(parte 1)
                      CODICE DI PROCEDURA PENALE
Relazione al progetto preliminare  . . . . . . . . . . . . . Pag.   3
Relazione al testo definitivo  . . . . . . . . . . . . . . .  "   159
                   DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE
                    A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
Relazione al progetto preliminare  . . . . . . . . . . . . . Pag. 205
Relazione al testo definitivo  . . . . . . . . . . . . . . .  "   213
    NORME PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AL NUOVO
    PROCESSO PENALE ED A QUELLO A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI
Relazione al progetto preliminare  . . . . . . . . . . . . . Pag. 223
Relazione al testo definitivo  . . . . . . . . . . . . . . .  "   233
                                INDICE
                             PARTE PRIMA
                               Libro I
                               SOGGETTI
Titolo I    - Giudice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.   9
Titolo II   - Il pubblico ministero  . . . . . . . . . . . .  "    22
Titolo III  - La polizia giudiziaria   . . . . . . . . . . .  "    24
Titolo IV   - Imputato   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    28
Titolo V    - Parte civile, responsabile civile e civilmente
               obbligato per la pena pecuniaria  . . . . . .  "    32
Titolo VI   - Persona offesa dal reato   . . . . . . . . . .  "    40
Titolo VII  - Difensore  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    44
                               Libro II
                                 ATTI
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag.  48
Titolo II   - Atti e provvedimenti del giudice   . . . . . .  "    50
Titolo III  - Documentazione degli atti  . . . . . . . . . .  "    50
Titolo IV   - Traduzione degli atti  . . . . . . . . . . . .  "    52
Titolo V    - Notificazioni  . . . . . . . . . . . . . . . .  "    52
Titolo VI   - Termini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    55
Titolo VII  - Nullita'   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "    55
                              Libro III
                                PROVE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag.  60
Titolo II   - Mezzi di prova   . . . . . . . . . . . . . . .  "    62
Titolo III  - Mezzi di ricerca della prova   . . . . . . . .  "    68
                               Libro IV
                           MISURE CAUTELARI
Titolo I    - Misure cautelari personali   . . . . . . . . . Pag.  71
Titolo II   - Misure cautelari reali   . . . . . . . . . . .  "    79
                            PARTE SECONDA
                               Libro V
              INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag.  81
Titolo II   - Notizia di reato   . . . . . . . . . . . . . .  "    82
Titolo III  - Condizioni di procedibilita'   . . . . . . . .  "    83
Titolo IV   - Attivita' a iniziativa della polizia giudiziaria
Titolo V    - Attivita' del pubblico ministero   . . . . . .  "    89
Titolo VI   - Arresto in flagranza e fermo   . . . . . . . .  "    95
Titolo VII  - Incidente probatorio   . . . . . . . . . . . .  "    98
Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari  . . . . .  "   100
Titolo IX   - Udienza preliminare  . . . . . . . . . . . . .  "   101
Titolo X    - Revoca della sentenza di non luogo a procedere  "   103
                               Libro VI
                        PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I    - Giudizio abbreviato  . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
Titolo II   - Applicazione della pena su richiesta delle parti
Titolo III  - Giudizio direttissimo  . . . . . . . . . . . .  "   109
Titolo IV   - Giudizio immediato   . . . . . . . . . . . . .  "   110
Titolo V    - Procedimento per decreto   . . . . . . . . . .  "   110
                              Libro VII
                               GIUDIZIO
Titolo I    - Atti preliminari al dibattimento   . . . . . . Pag. 113
Titolo II   - Dibattimento   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   114
Titolo III  - Sentenza   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   119
                              Libro VIII
                   PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 122
Titolo II   - Indagini preliminari   . . . . . . . . . . . .  "   122
Titolo III  - Atti introduttivi del giudizio   . . . . . . .  "   123
Titolo IV   - Definizione del procedimento   . . . . . . . .  "   123
                               Libro IX
                             IMPUGNAZIONI
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 126
Titolo II   - Appello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   129
Titolo III  - Ricorso per cassazione   . . . . . . . . . . .  "   132
Titolo IV   - Revisione  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   136
                               Libro X
                              ESECUZIONE
Titolo I    - Giudicato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141
Titolo II   - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali    "   144
Titolo III  - Attribuzioni degli organi giurisdizionali  . .  "   146
Titolo IV   - Casellario giudiziale  . . . . . . . . . . . .  "   150
Titolo V    - Spese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   151
                               Libro XI
           RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 151
Titolo II   - Estradizione   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   152
Titolo III  - Rogatorie internazionali   . . . . . . . . . .  "   155
Titolo IV   - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione
              all'estero di sentenze penali italiane   . . .  "   156
                    RELAZIONE AL TESTO DEFINITIVO
                              DEL CODICE
                         DI PROCEDURA PENALE
                                INDICE
