Art. 3.
                     Unita' operative di degenza
  1. Gli standards di personale da applicarsi ai fini della revisione
degli organici  dei  presidi  ospedalieri  a  gestione  diretta  sono
relativi  alle  funzioni  assistenziali  proprie  del  presidio,  con
riferimento all'assistenza a ciclo continuo  e  a  ciclo  diurno  dei
degenti,   ivi   comprese   le   attivita'   inerenti  alle  fasi  di
preospedalizzazione e di dimissione protetta.
  2.   Gli   standards   sono  stabiliti  con  riferimento  a  moduli
organizzativi tipo che, ad un tasso medio annuo di utilizzazione  non
inferiore  al  70-75% - eccezion fatta per le terapie intensive e per
le malattie infettive - e con degenza media nei  limiti  della  norma
per  le  distinte funzioni specialistiche, comportano l'utilizzazione
ottimale del personale.
  3.  I  moduli  organizzativi  tipo  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono ad un tempo la soglia minima al di sotto della quale la
gestione  dell'unita'  operativa diviene antieconomica ed e', quindi,
opportuno  che  sia  riveduta  e  ottimizzata,  ed  una   indicazione
parametrica  per  la  determinazione  della  dotazione  organica  del
personale delle divisioni, sezioni o servizi. Di conseguenza i moduli
tipo  non  costituiscono  riferimento  per  la strutturazione formale
delle  unita'  operative  potendo  queste  ultime  essere  costituite
dall'aggregazione    di   piu'   moduli,   secondo   le   indicazioni
programmatorie delle regioni. Di norma tutti i  moduli  tipo  di  una
medesima  funzione  specialistica  debbono costituire una sola unita'
operativa (divisione, sezione  o  servizio)  salvo  il  caso  che  il
raggruppamento  dei  moduli omogenei raggiunga dimensioni tanto ampie
da rendere opportuna la suddivisione in piu' unita'.
  4.  Gli  standards  di  cui  al  presente  decreto si riferiscono a
personale utilizzato a tempo pieno.
  5.  Gli  standards  del personale delle unita' operative di degenza
dei presidi ospedalieri a gestione diretta sono stabiliti come segue:
A. TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA.
  Sono  comprese  nella  funzione  di  terapia  intensiva le seguenti
attivita' assistenziali:
   rianimazione;
   grandi ustionati;
   terapia intensiva cardiologica;
   terapia intensiva neonatale;
   terapia intensiva post-trapianto.
  A.1. Terapia intensiva autonomamente strutturata:
   A.1.1. Per un modulo tipo di 8 posti letto:
    unita' di personale medico: 12;
    unita' di personale infermieristico: 24.
   A.1.2. Per ogni modulo successivo di 8 posti letto:
    unita' di personale medico: 5;
    unita' di personale infermieristico: 24.
   A.1.3. Per le unita' operative di terapia intensiva organizzate in
centri polifunzionali di secondo livello e  con  attivita'  ulteriori
quali  il  centro  antiveleni,  il trattamento in camera iperbarica e
simili:  maggiorazioni  di  organico  determinate  dalla  regione   o
provincia  autonoma  in  rapporto  alle  esigenze  del centro, avendo
riguardo alla complessita' della struttura nonche'  al  tipo  e  alla
intensita' delle attivita' ulteriori, dandone motivata esplicitazione
nel provvedimento di fissazione della pianta organica.
  A.2.  Terapia  subintensiva  (sia accorpata alla terapia intensiva,
sia integrata in altre unita' operative):
   A.2.1.  Per  un modulo tipo di 8 posti letto, anche se distribuiti
su unita' operative:
    unita' di personale medico: 3;
    unita' di personale infermieristico: 12.
B. SPECIALITA' AD ELEVATA ASSISTENZA.
  Sono  comprese  nelle specialita' ad elevata assistenza le seguenti
attivita' assistenziali:
   cardiochirurgia;
   ematologia con trapianto;
   nefrologia con trapianto ed emodialisi;
   neurochirurgia;
   neonatologia  (se  elevata  ad  unita'  operativa  autonoma per il
rilievo della funzione svolta);
   malattie infettive;
   psichiatria;
   unita' spinali.
