Art. 5. Istituzioni convenzionate obbligatoriamente 1. Gli standards di cui al presente decreto sono assunti come riferimento per la individuazione della dotazione di personale nei rapporti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche', ai fini del convenzionamento, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, con le universita', gli istituti, enti ed ospedali convenzionati ai sensi dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con le case di cura riconosciute quale presidio dell'unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 43 della stessa legge n. 833 del 1978. 2. Mentre le normali funzioni di ricerca e di didattica sono comprese in via ordinaria nell'attivita' ospedaliera assistenziale, le specifiche e maggiori funzioni di ricerca attribuite agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico danno titolo a maggiorazioni di organico. In sede di controllo di merito delle deliberazioni assunte in materia dai singoli istituti, ai sensi degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, si tiene conto della particolare strutturazione funzionale e del livello di produzione scientifica di ciascuno di essi. Ai fini della determinazione delle maggiorazioni di organico per le funzioni di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati si fa riferimento alle maggiorazioni stabilite per gli istituti pubblici di corrispondente rilevanza.