Premessa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163
                             PARTE PRIMA
                               Libro I
                               SOGGETTI
Titolo I    - Giudice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
Titolo II   - Pubblico ministero   . . . . . . . . . . . . .  "   170
Titolo III  - Polizia giudiziaria  . . . . . . . . . . . . .  "   170
Titolo IV   - Imputato   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   170
Titolo V    - Parte civile, responsabile civile e civilmente
                obbligato per la pena pecuniaria . . . . . .  "   172
Titolo VI   - Persona offesa dal reato   . . . . . . . . . .  "   174
Titolo VII  - Difensore  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   175
                               Libro II
                                 ATTI
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . Pag.   176
Titolo II   - Atti e provvedimenti del giudice   . . . . . .  "   178
Titolo III  - Documentazione degli atti  . . . . . . . . . .  "   179
Titolo IV   - Traduzione degli atti  . . . . . . . . . . . .  "   179
Titolo V    - Notificazioni  . . . . . . . . . . . . . . . .  "   179
Titolo VI   - Termini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   180
Titolo VII  - Nullita'   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   180
                              Libro III
                                PROVE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 180
Titolo II   - Mezzi di prova   . . . . . . . . . . . . . . .  "   181
Titolo III  - Mezzi di ricerca della prova   . . . . . . . .  "   182
                               Libro IV
                           MISURE CAUTELARI
Titolo I    - Misure cautelari personali   . . . . . . . . . Pag. 183
Titolo II   - Misure cautelari reali   . . . . . . . . . . .  "   186
                            PARTE SECONDA
                               Libro V
              INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 186
Titolo II   - Notizia di reato   . . . . . . . . . . . . . .  "   186
Titolo III  - Condizioni di procedibilita'   . . . . . . . .  "   186
Titolo IV   - Attivita' a iniziativa della polizia
                giudiziaria  . . . . . . . . . . . . . . . .  "   186
Titolo V    - Attivita' del pubblico ministero   . . . . . .  "   187
Titolo VI   - Arresto in flagranza e fermo   . . . . . . . .  "   187
Titolo VII  - Incidente probatorio   . . . . . . . . . . . .  "   188
Titolo VIII - Chiusura delle indagini preliminari  . . . . .  "   188
Titolo IX   - Udienza preliminare  . . . . . . . . . . . . .  "   188
Titolo X    - Revoca della sentenza di non luogo a procedere  "   188
                               Libro VI
                        PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I    - Giudizio abbreviato  . . . . . . . . . . . . . Pag. 189
Titolo II   - Applicazione della pena su richiesta delle
                parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   189
Titolo III  - Giudizio direttissimo  . . . . . . . . . . . .  "   189
Titolo IV   - Giudizio immediato   . . . . . . . . . . . . .  "   190
Titolo V    - Procedimento per decreto   . . . . . . . . . .  "   190
                              Libro VII
                               GIUDIZIO
Titolo I    - Atti preliminari al dibattimento   . . . . . . Pag. 190
Titolo II   - Dibattimento   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   190
Titolo III  - Sentenza   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   193
                              Libro VIII
                   PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 194
Titolo II   - Indagini preliminari   . . . . . . . . . . . .  "   195
Titolo III  - Atti introduttivi del giudizio   . . . . . . .  "   196
Titolo IV   - Definizione del procedimento   . . . . . . . .  "   196
                               Libro IX
                             IMPUGNAZIONI
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 198
Titolo II   - Appello  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   199
Titolo III  - Ricorso per cassazione   . . . . . . . . . . .  "   200
Titolo IV   - Revisione  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   201
                               Libro X
                              ESECUZIONE
Titolo I    - Giudicato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 202
Titolo II   - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali    "   202
Titolo III  - Attribuzioni degli organi giurisdizionali  . .  "   202
Titolo IV   - Casellario giudiziale  . . . . . . . . . . . .  "   203
Titolo V    - Spese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   203
                               Libro XI
           RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
Titolo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . Pag. 204
Titolo II   - Estradizione   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   204
Titolo III  - Rogatorie internazionali   . . . . . . . . . .  "   204
Titolo IV   - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione
                all'estero di sentenze penali italiane   . .  "   204
                  RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE
                DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE
                  A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI (*)
   (*)  La  redazione  delle disposizioni sul nuovo processo penale a
carico di imputati minorenni e della relazione e' stata curata  dalla
Commissione  presieduta  dalla Dott.ssa Livia Pomodoro e composta dal
Dott. Giorgio Battistacci (Vice Presidente),  dai  professori  Andrea
Antonio  Dalia,  Gaetano  De  Leo,  Antonino  Galati,  dai magistrati
Gilberto Barbarito, Paolo Dusi, Luigi Fadiga, Renato  Fulgenzi,  Aldo
Ghiara,  Camillo Losana, Federico Palomba, Lamberto Sacchetti, Angelo
Vaccaro, dagli avvocati Ludovica Denti e Rosa Mazzone, dai funzionari
Claudio de Lucia, Vincenzo de Orsi, Elio Ruocco.