  Per  le attivita' che saranno definite di alta specialita' ai sensi
del decreto ministeriale previsto dall'art. 5 della legge 23  ottobre
1985,  n.  595,  valgono  gli  standards  di personale indicati nello
stesso decreto.
  B.1. Per un modulo tipo di 20 posti letto:
   unita'  di  personale  medico:  11,  con obbligo di guardia medica
divisionale;
   unita' di personale infermieristico: 22.
  B.2. Per ogni modulo successivo di 20 posti letto:
   unita' di personale medico: 5;
   unita' di personale infermieristico: 22.
 B.3.  Attivita'  dialitica  ospedaliera  (nelle  unita' operative di
nefrologia con trapianto):
   per  un  modulo tipo di 8 posti letto di dialisi utilizzati in due
turni giornalieri:
    unita' di personale medico: 1;
    unita' di personale infermieristico: 8.
  B.4. Malattie infettive:
   per un modulo di 40 posti letto (di cui 8 in attivita' di ospedale
diurno, da considerarsi come letti-equivalenti):
    unita' di personale medico: 11;
    unita' di personale infermieristico: 35.
  Nel  predetto  organico  sono  considerate  anche  le  funzioni  di
consulenza per  le  degenze  extra-ospedaliere  (comunita'  alloggio,
spedalizzazioni a domicilio, ecc.) previste nell'ambito dei programmi
di  organizzazione  dei  servizi,  secondo   le   indicazioni   della
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.
  B.5. Psichiatria, relativamente ai servizi psichiatrici ospedalieri
di diagnosi e cura,  da  considerare  come  componenti  dell'unitario
servizio di psichiatria, comprendente anche le attivita' territoriali
dei  servizi  di  salute  mentale,  e  di   quelli   residenziali   e
semiresidenziali di terapia e risocializzazione:
   per un modulo tipo di 16 posti letto:
    unita'  di  personale  medico:  8,  con obbligo di guardia medica
divisionale;
    unita' di personale infermieristico: 22.
  Nel   quadro   della   necessaria   integrazione  multidisciplinare
dell'unitario servizio di psichiatria, negli  organici  del  servizio
sono  previsti gli psicologi, in virtu' della legge 18 marzo 1968, n.
431 e successive integrazioni.
  B.6.  Unita'  spinali:  come  tali si intendono le unita' operative
espressamente destinate all'assistenza continuativa di tetraplegici e
di  paraplegici  di  origine  traumatica  e  non,  per cicli di primo
trattamento non superiori di norma a trecentosessanta  giorni  per  i
tetraplegici  e  di centottanta per i paraplegici e per cicli annuali
di riammissione  di  durata  media  non  superiore  a  trenta  giorni
all'anno.
  Data  la  complessita' dei trattamenti da praticare, la istituzione
di  unita'  spinali  presuppone  la  presenza  multidisciplinare  nel
presidio  di  funzioni  specialistiche  tra  le  quali l'urologia, la
neurologia, l'ortopedia,  la  chirurgia  (plastica,  neurochirurgica,
generale), la ginecologia e, a condizione di necessita', la fisiatria
riabilitativa. In termini strutturali, sono, altresi', necessari  per
poter   istituire   l'unita'  spinale  una  palestra  attrezzata  per
trattamenti fisiochinesiterapici e l'eliporto  per  l'accesso  rapido
alle prime misure di intervento.
