Art. 4.
                         Servizi ospedalieri
  1.  Per  i  servizi  di  diagnosi  e cura, igienico-organizzativi e
generali  del  presidio  ospedaliero,  le  dotazioni   organiche   di
personale  determinate  in  applicazione  degli  standards  di cui al
precedente art. 3 sono maggiorate come segue:
A. PERSONALE LAUREATO (medici, biologi, chimici, fisici,
  psicologi, ingegneri, informatici).
  Maggiorazione  media  regionale  del  35%  della dotazione organica
complessiva di personale medico  risultante  dall'applicazione  degli
standards  di cui all'art. 3, con oscillazione dal 25% al 45% in sede
di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi, secondo
la   complessita'   degli   stessi   riferita   anche  all'intensita'
tecnologica,  con  obbligo  di  motivazione  nel   provvedimento   di
formalizzazione della pianta organica.
  Nell'ambito  della maggiorazione media del 35%, fatta uguale a 100,
sono indicate le seguenti quote tendenziali di riferimento:
   a.1)  servizio  di anestesia, comprensivo della terapia antalgica:
10%;
   a.2)   servizi   di  laboratorio  per  analisi  chimicocliniche  e
microbiologiche, di virologia, di immunoematologia  e  trasfusionale,
di anatomia e istologia patologica: 30%;
   a.3)    servizi    di    radiologia   diagnostica,   radioterapia,
neuroradiologia, medicina nucleare: 20%;
   a.4)  la  restante  parte  va  utilizzata  per  gli  altri servizi
ospedalieri e per le maggiorazioni indicate negli  standards  di  cui
all'art. 3.
B. FARMACISTI.
  Per  le  funzioni  di  organizzazione  e  gestione  della  farmacia
ospedaliera, compresi  gli  approvvigionamenti  e  il  controllo  dei
consumi,  per  il  supporto  alle  unita'  operative  in  termini  di
predisposizione di terapie  personalizzate  e  per  le  attivita'  di
verifica e revisione della qualita' della prestazione farmaceutica in
ospedale da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro  di  presidio
di  cui  all'art.  119 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270:
   unita'  di  personale  farmacista:  3  per presidio come dotazione
complessiva  regionale,  con  oscillazione  da  2  a  5  in  sede  di
determinazione  delle  piante  organiche dei singoli presidi, secondo
l'ampiezza e la complessita' dei presidi, con obbligo di  motivazione
nel provvedimento di formalizzazione della pianta organica.
C. PERSONALE INFERMIERISTICO.
  Maggiorazione  media  regionale  del  25%  della dotazione organica
complessiva di personale infermieristico risultante dall'applicazione
degli standards di cui all'art. 3, con oscillazioni in piu' o in meno
in sede di determinazione delle piante organiche dei singoli presidi,
secondo la complessita' degli stessi.
  Nella  maggiorazione sono comprese le unita' di personale operatore
professionale  dirigente,  nel  numero  di  1   per   ogni   presidio
ospedaliero,  con  maggiorazione  di  1  ogni  500  posti  letto. Gli
operatori  professionali  dirigenti  sono  da  inserire   presso   le
direzioni  sanitarie  con  la  responsabilita'  della programmazione,
organizzazione,    coordinamento    e    controllo    dei     servizi
infermieristici,  della  promozione  delle  tecniche  dell'assistenza
infermieristica,   del   controllo   della   qualita'   dei   servizi
infermieristici,  da  realizzare  all'interno dei gruppi di lavoro di
presidio di  cui  all'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e della promozione e coordinamento
della formazione permanente del personale infermieristico.
  Nella maggiorazione sono comprese, altresi', le unita' di personale
infermieristico necessarie  per  le  sostituzioni  straordinarie,  da
mettere  a  disposizione  delle  direzioni  sanitarie  per un impiego
flessibile legato alle esigenze contingenti dei presidi.
  Il  personale  delle ambulanze e' da considerare appartenente, come
funzione, ai servizi  territoriali  e,  in  quanto  tale,  non  viene
considerato negli standards del personale ospedaliero.
D. PERSONALE TECNICO-SANITARIO, DI RIABILITAZIONE, ASSISTENTI SOCIALI
E ALTRE FIGURE INFERMIERISTICHE.
  Per  le  esigenze generali del presidio, da utilizzare nelle unita'
operative e nei servizi generali secondo le necessita'  assistenziali
e la particolare configurazione e complessita' del presidio stesso:
   1 unita' ogni 5 unita' di personale infermieristico.
