Art. 5.
             Istituzioni convenzionate obbligatoriamente
  1.  Gli  standards  di  cui  al  presente decreto sono assunti come
riferimento per la individuazione della dotazione  di  personale  nei
rapporti  con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche', ai fini  del
convenzionamento,  con  gli  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico privati,  con  le  universita',  gli  istituti,  enti  ed
ospedali  convenzionati ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e con  le  case  di  cura  riconosciute  quale  presidio
dell'unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 43 della stessa legge
n. 833 del 1978.
  2.  Mentre  le  normali  funzioni  di  ricerca  e di didattica sono
comprese in via ordinaria nell'attivita'  ospedaliera  assistenziale,
le specifiche e maggiori funzioni di ricerca attribuite agli istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   danno   titolo   a
maggiorazioni  di  organico.  In  sede  di  controllo di merito delle
deliberazioni assunte in materia dai singoli istituti, ai sensi degli
articoli  16  e  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 617, si tiene conto della particolare  strutturazione
funzionale  e  del  livello  di produzione scientifica di ciascuno di
essi. Ai fini della determinazione delle  maggiorazioni  di  organico
per  le  funzioni  di  ricerca  degli  istituti  di ricovero e cura a
carattere scientifico privati si fa  riferimento  alle  maggiorazioni
stabilite per gli istituti pubblici di corrispondente rilevanza.