  Data  la speciale multidisciplinarieta' delle attivita', l'organico
del personale medico delle unita' spinali e' costituito da un  nucleo
fisso di medici con esperienza particolare nel settore e da medici ad
accesso dalle unita'  operative  delle  specialita'  sopra  indicate,
secondo  il  bisogno  anche  con  presenza  continua  presso l'unita'
spinale, all'occorrenza con incremento di  una  unita'  di  personale
nell'organico  dell'unita'  operativa di appartenenza, da coprire con
la maggiorazione di personale laureato di cui al successivo  art.  4,
comma 1, lettera a.4):
   per un modulo tipo di 20 posti letto:
    unita' di personale medico (nucleo fisso): 4;
    unita' di personale infermieristico: 40;
    terapisti della riabilitazione: 10;
    lo stesso organico vale anche per i moduli successivi.
  Dato  il  rilievo  che  la  qualita'  della  vita  assume in questo
particolare tipo di unita'  operativa,  l'organico  base  dell'unita'
operativa  strutturata  va  integrato  con  la presenza di almeno uno
psicologo e un  assistente  sociale.  Le  direzioni  sanitarie  degli
ospedali  dove  sono  istituite unita' spinali vigilano sugli aspetti
inerenti la qualita' della vita dei degenti nelle unita' spinali,  ne
riferiscono  all'ufficio  di direzione e al comitato di gestione e ne
rispondono insieme con il responsabile delle attivita'  assistenziali
dell'unita'   operativa.   In   mancanza   di  una  specifica  figura
professionale, la funzione di coordinatore  responsabile  dell'unita'
spinale  puo'  essere affidata ad un primario di una delle discipline
coinvolte che abbia particolare esperienza  in  materia  e  specifica
motivazione verso questo tipo di degenti.
C. SPECIALITA' A MEDIA ASSISTENZA.
  Sono  comprese  nelle  specialita'  a  media assistenza le seguenti
attivita' assistenziali:
   cardiologia;
   chirurgia maxillo facciale;
   chirurgia pediatrica;
   chirurgia plastica;
   chirurgia toracica;
   chirurgia vascolare;
   ematologia;
   nefrologia;
   neurologia;
   neuropsichiatria infantile;
   oncologia;
   pediatria;
   urologia pediatrica.
  C.1.  Per  un modulo tipo di 20 posti letto (come tale considerando
anche le culle per neonati in pediatria):
   unita' di personale medico: 6;
   unita' di personale infermieristico: 16.
  C.2.  Per  ogni  modulo  successivo  di  20 posti letto o culle per
neonati:
   unita' di personale medico: 3;
   unita' di personale infermieristico: 16.
  C.3.  Attivita'  dialitica  ospedaliera  (nelle unita' operative di
nefrologia o in attivita' di ospedale diurno):
   per  un  modulo tipo di 8 posti letto di dialisi utilizzati in due
turni giornalieri:
    unita' di personale medico: 1;
    unita' di personale infermieristico: 8.
D. SPECIALITA' DI BASE.
   a)  Sono comprese nelle specialita' di base a larga diffusione, da
organizzare in moduli tipo di 32 posti letto, le  seguenti  attivita'
assistenziali:
   chirurgia generale e astanteria;
   medicina generale e astanteria;
   ortopedia e traumatologia;
   ostetricia e ginecologia.
 D.1. Per un modulo tipo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico:
    nelle specialita' chirurgiche: 6;
    nelle specialita' mediche: 5;
   unita' di personale infermieristico: 17.
  D.2. Per ogni modulo successivo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico:
    nelle specialita' chirurgiche: 3;
    nelle specialita' mediche: 3;
   unita' di personale infermieristico: 17.
  D.3. Per l'attivita' ostetrica:
   unita'  di  personale  ostetrico  per  ogni  unita'  operativa  di
ostetricia, con uno standard tendenziale di attivita' di  almeno  600
parti  l'anno e, comunque, non inferiore a 300: da 3 a 6, in rapporto
al carico di lavoro.
   b)  Sono comprese nelle specialita' di base a media diffusione, da
organizzare in moduli tipo di 20 posti letto, le  seguenti  attivita'
assistenziali:
   allergologia;
   angiologia;
   broncopneumologia   (compreso   il   servizio   di  fisiopatologia
respiratoria);
   dermosifilopatia;
   diabetologia e malattie del ricambio;
   endocrinologia;
   gastroenterologia;
   geriatria;
   medicina del lavoro;
   oculistica;
   odontostomatologia;
   otorinolaringoiatria;
   reumatologia;
   urologia.