                               INDICE
Premessa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 209
Capo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . .  "   210
Capo II   - Provvedimenti in materia di liberta' personale    "   210
Capo III  - Definizione anticipata del processo e giudizio in
              dibattimento   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   211
Capo IV   - Procedimento per l'applicazione delle misure di
              sicurezza  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   212
                    RELAZIONE AL TESTO DEFINITIVO
                DELLE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE
                    A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
                                INDICE
Premessa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 217
Capo I    - Disposizioni generali  . . . . . . . . . . . . .  "   219
Capo II   - Provvedimenti in materia di liberta' personale    "   220
Capo III  - Definizione anticipata del procedimento e giudizio in
              dibattimento   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   221
Capo IV   - Procedimento per l'applicazione delle misure di
              sicurezza  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "   222
                  RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE
                    DELLE NORME PER L'ADEGUAMENTO
                     DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
                 AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO
                A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI (*)
   (*)  La  redazione  delle  norme  di  adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo  penale  e  della  relazione  e'  stata
curata dalla Commissione presieduta dal Dott. Vladimiro Zagrebelsky e
composta  dai  professori  Giovanni  Giacobbe  (Vice  Presidente)   e
Alessandro  Pizzorusso,  dai  magistrati  Carmelo Calderone, Vincenzo
Carbone, Franco Fiandanese, Vincenzo Maccarone, Ubaldo Nannucci, Amos
Pignatelli,  Luigi  Scotti,  Francesco Siena, Giovanni Verucci, dagli
avvocati Carlo Cacciapuoti e Giuseppe Maria Romano.
                                INDICE
Premessa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 227
Illustrazione degli articoli   . . . . . . . . . . . . . . .  "   228
                    RELAZIONE AL TESTO DEFINITIVO
                    DELLE NORME PER L'ADEGUAMENTO
                     DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
                 AL NUOVO PROCESSO PENALE ED A QUELLO
                  A CARICO DEGLI IMPUTATI MINORENNI
                                INDICE
Relazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 237
Illustrazione degli articoli   . . . . . . . . . . . . . . .  "   238
                              RELAZIONE
                       AL PROGETTO PRELIMINARE
                  DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (*)
   (*)  La  redazione  del progetto e della relazione e' stata curata
dalla Commissione  presieduta  dal  Prof.  Gian  Domenico  Pisapia  e
composta   dal   prof.  Delfino  Siracusano  (Vice  Presidente),  dai
professori Ennio Amodio, Vincenzo Cavallari, Mario Chiavario,  Oreste
Dominioni,  Vittorio  Grevi,  Guido  Neppi  Modona, Mario Pisani, dai
magistrati Giancarlo Caselli,  Enrico  Di  Nicola,  Liliana  Ferraro,
Giuseppe  La  Greca,  Giorgio  Lattanzi, Ernesto Lupo, Vittorio Mele,
Piero Luigi Vigna e dall'avvocato Giuseppe Frigo.
   La  Commissione e' stata affiancata da una Segreteria scientifica,
composta dal dott. Giovanni Conti  e  dal  dott.  Loreto  D'Ambrosio,
magistrati   dell'Ufficio  legislativo  del  Ministero  di  Grazia  e
Giustizia, dai  professori  Alfredo  Gaito,  Glauco  Giostra,  Giulio
Illuminati, Giovanni Paolozzi, Enzo Zappala', dai magistrati Giuseppe
Amato, Luisa Bianchi, Mario D'Andria, Giovanni  de  Roberto,  Alberto
Macchia,  Alida  Montaldi,  Aniello  Nappi, Eugenio Selvaggi, Claudia
Squassoni, Lucia Tria.
