Art. 6. Attuazione del provvedimento 1. Gli standards di cui ai precedenti articoli sono stabiliti ai fini del dimensionamento massimo della dotazione complessiva regionale del personale ospedaliero. Spetta alle unita' sanitarie locali proporre, e alle regioni e province autonome stabilire, come la dotazione complessiva viene ripartita tra i singoli presidi, nel rispetto delle indicazioni contenute nei precedenti articoli. 2. La riorganizzazione dei presidi ospedalieri e la copertura totale degli standards di personale, ancorche' da esplicitare compiutamente nei provvedimenti di cui al precedente art. 1, rappresentano obiettivi da conseguire in un periodo di tempo che deve essere contenuto entro margini ristretti e definiti. 3. Per le situazioni che comportano aumenti di strutture e di personale, l'obiettivo va realizzato con gradualita' avendo riguardo alle compatibilita' economiche, alle ristrutturazioni o edificazioni edilizie da compiere preliminarmente, ai processi di formazione e di reclutamento del personale da attivare per soddisfare le esigenze assistenziali e al previo recupero di personale in servizio utilizzato in funzioni non rispondenti alla qualifica posseduta o meglio utilizzabile in altre attivita' per trasferimento volontario. 4. Per le situazioni che comportano disattivazioni parziali di strutture e ridimensionamenti di organico, l'obiettivo va realizzato entro il termine massimo di 1 anno dal provvedimento di cui al precedente art. 1, comma 2, rendendo indisponibili i posti letto eccedenti e ponendo in soprannumero il personale esuberante. 5. Le situazioni indicate ai commi 3 e 4 vanno valutate con riferimento alla globale realta' di ciascuna regione. 6. Al personale esuberante, posto in soprannumero e non riutilizzabile in altre attivita', si applicano gli istituti normativi di mobilita' e di messa in disponibilita' previsti dalle disposizioni vigenti. 7. Va favorita, dove ne esistano le condizioni, la riqualificazione professionale del personale eccedente. In particolare, gli ausiliari socio-sanitari ed eventuali altre figure in eccesso che posseggano i requisiti di legge e che desiderino iscriversi ai corsi di infermiere professionale vanno agevolati consentendo la regolare frequenza ai corsi, sia per la parte teorica che per il tirocinio pratico con conservazione del trattamento economico. 8. Il Ministero della sanita' assume semestralmente notizie presso le regioni e province autonome e presso le unita' sanitarie locali sulle iniziative in corso di realizzazione. Annualmente le regioni e le province autonome riferiscono al Ministro della sanita' sullo stato di attuazione del provvedimento. Alla scadenza dei vari termini indicati nel presente decreto, nonche' al termine del primo biennio si procede ad una verifica della situazione, anche ai fini della determinazione delle quote di finanziamento.