A tutti gli uffici provinciali industria, commercio e artigianato; e, per conoscenza: A tutte le prefetture; A tutte le camere di commercio; Al Ministero della sanita' - D.G. servizi veterinari; Al Ministero agricoltura e foreste - Ufficio repressione frodi; Alla regione Sicilia - Assessorato industria e commercio; Alla regione Sardegna - Assessorato industria e commercio; Alla regione Trentino-Alto Adige; Alla regione Valle d'Aosta; Alla regione Friuli-Venezia Giulia; All'Unione italiana delle camere di commercio; Allla Confederazione generale dell'industria italiana; Alla Confederazione generale agricoltura italiana; All'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici; Alla Federchimica; Alla Federazione dei consorzi agrari. Facendo seguito alla circolare n. 128/PI del 23 giugno 1987 si richiama l'attenzione sul decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 31 marzo 1988 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1988 con il quale la disciplina inerente alla produzione e al commercio dei mangimi semplici e composti introdotta dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' stata largamente innovata a seguito del recepimento di direttive CEE a suo tempo emanate. Ad ogni buon fine, si elencano, qui di seguito, le innovazioni di maggior rilievo previste dal decreto sopracitato: a) indicazione dei dati analitici sul "tal quale" anziche' sulla "sostanza secca" fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca, ed abolizione dell'indicazione degli estrattivi inazotati; b) obbligo dell'indicazione del peso netto riferito peraltro allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore; c) elencazione delle indicazioni facoltative ammesse; d) nuove tolleranze tra i dati analitici dichiarati e quelli risultati dagli esami di controllo. Dette tolleranze sono indicate "in percentuale" per i valori piu' alti e "per unita'" per i valori minori; e) nuove denominazioni "mangime complementare" e "mangime completo" basate su un criterio nutrizionistico in relazione all'idoneita' o meno ad assicurare la copertura della razione giornaliera, in sostituzione di quelle attuali di "mangime composto", "mangime composto concentrato", "mangime integrato" e "nucleo" che sono basate esclusivamente su fattori merceologici; f) possibilita' di consegna alla rinfusa, fatta eccezione per i prodotti medicati nonche' per quelli non pellettati commercializzati a mezzo di rivenditore. Per quanto attiene in particolare ai mangimi per animali familiari, il decreto introduce: a) l'abolizione dell'obbligo del nulla-osta rilasciato dal Ministero della sanita' per l'importazione; b) la possibilita' di elencare i componenti per categorie anziche' singolarmente; c) l'obbligo di indicare la percentuale di utilizzazione per gli ingredienti di cui si ritiene di evidenziare la presenza nei mangimi. Il nuovo decreto, entrato in vigore il 29 maggio c.a. concede un periodo di sei mesi da detta data per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data. Cio' significa che fino alla data del 29 maggio 1990 deve considerarsi consentita la commercializzazione dei mangimi semplici e composti recanti le indicazioni previste dal testo originario della legge n. 281/63. Al fine di assicurare la necessaria coincidenza delle date di applicazione di tutte le norme inerenti lo specifico settore dei mangimi per animali familiari, questo Ministero ritiene opportuno prorogare alla suddetta data del 29 maggio 1990, il termine del 1 luglio 1988 fissato per la definitiva applicazione delle disposizioni della circolare n. 128 PI cui si fa seguito. Si ritiene inoltre di modificare, come da allegato A, la tabella delle qualificazioni il cui uso e' subordinato alla presenza di un ingrediente in determinati valori, riportata nella gia' menzionata circolare n. 128 PI, cio' allo scopo di completare sin d'ora l'armonizzazione della normativa del settore in questione per preparare gli operatori all'unificazione dei mercati prevista per il 1992 dell'Atto unico europeo. Ad ogni buon fine si stasmette il testo coordinato della legge n. 281/63 quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88. Il Ministro: BATTAGLIA