   La  Commissione si e' avvalsa inoltre del contributo fornito dalla
Commissione per la redazione delle norme  concernenti  la  disciplina
dell'esecuzione  penale,  presieduta  dal  dott.  Giulio  Catelani  e
composta dal dott. Umberto Ferrante (Vice Presidente), dai professori
Ernesto  D'Angelo,  Giovanni Flora, Adonella Presutti, dai magistrati
Mario Canepa, Luigi Daga, Michele Guardata,  Giuseppe  Vitale,  dagli
avvocati  Giovanni  Chiodi e Alfredo Guarino; e dalla Commissione per
la redazione  delle  norme  processuali  relative  alla  cooperazione
internazionale  in materia penale, presieduta dal dott. Vito Librando
e composta dai professori  Mario  Pisani  (Vice  Presidente),  Oreste
Dominioni,  Franco Mosconi, Giovanni Grasso, dai magistrati Giancarlo
Capaldo, Vitaliano Esposito, Orazio  Frazzini,  Gioacchino  Polimeni,
Daniele Striani, Giuliano Turone e dell'avvocato Walter Oppici.
   Allo  studio  dei  problemi  posti  dai grandi processi in tema di
criminalita' organizzata ha provveduto la Commissione presieduta  dal
dott.  Antonino  Caponnetto e composta dai professori Gilberto Lozzi,
Alfredo  Molari,  Marino  Petrone,  Metello  Mario   Scaparone,   dai
magistrati  Vittorio  Borraccetti,  Gherardo  Colombo, Elvio Fassone,
Franco Ionta, Alberto Macchia, Guido  Marino,  dagli  avvocati  Paola
Balducci, Vittorio Battista, Umberto De Luca.
                             PARTE  PRIMA
                               LIBRO I
                               SOGGETTI
                               TITOLO I
                               GIUDICE
   Il  Progetto,  a differenza del codice vigente, che si apre con la
disciplina delle azioni, inizia con la normativa dedicata al giudice.
Conferma, cosi', la innovazione sistematica del Progetto del 1978, la
quale aveva allora incontrato il  pieno  e  motivato  consenso  della
Commissione consultiva (Parere, pag. 11). Si e' inteso, in tale modo,
accentuare la centralita' della giurisdizione, realizzata  attraverso
il  recupero  della  terzieta' del giudice, sia che questi intervenga
anteriormente al  dibattimento,  sia  che,  in  esito  all'istruzione
dibattimentale, emani la decisione.
   In  proposito  peraltro,  le  innovazioni  maggiori sono contenute
nella parte seconda del Progetto, mentre  l'impostazione  sistematica
del  titolo  I,  dedicato  appunto  al  giudice,  si distacca solo in
limitati aspetti da quella che presenta il corrispondente titolo  del
vigente codice.
   Tra  questi  aspetti  va  qui  segnalata, oltre la creazione di un
apposito  capo  dedicato  alla  "giurisdizione",   che   precede   la
disciplina  della  competenza  e  che  contiene  una regolamentazione
sensibilmente innovativa delle questioni pregiudiziali alla decisione
penale,  la  diversa  rilevanza che si e' attribuita alla connessione
dei procedimenti: non  piu'  un  fatto  che  produce  "effetti  sulla
competenza" (secondo l'espressione del vigente codice), modificandone
i criteri normali,  bensi'  un  criterio  originario  di  competenza,
operativo  -  in  limitati e specifici casi - a prescindere dal fatto
che si pervenga o meno alla riunione dei  procedimenti  connessi.  In
tal  modo,  come  si  dira'  piu'  ampiamente  in  seguito,  si evita
sostanzialmente il rischio di "strumentalizzazioni" della connessione
ai  fini  della  attribuzione  di  competenza,  le  quali sono invece
consentite dai margini di discrezionalita' insiti necessariamente, in
misura  maggiore  o  minore,  in  ogni  disciplina  della  riunione o
separazione dei procedimenti.
                                CAPO I
                            GIURISDIZIONE
   Il  titolo  relativo  al giudice inizia con un capo generale sulla
giurisdizione  penale  contenente  tre  articoli  nei  quali  vengono
disciplinate   la  cognizione  del  giudice  penale  e  le  questioni
pregiudiziali.
   La  creazione  del  capo  risponde  alla  esigenza  sistematica di
operare, da un lato, un collegamento  con  le  norme  di  ordinamento
giudiziario  e, dall'altro, di fissare nella sede piu' appropriata la
sfera di operativita' della giurisdizione penale in rapporto al nuovo
orientamento sulla disciplina della pregiudizialita'.