  D.4. Per un modulo tipo di 20 posti letto:
   unita' di personale medico:
    nelle specialita' chirurgiche: 5;
    nelle specialita' mediche: 4;
   unita' di personale infermieristico: 12.
  D.5. Per ogni modulo successivo di 20 posti letto:
   unita' di personale medico:
    nelle specialita' chirurgiche: 3;
    nelle specialita' mediche: 3;
   unita' di personale infermieristico: 12.
  D.6. Geriatria.
  1. Le unita' operative di geriatria sono da riferire esclusivamente
ai degenti ultrasessantacinquenni ad alto rischio  di  invalidita'  o
non  autosufficienti e limitatamente alla fase acuta dei trattamenti.
L'unita' operativa geriatrica  svolge  anche  il  compito  di  unita'
valutaria per le strategie assistenziali agli anziani nelle attivita'
extraospedaliere   (residenziali,   attivita'    a    ciclo    diurno
territoriali, ambulatoriali, domiciliari).
  2.   Dato  il  rischio  di  invalidita'  o  la  condizione  di  non
autosufficienza,  l'organico  delle  unita'   operative   geriatriche
prevede, altresi', per ogni modulo tipo:
   unita' di personale di riabilitazione: 6.
 D.7. Odontostomatologia.
  1.  Per  le  unita'  operative con posti letto e relativamente alle
attivita' di degenza, l'organico  e'  determinato  sulla  base  degli
standards di cui al punto D.4, proporzionalmente rapportati al numero
di posti letto.
  2. Per le attivita' svolte mediante poltrone di odontostomatologia,
sono da  riferire  all'attivita'  propria  del  presidio  ospedaliero
quelle   relative   a  prestazioni  di  secondo  livello,  cioe'  non
effettuabili nella normale attivita' poliambulatoriale, o  svolte  in
ospedale  diurno  per  pazienti  non  collaboranti (disabili, casi da
trattare in anestesia generale e simili).  Per  queste  attivita'  il
modulo tipo e' costituito da 4 poltrone con un organico di 5 medici e
6 infermieri utilizzato a non meno  del  60%  del  tempo  teorico  di
attivita'.
  3.  Le  attivita'  svolte nelle poltrone odontostomatologiche al di
fuori delle ipotesi  indicate  al  precedente  punto  D.7.2  sono  da
considerare  normali  attivita' poliambulatoriali, non rientranti nel
calcolo degli standards del personale ospedaliero.
  D.8.   Pratiche  diagnostiche  e  terapeutiche  con  strumentazione
complessa ad elevato impegno professionale.
  Per  le unita' operative nelle quali sono adottate in via ordinaria
pratiche diagnostiche e terapeutiche con strumentazioni complesse  ad
elevato  impegno  professionale,  quali l'endoscopia, le attivita' di
fisiopatologia respiratoria e  simili,  l'organico  deve  comprendere
altresi', per ogni modulo tipo:
   unita' di personale medico: 1 (in aggiunta allo standard di cui al
punto D.4), dandone  motivata  esplicitazione  nel  provvedimento  di
fissazione della pianta organica.
E. RIABILITAZIONE.
  Sono  comprese nella funzione di riabilitazione sia le attivita' di
riabilitazione intensiva, quali la neuroriabilitazione, il recupero e
la  stabilizzazione  al piu' elevato livello funzionale possibile dei
paraplegici,   dei   medullolesi,   dei   motulesi,   le    attivita'
riabilitative  verso  i  malati  di  mente suscettibili di recupero e
simili, sia le attivita' di riabilitazione  estensiva,  quali  quelle
previste  dall'art.  26  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, la
riabilitazione protesica,  i  trattamenti  protratti  post-acuzie,  i
trattamenti  di  prevenzione  di  aggravamenti  possibili in disabili
stabilizzati e simili.
