l'attivazione  delle  camere
operatorie per non meno di cinque giorni la settimana e, ove occorra,
la  turnazione  antimeridiana  e  pomeridiana,  con   conseguente   e
documentabile  riduzione ad un massimo di quindici giorni dei periodi
di attesa nonche' la contrazione delle durate medie  di  degenza.  La
durata media dei periodi di attesa per ciascuna divisione ospedaliera
va rilevata mediante l'attivazione di appositi flussi informativi;
    e)  per  le  connessioni  indicate  nelle  lettere  precedenti  e
configurandosi il presente decreto come una anticipazione  del  piano
sanitario  nazionale,  l'occasione della riorganizzazione dei presidi
ospedalieri va colta come  incentivo  ad  accelerare  i  processi  di
programmazione  sanitaria regionale e locale. In ogni caso va assunto
come criterio di guida fondamentale  per  la  gestione  del  servizio
sanitario  a  tutti i livelli territoriali quello della flessibilita'
organizzativa  orientata  al  soddisfacimento  delle  esigenze  della
domanda  reale.  L'applicazione  del  principio  comporta che tutti i
provvedimenti afferenti l'organizzazione di servizi o  l'assegnazione
di   risorse  per  attivita'  particolari  debbono  farsi  carico  di
documentare, in quantita' e qualita', il bisogno assistenziale cui  i
servizi  e  le  attivita'  di  merito  intendono  dare  risposta e di
valutare preventivamente il rapporto tra i costi e i benefici che  ne
possono  derivare, utilizzando le stesse indicazioni a posteriori per
la verifica di gestione dei risultati conseguiti.
  2.  La  riorganizzazione  dei  presidi  ospedalieri  va,  altresi',
utilizzata come occasione  per  promuovere  alcune  innovazioni  che,
senza   costi   aggiuntivi,  permettono  di  accrescere  la  qualita'
dell'assistenza sanitaria e di  conferire  maggiore  professionalita'
agli   atti  tecnici  assistenziali.  Le  innovazioni  da  promuovere
riguardano:
    a)  la  generale  attivazione  in  tutti  i presidi dei gruppi di
lavoro di verifica e revisione della qualita' assistenziale, previsti
dall'art. 119 del contratto unico di lavoro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
    b)  l'istituzione  del  comitato  ospedaliero  per  le  infezioni
nosocomiali;
    c)  l'istituzione  della  commissione  farmaci,  con  funzioni di
razionalizzazione dell'approvvigionamento e dei consumi farmaceutici;
    d)  il  potenziamento delle attivita' di anatomia patologica e di
riscontro autoptico e l'istituzione di conferenze clinico-patologiche
periodiche  come  momento  di  valutazione  dell'attivita'  svolta  e
occasione di formazione permanente del personale medico;
    e)  l'istituzione  di  riunioni periodiche di reparto per l'esame
delle  procedure  di  accettazione  e  per  la  verifica  dell'esatta
compilazione  delle  cartelle  cliniche e delle schede nosologiche di
dimissione,  in  vista  dell'adozione  dei  DRG's  come  tecnica   di
valutazione della produttivita' delle singole strutture di degenza;
    f)  l'istituzione  di  riunioni  periodiche  dei  responsabili di
reparto per discutere  i  piu'  rilevanti  problemi  assistenziali  e
organizzativi   e   adottare  le  misure  occorrenti  per  accrescere
l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle attivita' assistenziali.
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  decidono  in materia di
riorganizzazione dei presidi ospedalieri e di rideterminazione  delle
piante  organiche  anche a stralcio dei piani sanitari regionali o in
difformita' da quelli vigenti, in  forza  del  disposto  dell'art.  2
della  legge  n.  109  del  1988.  I piani sanitari regionali, a loro
volta, debbono conformarsi alle  indicazioni  di  detta  legge,  e  a
quelle  del presente decreto, entro il termine di centottanta giorni.
In caso di mancata decisione da parte delle regioni e delle  province
autonome  entro  il  termine sopraindicato, il Ministro della sanita'
procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi,  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 1988.