   In  relazione  a  quest'ultimo  aspetto,  in  particolare,  si  e'
accolta, in modo ancor piu' accentuato che nel Progetto del  1978  la
regola dell'autonoma cognizione del giudice nei confronti di tutte le
questioni strumentali alla decisione finale, ad eccezione  di  quelle
per  cui  sia  diversamente  stabilito  (per  esempio,  le  questioni
pregiudiziali sullo stato di famiglia o di  cittadinanza,  in  ordine
alle  quali l'art. 3 prevede la sospensione facoltativa del processo,
rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice procedente).
   In  tal  modo si realizza, se non la esclusione, una notevolissima
semplificazione delle attuali ipotesi di pregiudizialita',  in  linea
con  la direttiva 1 della legge-delega (massima semplificazione nello
svolgimento del processo) e, piu' in generale,  con  le  esigenze  di
celerita' e immediatezza proprie del nuovo rito.
   L'articolo  1  fissa  una  norma  che,  pur essendo essenzialmente
ricognitiva, non e' sembrata inutile, soprattutto perche', attraverso
il  collegamento con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, vale
a sottolineare, sin dall'esordio del discorso  normativo,  la  regola
dell'esercizio  della  giurisdizione  penale  da  parte  dei  giudici
ordinari, in linea con il disposto dell'art. 102 Cost.
   Nell'ultima  parte  dell'articolo  e' contenuta la clausola "salvo
quanto stabilito da speciali disposizioni" che si riferisce  ai  casi
di   competenze   particolari   previste  da  leggi  speciali  (Corte
costituzionale e giudici militari).
   Con   l'articolo   2   si  e'  fissata  esplicitamente  la  regola
dell'autonoma cognizione del giudice penale per  quanto  concerne  le
questioni  strumentali  rispetto  alla decisione finale. Si tratta di
una cognizione che ha effetti limitati al processo in corso (cognitio
incidenter tantum), senza alcuna efficacia di giudicato.
   Sul  tema  delle questioni pregiudiziali, in seno alla Commissione
e' emersa la necessita' di contemperare due opposte esigenze:  da  un
canto,   garantire   la   celerita'  del  processo  e  la  genuinita'
dell'accertamento  incidentale  e,   dall'altro,   evitare   pronunce
eventualmente  contrastanti soprattutto in una materia di particolare
rilevanza sociale, quale quella relativa allo stato di famiglia e  di
cittadinanza, ove e' maggiormente sentita l'esigenza di certezza.
   E'  prevalso  l'orientamento  volto  a  restringere ulteriormente,
rispetto alla soluzione adottata  dal  Progetto  del  1978,  l'ambito
delle  eccezioni al principio sancito dall'art. 2 comma 1, secondo il
quale e' il giudice a risolvere  ogni  questione  rilevante  ai  fini
della  decisione.  Si e' ritenuto cioe' di dover privilegiare, per il
rilievo che  esso  ha  anche  in  campo  internazionale,  il  diritto
dell'imputato  ad  essere  giudicato  entro  un termine ragionevole e
senza ingiustificati ritardi. L'altra, contrapposta esigenza e' stata
pero'  opportunamente considerata introducendo la clausola di riserva
("salvo che sia diversamente stabilito"), con cui si e' rinviato,  da
un  lato,  all'art.  473, che stabilisce un'incidenza delle questioni
civili od amministrative diverse da quelle di  stato  come  possibile
causa  di  sospensione,  peraltro  limitata,  del  solo dibattimento;
dall'altro, all'art.  3,  che  attribuisce  al  giudice  la  facolta'
discrezionale  di  sospendere il processo quando la decisione dipenda
dalla risoluzione di una controversia sullo stato di  famiglia  o  di
cittadinanza,  sempreche'  la questione sia seria e sia gia' in corso
il procedimento civile.