  La  funzione di riabilitazione puo' essere esercitata sia presso le
singole unita' operative cui afferisce la patologia  principale,  nel
qual   caso   configura   l'ipotesi   di   attivita'   dipartimentale
interdisciplinare,   sia    presso    apposite    unita'    operative
polifunzionali     espressamente     riservate    all'attivita'    di
riabilitazione di  tutto  il  presidio.  Le  regioni  e  le  province
autonome  stabiliscono  la  modalita'  organizzativa  da adottare nei
presidi dove e' presente la funzione, tenendo presente che ovunque e'
possibile  e' da preferire la soluzione dell'attivita' dipartimentale
interdisciplinare decentrata. In questa ipotesi, il  modulo  tipo  di
posti  letto di riferimento per la determinazione degli standards del
personale di riabilitazione e' dato dalla somma dei  posti  letto  di
riabilitazione attivati nelle singole unita' operative e il personale
risultante va proporzionalmente distribuito tra le  unita'  operative
in  questione  in  aggiunta al personale assegnato alle stesse per le
normali funzioni assistenziali.
 E.1. Per un modulo tipo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico: 4;
   unita' di personale infermieristico: 13;
   unita' di personale di riabilitazione: 7.
  E.2. Per ogni modulo successivo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico: 3;
   unita' di personale infermieristico: 13;
   unita' di personale di riabilitazione: 7.
F. LUNGODEGENZA.
  F.1.  La  destinazione  specifica degli ospedali al trattamento dei
pazienti in fase acuta, o  per  trattamenti  di  riabilitazione  come
illustrato   alla  precedente  lettera  E,  giustifica  una  funzione
peculiare di lungodegenza limitatamente alla fase  di  convalescenza,
di  primo trattamento di rieducazione funzionale o di fase terminale.
Gli standards di personale sotto specificati si riferiscono a  questa
funzione propria.
  F.2.  Per  contro,  esiste  un numero considerevole di pazienti con
forme croniche  stabilizzate,  o  di  anziani  ultrasessantacinquenni
abbisognevoli  di  trattamenti  protratti  di conservazione, che sono
impropriamente ricoverati  in  strutture  per  acuti  a  causa  della
carenza  di  residenze  sanitarie  assistenziali  extraospedaliere  o
dell'insufficiente   approntamento   di    forme    alternative    di
spedalizzazione domiciliare o di assistenza domiciliare integrata.
  F.3.  La  riorganizzazione  degli  ospedali  deve  farsi  carico di
assegnare alla funzione di lungo degenza i posti  letto  abitualmente
utilizzati   per   ammalati   non   acuti,  destinandovi  i  pazienti
impropriamente  ricoverati  nelle  strutture  per  acuti.  Gli  spazi
destinati  alla  funzione  di lungodegenza possono essere localizzati
attiguamente agli spazi destinati  alla  funzione  assistenziale  per
acuti  cui  afferisce  la  patologia  principale  stabilizzata oppure
essere concentrati in una apposita unita'  operativa  polifunzionale.
Nel  primo  caso  i  posti letto della funzione di lungodegenza fanno
capo al primario della divisione per acuti, dispongono di un organico
distinto  secondo  gli  standards  sottospecificati  e  danno luogo a
flussi informativi  differenziati  da  quelli  dell'unita'  operativa
assistenziale   per  acuti;  nel  secondo  caso,  fanno  capo  ad  un
responsabile espressamente destinato.
  F.4.  Nel  caso  di unita' operative specificatamente dedicate alla
lungodegenza va posta particolare attenzione alla qualita' della vita
dei  degenti.  A  questo  fine  va  potenziato  il  lavoro di gruppo,
coinvolgendo nell'attivita' assistenziale e di socializzazione figure
professionali  quali lo psicologo, l'assistente sociale, l'assistente
religioso; va favorito l'apporto del volontariato  e  vanno  promosse
iniziative  per  accrescere  l'area  di  interscambio personale tra i
degenti e tra questi  e  le  famiglie.  Le  direzioni  sanitarie  dei
presidi  ospedalieri  assumono  il  compito  della  promozione  e del
controllo  sulla  qualita'  della  vita  in  questo  tipo  di  unita'
operative,  ne  riferiscono all'ufficio di direzione e al comitato di
gestione e ne rispondono insieme con il responsabile delle  attivita'
assistenziali dell'unita' operativa.
