Art. 2. Le operazioni di prelievo di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso il locale "prelievi" nella zona poliambulatori del presidio ospedaliero di Bollate, anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto b) del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione oculistica e chirurgia II del presidio ospedaliero di Bollate.