  Nel  parametro  sono  comprese  le  unita'  di  personale operatore
professionale dirigente tecnico e di riabilitazione.
E. PERSONALE AUSILIARIO.
  Gli  standards  di  personale ausiliario socio-sanitario sono cosi'
stabiliti:
  E.1.  Nelle  unita'  operative  di  degenza  e  di  ospedale diurno
annesso:
   per le funzioni di terapia intensiva e subintensiva:
1 ogni posto letto;
   per le funzioni di riabilitazione, di lungodegenza e di geriatria:
0,25 per posto letto;
   per le funzioni di elevata assistenza: 0,20 per posto letto;
   per le altre funzioni: 0,15 per posto letto.
  E.2.  Nei  servizi  di  diagnosi  e  cura, igienico-organizzativi e
generali:
   in complesso, come dotazione organica regionale da distribuire nei
diversi  presidi  e,  all'interno  di  questi,  secondo  le  esigenze
funzionali  in  rapporto  alla complessita' strutturale e tecnologica
del presidio: maggiorazione della dotazione organica risultante dagli
standards  di  cui  al  precedente punto E.1., fino ad un massimo del
15%.
F. PERSONALE TECNICO (assistenti, operatori, agenti).
  Per  i  servizi  generali  e  tecnici  dei  presidi ospedalieri, in
complesso, come  dotazione  organica  regionale  da  distribuire  nei
diversi  presidi  e,  all'interno  di  questi,  secondo  le  esigenze
funzionali in rapporto alla complessita' strutturale e tecnologica  e
al  livello  di  automazione  dei  servizi  del  presidio: fino ad un
massimo del  15%  della  dotazione  organica  complessiva  risultante
dall'applicazione  degli  standards  di  cui  ai  commi  ed  articoli
precedenti.
G. PERSONALE AMMINISTRATIVO.
  La   funzione  amministrativa  dei  presidi  ospedalieri  e'  parte
integrante della  funzione  amministrativa  generale  della  USL.  il
personale  incaricato  dello  svolgimento  di  tale funzione dentro i
presidi ospedalieri e' assegnato dall'ufficio di direzione della  USL
ed   e'   posto   funzionalmente   alle   dipendenze   del   servizio
amministrativo  per   le   attivita'   igienico-organizzative   della
direzione sanitaria.
  Per  tale  funzione e reso disponibile in complesso, come dotazione
organica regionale da distribuire nei  diversi  presidi  in  rapporto
alla complessita' organizzativa e gestionale degli stessi: fino ad un
massimo  del  5%  della  dotazione  organica  complessiva  risultante
dall'applicazione  degli  standards  di  cui  ai  commi  ed  articoli
precedenti.
H. ASSISTENZA RELIGIOSA.
  Per  il  servizio  di  assistenza religiosa: 1 unita' di assistenti
religiosi per presidio ospedaliero, con la maggiorazione di 1  unita'
ogni 300 posti letto oltre i primi 300.
  2.  Gli  standards di cui al comma 1, lettere E, F e G del presente
articolo si riferiscono a servizi direttamente gestiti.  In  caso  di
attivita'  regolarmente  affidate  in appalto o espletate all'esterno
mediante contratti di servizio, gli standards  di  personale  debbono
essere  proporzionalmente ridotti dandone motivata esplicitazione nel
provvedimento di formazione della pianta organica.
  3. Nella assegnazione di servizi in appalto sono da tenere presenti
i seguenti principi di indirizzo:
    a)   non   possono   essere   appaltati  servizi  che  ineriscono
direttamente all'assistenza personale ai degenti;
    b)  sono  riservati  all'istituzione  pubblica  la programmazione
delle attivita', la  definizione  dei  requisiti  di  qualita'  e  di
quantita'  che  il  servizio  appaltato deve assicurare, il controllo
sull'espletamento  del  servizio,  sul  rispetto   delle   condizioni
contrattuali e sui risultati;
    c)  il provvedimento di assegnazione del servizio in appalto o in
servizio esterno deve dare documentata dimostrazione dei vantaggi  in
termini di rapporto costi-benefici che la soluzione presenta rispetto
alla  gestione  diretta,  anche  con   riferimento   all'impiego   di
tecnologie  avanzate e deve contestualmente indicare i riflessi sugli
organici del personale ai sensi del precedente comma 2.