  F.5. L'assegnazione dei degenti di cui al precedente punto F.2 alla
funzione di  lungodegenza  riveste  carattere  di  transitorieta'  in
attesa  che  siano  realizzate  le  residenze sanitarie assistenziali
extraospedaliere o vengano attivate forme adeguate di spedalizzazione
domiciliare   integrata  o  di  assistenza  domiciliare  integrata  -
nell'ambito dei progetti  obiettivo  del  piano  sanitario  nazionale
previsto  dalla  legge 23 ottobre 1985, n. 595 - che costituiscono la
destinazione specifica e piu' conveniente per tali pazienti.
  Va  ricompresa nella funzione di lungodegenza anche l'assistenza ai
malati di  mente  trattenuti  ad  esaurimento  nelle  ex  istituzioni
manicomiali  ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, per i quali
valgono le stesse soluzioni in prospettiva dianzi indicate.
  F.6. Per un modulo tipo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico: 3;
   unita' di personale infermieristico: 13;
   unita' di personale di riabilitazione: 4;
   unita'  di  personale per le attivita' di socializzazione: secondo
la tipologia, ad eccesso dalla USL o con integrazioni di organico cui
far fronte con le maggiorazioni di cui al successivo articolo 4.
  F.7. Per ogni modulo successivo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico: 2;
   unita' di personale infermieristico: 13;
   unita' di personale di riabilitazione: 4.
  F.8.  Assistenza  ai  malati di mente (ricoverati negli ex ospedali
psichiatrici, ad esaurimento) per moduli tipo di 32 posti letto:
   unita' di personale medico: 3;
   unita' di personale infermieristico: 13;
   unita'  di  personale  per  le  altre  attivita' di mantenimento e
socializzazione:  secondo  le  esigenze,  ad  accesso  dal   servizio
pischiatrico  territoriale  o  dalla  USL, oppure con integrazioni di
organico cui far fronte con le maggiorazioni  di  cui  al  successivo
art.  4.  Le  direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri assumono il
compito della promozione e del controllo sulla qualita' della vita in
queste unita' operative, ne riferiscono all'ufficio di direzione e al
comitato di gestione e ne  rispondono  insieme  con  il  responsabile
delle attivita' assistenziali dell'unita' operativa.
G. COORDINAMENTO ATTIVITA' PERSONALE INFERMIERISTICO
E AUSILIARIO.
  Per  il coordinamento dell'attivita' del personale infermieristico,
tecnico e ausiliario operante entro le  unita'  operative  e  per  la
supervisione sull'attivita' di tirocinio e formativa effettuata nello
stesso  ambito,  gli  organici  del  personale  indicati   ai   punti
precedenti sono cosi' integrati:
   per  ogni  unita'  operativa  formalmente strutturata: 1 operatore
professionale di prima categoria coordinatore (caposala).
H. SOTTOMULTIPLO DI MODULO.
  Si  definisce  sottomultiplo di modulo la parte di unita' operativa
superiore al modulo tipo base, o a suoi  multipli  interi,  che,  per
esigenze   di  funzionalita'  legate  a  condizioni  organizzative  o
strutturali o in rapporto al tasso di utilizzazione  prescritto,  non
raggiunge la dimensione di un modulo tipo intero.
  Lo  standard di personale da assegnare agli eventuali sottomultipli
di modulo viene stabilito applicando ai posti letto del sottomultiplo
di  modulo  lo  standard  relativo ai "moduli successivi" dell'unita'
operativa interessata, proporzionalmente ridotto  con  arrotondamenti
in difetto data la minore economicita' del sottomultiplo stesso.