   Con  l'articolo  3,  pertanto,  si  e'  circoscritto  entro limiti
rigorosi  l'ambito  di  rilevanza  del   fenomeno   delle   questioni
pregiudiziali  e,  a  tal  fine,  in luogo della generica espressione
usata dall'art. 19 c.p.p. ("controversia sullo stato delle persone"),
si  e'  preferito  precisare  che deve trattarsi di una "controversia
sullo stato di famiglia o di cittadinanza": cio', per evitare che  il
procedimento  penale  possa  venire  sospeso, per esempio, in caso di
controversia sulla qualita' di fallito  in  pendenza  di  opposizione
alla  sentenza  dichiarativa di fallimento. Si e', peraltro, ampliato
l'ambito di incidenza  delle  questioni  in  esame,  ricomprendendovi
quelle  dalla  cui  risoluzione  dipenda  non  soltanto  la decisione
sull'esistenza del reato o delle condizioni di punibilita', ma anche,
ad  esempio,  quella  sulla sussistenza delle circostanze, essendo al
riguardo apparsa ingiustificata la relativa  limitazione  di  cui  al
testo  del  Progetto  del  1978.  Quanto alla forma del provvedimento
sospensivo che, naturalmente, puo' aver luogo in ogni stato e  grado,
si  e'  mantenuta  la  normativa  attuale che prevede l'emanazione di
un'"ordinanza",  mentre  si  sono  eliminate  le   limitazioni   oggi
frapposte    dall'art.    19,   comma   4,   circa   l'impugnabilita'
dell'ordinanza  medesima:  cio'  in  considerazione  del  fatto   che
l'impugnazione  non  puo',  in  tale  ipotesi,  avere  un  sottinteso
dilatorio,  ma  si  pone  semmai   come   strumento   di   potenziale
accelerazione dell'intero iter processuale.
   Parallelamente  alla  regola  della  pregiudizialita'  -  sia  pur
relativa - si  e'  mantenuta  per  le  controversie  sullo  stato  di
famiglia  o  di  cittadinanza, la disciplina dell'art. 21 comma 1 del
codice vigente, facendo riferimento alla "efficacia di giudicato  nel
processo  penale"  della  "sentenza  irrevocabile del giudice civile"
(art. 3 comma 3).
   Circa  l'efficacia  delle sentenze che decidono altre controversie
civili od amministrative, si e' invece ritenuto di non dover  dettare
alcuna  disciplina  specifica,  escludendosi  con cio' l'autorita' di
giudicato delle relative decisioni nel processo penale.
   Gli  accertamenti  risultanti da sentenze civili od amministrative
che decidono controversie non vertenti sullo stato di famiglia  o  di
cittadinanza saranno dunque valutati nel processo penale alla stregua
di ogni altro materiale utile  sul  piano  probatorio,  salvi  com'e'
ovvio   gli   effetti   costitutivi,  modificativi  od  estintivi  di
situazioni giuridiche, che ad essi siano ricollegati dalla legge.
   La  stessa  soluzione  e'  stata  adottata  per  quel che concerne
l'efficacia del giudicato penale in altri processi penali, dove  gia'
attualmente   il   silenzio   normativo   viene   interpretato  dalla
giurisprudenza come tale da escludere effetti riflessi del giudicato.
Resta  invece  salva  la  conservazione di un'autorita' del giudicato
penale nei processi civili  o  amministrativi,  nei  limiti  previsti
degli articoli 642, 643, 644 e 645.
   Sempre   nell'art.  3  comma  2,  si  disciplina  la  possibilita'
dell'assunzione di  prove  durante  il  periodo  di  sospensione  per
pregiudizialita'.  A  tal  riguardo si e' ritenuto di far riferimento
non  alla  generica  urgenza,  ma  al  "pericolo  nel  ritardo"   che
deriverebbe  dal  mancato  compimento  di  determinati  atti.  Si  e'
garantita la genuinita' della prova con la possibilita' di  avvalersi
a tal fine, prina del dibattimento, dell'incidente probatorio.
                               CAPO II
                              COMPETENZA
   Il   capo   II,   relativo   alla   competenza,   presenta  alcune
significative varianti  rispetto  alle  disposizioni  del  codice  di
procedura penale vigente.
   I   provvedimenti  sulla  giurisdizione  e  sulla  competenza,  la
rilevabilita' nei vari stati o  gradi  del  processo  e  gli  effetti
dell'inosservanza  delle  regole  relative  alla  competenza non sono
disciplinati nel presente capo e sono stati collocati nel  successivo
capo  III  per consentire una piu' razionale sistemazione dei casi di
incompetenza. Il capo comprende,  invece,  la  norma  che  regola  la
competenza  per i procedimenti riguardanti magistrati, ormai non piu'
considerata, nemmeno nel vigente codice, come caso di rimessione  dei
procedimenti,  dopo l'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980,
n. 879, con la quale e' stato introdotto l'art. 41-bis.
   Sotto  il  profilo  sistematico  e'  importante  rilevare che, nel
Progetto, il tema della connessione e' stato introdotto nella sezione
III  come  vera  e  propria  disciplina  di criteri attributivi della
competenza, riprendendo in tal modo la scelta sistematica del  codice
di procedura penale del 1913.
