Art. 2.
  Le  operazioni  di  prelievo  di  cui  al  punto a) dell'art. 1 del
presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso il  locale
"prelievi"  nella  zona  poliambulatori  del  presidio ospedaliero di
Bollate, anche a domicilio del soggetto donante.
  Le  operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1
debbono  essere  eseguite  nella  sala  operatoria  della   divisione
oculistica e chirurgia II del presidio ospedaliero di Bollate.