Art. 4. Servizi ospedalieri 1. Per i servizi di diagnosi e cura, igienico-organizzativi e generali del presidio ospedaliero, le dotazioni organiche di personale determinate in applicazione degli standards di cui al precedente art. 3 sono maggiorate come segue: A. PERSONALE LAUREATO (medici, biologi, chimici, fisici, psicologi, ingegneri, informatici). Maggiorazione media regionale del 35% della dotazione organica complessiva di personale medico risultante dall'applicazione degli standards di cui all'art. 3, con oscillazione dal 25% al 45% in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo la complessita' degli stessi riferita anche all'intensita' tecnologica, con obbligo di motivazione nel provvedimento di formalizzazione della pianta organica. Nell'ambito della maggiorazione media del 35%, fatta uguale a 100, sono indicate le seguenti quote tendenziali di riferimento: a.1) servizio di anestesia, comprensivo della terapia antalgica: 10%; a.2) servizi di laboratorio per analisi chimicocliniche e microbiologiche, di virologia, di immunoematologia e trasfusionale, di anatomia e istologia patologica: 30%; a.3) servizi di radiologia diagnostica, radioterapia, neuroradiologia, medicina nucleare: 20%; a.4) la restante parte va utilizzata per gli altri servizi ospedalieri e per le maggiorazioni indicate negli standards di cui all'art. 3. B. FARMACISTI. Per le funzioni di organizzazione e gestione della farmacia ospedaliera, compresi gli approvvigionamenti e il controllo dei consumi, per il supporto alle unita' operative in termini di predisposizione di terapie personalizzate e per le attivita' di verifica e revisione della qualita' della prestazione farmaceutica in ospedale da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270: unita' di personale farmacista: 3 per presidio come dotazione complessiva regionale, con oscillazione da 2 a 5 in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo l'ampiezza e la complessita' dei presidi, con obbligo di motivazione nel provvedimento di formalizzazione della pianta organica. C. PERSONALE INFERMIERISTICO. Maggiorazione media regionale del 25% della dotazione organica complessiva di personale infermieristico risultante dall'applicazione degli standards di cui all'art. 3, con oscillazioni in piu' o in meno in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo la complessita' degli stessi. Nella maggiorazione sono comprese le unita' di personale operatore professionale dirigente, nel numero di 1 per ogni presidio ospedaliero, con maggiorazione di 1 ogni 500 posti letto. Gli operatori professionali dirigenti sono da inserire presso le direzioni sanitarie con la responsabilita' della programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi infermieristici, della promozione delle tecniche dell'assistenza infermieristica, del controllo della qualita' dei servizi infermieristici, da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della promozione e coordinamento della formazione permanente del personale infermieristico. Nella maggiorazione sono comprese, altresi', le unita' di personale infermieristico necessarie per le sostituzioni straordinarie, da mettere a disposizione delle direzioni sanitarie per un impiego flessibile legato alle esigenze contingenti dei presidi. Il personale delle ambulanze e' da considerare appartenente, come funzione, ai servizi territoriali e, in quanto tale, non viene considerato negli standards del personale ospedaliero. D. PERSONALE TECNICO-SANITARIO, DI RIABILITAZIONE, ASSISTENTI SOCIALI E ALTRE FIGURE INFERMIERISTICHE. Per le esigenze generali del presidio, da utilizzare nelle unita' operative e nei servizi generali secondo le necessita' assistenziali e la particolare configurazione e complessita' del presidio stesso: 1 unita' ogni 5 unita' di personale infermieristico. Nel parametro sono comprese le unita' di personale operatore professionale dirigente tecnico e di riabilitazione. E. PERSONALE AUSILIARIO. Gli standards di personale ausiliario socio-sanitario sono cosi' stabiliti: E.1. Nelle unita' operative di degenza e di ospedale diurno annesso: per le funzioni di terapia intensiva e subintensiva: 1 ogni posto letto; per le funzioni di riabilitazione, di lungodegenza e di geriatria: 0,25 per posto letto; per le funzioni di elevata assistenza: 0,20 per posto letto; per le altre funzioni: 0,15 per posto letto. E.2. Nei servizi di diagnosi e cura, igienico-organizzativi e generali: in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei diversi presidi e, all'interno di questi, secondo le esigenze funzionali in rapporto alla complessita' strutturale e tecnologica del presidio: maggiorazione della dotazione organica risultante dagli standards di cui al precedente punto E.1., fino ad un massimo del 15%. F. PERSONALE TECNICO (assistenti, operatori, agenti). Per i servizi generali e tecnici dei presidi ospedalieri, in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei diversi presidi e, all'interno di questi, secondo le esigenze funzionali in rapporto alla complessita' strutturale e tecnologica e al livello di automazione dei servizi del presidio: fino ad un massimo del 15% della dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione degli standards di cui ai commi ed articoli precedenti. G. PERSONALE AMMINISTRATIVO. La funzione amministrativa dei presidi ospedalieri e' parte integrante della funzione amministrativa generale della USL. il personale incaricato dello svolgimento di tale funzione dentro i presidi ospedalieri e' assegnato dall'ufficio di direzione della USL ed e' posto funzionalmente alle dipendenze del servizio amministrativo per le attivita' igienico-organizzative della direzione sanitaria. Per tale funzione e reso disponibile in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei diversi presidi in rapporto alla complessita' organizzativa e gestionale degli stessi: fino ad un massimo del 5% della dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione degli standards di cui ai commi ed articoli precedenti. H. ASSISTENZA RELIGIOSA. Per il servizio di assistenza religiosa: 1 unita' di assistenti religiosi per presidio ospedaliero, con la maggiorazione di 1 unita' ogni 300 posti letto oltre i primi 300. 2. Gli standards di cui al comma 1, lettere E, F e G del presente articolo si riferiscono a servizi direttamente gestiti. In caso di attivita' regolarmente affidate in appalto o espletate all'esterno mediante contratti di servizio, gli standards di personale debbono essere proporzionalmente ridotti dandone motivata esplicitazione nel provvedimento di formazione della pianta organica. 3. Nella assegnazione di servizi in appalto sono da tenere presenti i seguenti principi di indirizzo: a) non possono essere appaltati servizi che ineriscono direttamente all'assistenza personale ai degenti; b) sono riservati all'istituzione pubblica la programmazione delle attivita', la definizione dei requisiti di qualita' e di quantita' che il servizio appaltato deve assicurare, il controllo sull'espletamento del servizio, sul rispetto delle condizioni contrattuali e sui risultati; c) il provvedimento di assegnazione del servizio in appalto o in servizio esterno deve dare documentata dimostrazione dei vantaggi in termini di rapporto costi-benefici che la soluzione presenta rispetto alla gestione diretta, anche con riferimento all'impiego di tecnologie avanzate e deve contestualmente indicare i riflessi sugli organici del personale ai sensi del precedente comma 2.