   Tale   sistemazione  rispecchia  una  precisa  linea  di  politica
legislativa diretta ad una rigorosa delimitazione  della  connessione
al  fine  di  non  vulnerare il principio costituzionale del "giudice
naturale precostituito per legge" (art. 25 comma 1 Cost.).
   Anzi,  proprio  nel  rispetto  di tale criterio - che, non solo e'
richiamato  dalla  delega  con  "i   principi   della   Costituzione"
nell'alinea  dell'art.  2,  ma ispira numerose direttive della stessa
delega: la 14, prima e seconda parte; la 19  -  si  e'  costruita  la
disciplina  della  connessione,  innovando in parte a quella prevista
nel  codice  di  procedura  penale  vigente:  cosi',  l'istituto   e'
diventato  criterio  attributivo  della  competenza  analogo a quello
stabilito per  materia  e  per  territorio;  si  sono  escluse  norme
corrispondenti  a  quelle  che nel codice vigente demandano in taluni
casi ad un organo di competenza superiore, in generale  la  corte  di
cassazione,  la  facolta' di stabilire discrezionalmente quale sia il
giudice competente; si sono, infine, ridotti  al  minimo  i  casi  di
connessione,  allo  scopo  di  evitare  i  processi  cumulativi  e di
conseguire la massima semplificazione.
   La normativa sulla competenza e' preceduta da una norma di portata
generale (articolo 4) che  contiene  le  regole  per  determinare  la
gravita'  del  reato,  agli effetti della competenza, con riferimento
alla pena stabilita dalla legge. Tali regole trovano applicazione sia
in  tema  di  competenza  per  materia, sia in tema di competenza per
connessione.
   Si  e' preferita, in luogo del testo del Progetto del 1978 (basato
su  una  direttiva  diversa  da  quella  attuale),  la   formulazione
contenuta   nell'articolo  32  c.p.p.,  sostanzialmente  identica  al
contenuto della direttiva 2, prima parte, della delega.
   Si  e' ritenuto, in particolare, di dover reintrodurre l'esplicito
riferimento alla pena  stabilita  per  il  delitto  tentato,  tenendo
presente  l'orientamento  della corte di cassazione che ha piu' volte
ribadito l'autonomia del delitto tentato ai fini della determinazione
della competenza.
   E'  da  sottolineare  che  si  e'  omessa la previsione (contenuta
nell'articolo 32  c.p.p.)  della  rilevanza  della  diminuente  della
minore  eta'  (art.  98  c.p.),  atteso che, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale 15 luglio 1983, n. 222, la cognizione  dei
reati  a  carico  di  minorenni  e'  attualmente  attribuita  in  via
esclusiva al tribunale per i minorenni.
                              SEZIONE I
                        Competenza per materia
   L'articolo 5 stabilisce la competenza della corte di assise. Nella
formulazione si e' tenuto conto sia della pena  edittale,  sia  della
qualita'  del  reato,  anche  se  la  delega,  quando si riferisce in
particolare  alla  corte  di  assise,  sembra  dare  indicazioni   di
carattere prevalentemente quantitativo.
   Per  la  determinazione della competenza della corte di assise, il
criterio quantitativo sino ad oggi seguito e' quello che ha  riguardo
ai reati puniti piu' gravemente. E cio' perche' costituisce principio
tradizionale del nostro ordinamento che la cognizione dei reati  piu'
gravi  sia  assegnata  ad  un  organo  che  esprima la partecipazione
popolare all'amministrazione della giustizia.
   La  formula usata nel comma 1 lett. a) dell'art. 5 ("delitti per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione
non   inferiore   nel   massimo   a   ventiquattro  anni")  riproduce
letteralmente la direttiva 12.
   In tal modo vengono riservati alla corte di assise, cosi' come nel
sistema vigente,  reati  quali  la  strage,  l'omicidio,  l'epidemia,
l'avvelenamento  di  acque o di sostanze alimentari e il commercio di
sostanze alimentari contraffatte o adulterate.  Diventa,  invece,  di
competenza  del  tribunale  l'omicidio tentato, qualora non ricorrano
una delle aggravanti previste dagli  articoli  576  e  577  c.p.  ne'
aggravanti ad effetto speciale. A questo riguardo deve ricordarsi che
la direttiva 12, nel fissare i criteri per il calcolo della  pena  ai
fini della determinazione della competenza per materia, non fa alcuna
menzione della diminuzione stabilita per il delitto tentato,  che  e'
stato,  pertanto,  configurato  come una figura di reato autonoma. Ne
consegue che, considerata la diminuzione prevista dall'art. 56  c.p.,
il  tentato  omicidio  semplice  o,  comunque,  non  aggravato  dalle
circostanze di cui si deve tener  conto  nella  determinazione  della
pena  ai  fini  della  competenza  a  norma dell'art. 4, ha come pena
massima la reclusione di anni 16 e non rientra nei limiti  del  comma
1, lett. a), dell'art. 5.
