A  tutti  gli  uffici  provinciali
                                  industria, commercio e artigianato;
                                     e, per conoscenza:
                                  A tutte le prefetture;
                                  A tutte le camere di commercio;
                                  Al Ministero della sanita' - D.G.
                                  servizi veterinari;
                                  Al  Ministero agricoltura e foreste
                                  - Ufficio repressione frodi;
                                  Alla regione Sicilia - Assessorato
                                  industria e commercio;
                                  Alla regione Sardegna - Assessorato
                                  industria e commercio;
                                  Alla regione Trentino-Alto Adige;
                                  Alla regione Valle d'Aosta;
                                  Alla regione Friuli-Venezia Giulia;
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio;
                                  Allla Confederazione generale
                                  dell'industria italiana;
                                  Alla Confederazione generale
                                  agricoltura italiana;
                                  All'Associazione  nazionale  tra  i
                                  produttori di alimenti zootecnici;
                                  Alla Federchimica;
                                  Alla Federazione dei consorzi
                                  agrari.

  Facendo  seguito  alla  circolare  n.  128/PI del 23 giugno 1987 si
richiama  l'attenzione sul decreto del Presidente della Repubblica n.
152  del  31  marzo  1988  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  14  maggio  1988  con  il quale la
disciplina  inerente  alla  produzione  e  al  commercio  dei mangimi
semplici  e composti introdotta dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281,
e'  stata  largamente innovata a seguito del recepimento di direttive
CEE a suo tempo emanate.
  Ad  ogni  buon fine, si elencano, qui di seguito, le innovazioni di
maggior rilievo previste dal decreto sopracitato:
    a)  indicazione dei dati analitici sul "tal quale" anziche' sulla
"sostanza  secca"  fatta  eccezione  per  i  tenori  minimi o massimi
eventualmente  prescritti  che,  ove  non diversamente disposto, sono
riferiti al peso della sostanza secca, ed abolizione dell'indicazione
degli estrattivi inazotati;
    b) obbligo dell'indicazione del peso netto riferito peraltro allo
stato  della  merce  al  momento  della  partenza  dal  magazzino del
produttore;
    c) elencazione delle indicazioni facoltative ammesse;
    d)  nuove  tolleranze  tra  i  dati analitici dichiarati e quelli
risultati  dagli  esami  di controllo. Dette tolleranze sono indicate
"in  percentuale"  per i valori piu' alti e "per unita'" per i valori
minori;
    e)   nuove   denominazioni  "mangime  complementare"  e  "mangime
completo"   basate   su  un  criterio  nutrizionistico  in  relazione
all'idoneita'  o  meno  ad  assicurare  la  copertura  della  razione
giornaliera, in sostituzione di quelle attuali di "mangime composto",
"mangime  composto  concentrato",  "mangime integrato" e "nucleo" che
sono basate esclusivamente su fattori merceologici;
    f)  possibilita'  di consegna alla rinfusa, fatta eccezione per i
prodotti  medicati nonche' per quelli non pellettati commercializzati
a mezzo di rivenditore.
  Per quanto attiene in particolare ai mangimi per animali familiari,
il decreto introduce:
    a)   l'abolizione  dell'obbligo  del  nulla-osta  rilasciato  dal
Ministero della sanita' per l'importazione;
    b)  la  possibilita'  di  elencare  i  componenti  per  categorie
anziche' singolarmente;
    c) l'obbligo di indicare la percentuale di utilizzazione per gli
    ingredienti  di  cui  si  ritiene  di evidenziare la presenza nei
  mangimi.
Il nuovo decreto, entrato in vigore il 29 maggio c.a. concede un
periodo  di sei mesi da detta data per l'adeguamento della produzione
alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento
delle  giacenze  dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi
alla normativa vigente prima di tale data.
  Cio'  significa  che  fino  alla  data  del  29  maggio  1990  deve
considerarsi consentita la commercializzazione dei mangimi semplici e
composti  recanti  le indicazioni previste dal testo originario della
legge n. 281/63.
  Al  fine  di  assicurare  la  necessaria  coincidenza delle date di
applicazione  di  tutte  le  norme  inerenti lo specifico settore dei
mangimi  per  animali  familiari,  questo Ministero ritiene opportuno
prorogare  alla  suddetta  data del 29 maggio 1990, il termine del 1›
luglio 1988 fissato per la definitiva applicazione delle disposizioni
della circolare n. 128 PI cui si fa seguito.
  Si  ritiene  inoltre  di modificare, come da allegato A, la tabella
delle  qualificazioni  il  cui uso e' subordinato alla presenza di un
ingrediente  in  determinati  valori, riportata nella gia' menzionata
circolare  n.  128  PI,  cio'  allo  scopo  di  completare  sin d'ora
l'armonizzazione   della  normativa  del  settore  in  questione  per
preparare  gli operatori all'unificazione dei mercati prevista per il
1992 dell'Atto unico europeo.
  Ad  ogni  buon fine si stasmette il testo coordinato della legge n.
281/63  quale  risulta  a  seguito  delle modificazioni apportate dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 152/88.
                                               Il Ministro: BATTAGLIA