   Tale  innovazione  comportera'  certamente  effetti  positivi  sul
carico di lavoro delle corti di  assise.  Da  un'indagine  statistica
eseguita sui registri riguardanti i procedimenti trattati dalle corti
di assise di Roma negli ultimi cinque anni, si e'  potuto  constatare
che  i  tentati omicidi coprono circa il 40% del carico complessivo e
tra essi circa la meta' si riferiscono ad ipotesi per  le  quali  non
ricorre   alcuna   delle   aggravanti   rilevanti   ai   fini   della
determinazione della competenza.
   Alla  stessa logica si ispirano due eccezioni alla regola generale
fissata dal comma 1 lett. a): la prima esclude dalla competenza della
corte  di  assise  il  reato  di  cui  all'art. 630 comma 1, c.p.; la
seconda i delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.  trattasi,
invero,  di  reati  che  ricorrono frequentemente e che, se venissero
sottratti alla competenza del tribunale (cui sono  demandati  secondo
la vigente disciplina), finirebbero per avere una rilevante incidenza
sul carico delle corti di assise.  Inoltre,  per  quanto  riguarda  i
reati  previsti  dalla  legge  sugli  stupefacenti,  si  richede  una
specifica  conoscenza   di   nozioni   di   carattere   tecnico   che
difficilmente  puo'  essere  acquisita  dai  giudici popolari. Per il
reato di cui all'art. 630 comma 1 c.p. debbono,  infine,  richiamarsi
le  argomentazioni  addotte a suo tempo, in relazione al Progetto del
1978, dalla Commissione consultiva, che si dichiaro' favorevole  alla
conservazione  della  competenza  del  tribunale,  al fine di evitare
un'inversione di tendenza rispetto alla legge  14  ottobre  1974,  n.
497,  che  aveva modificato l'art. 29 c.p.p. sopprimendo il comma che
prevedeva la competenza della corte di assise per i reati  di  rapina
aggravata,  estorsione  aggravata  e sequestro a scopo di rapina o di
estorsione.
   Resta  di competenza della corte di assise il sequestro di persona
a scopo di estorsione, nelle ipotesi previste  dai  commi  2  (se  ne
deriva la morte del sequestrato, come conseguenza non voluta) e 3 (in
caso di morte voluta) dell'art. 630 c.p., essendosi ritenuto  che  si
tratti  di  ipotesi  del  tutto  diverse  da quella del comma 1 dello
stesso art. 630 c.p.: la prima,  rientrante  oltretutto  anche  nella
categoria prevista dal comma 1 lett. c) dell'art. 5, l'altra, invece,
assimilabile, di fatto, all'omicidio.
   E'  apparso  altresi'  opportuno riservare, nel comma 1, lett. b),
alla competenza della corte di assise le ipotesi di reato consumato e
non  anche  tentato  -  previste  dagli  articoli  579  (Omicidio del
consenziente), 580 (Istigazione o aiuto al suicidio),  584  (Omicidio
preterintenzionale),  600  (Riduzione  in  schiavitu'), 601 (Tratta e
commercio di schiavi) e 602 (Alienazione e acquisto di  schiavi)  del
codice  penale:  tutti questi reati hanno pene edittali inferiori nel
massimo a 24 anni di reclusione, ma per essi - se consumati -  si  e'
ritenuto che debba valere il rilievo della attribuzione ad un giudice
piu' sensibile nell'interpretare il sentimento della collettivita' di
cui  e'  parte in un determinato momento storico. Il comma 1 lett. c)
dell'art. 5 attua  la  direttiva  12,  laddove  e'  menzionato  "ogni
delitto  doloso,  se  dal  fatto  e'  derivata la morte di una o piu'
persone". In questa categoria rientrano (oltre ad alcune ipotesi gia'
comprese nel comma 1 lett. a) e b) o nel comma 2 dell'art. 5) i reati
di cui agli articoli 396 comma 2 n. 2 c.p. (Uso delle armi in  duello
con  morte);  571  comma  2  c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di
disciplina, con morte); 572 comma 2 c.p. (Maltrattamenti, con morte);
588  comma 2 c.p. (Rissa, nel caso in cui taluno rimanga ucciso); 591
comma 3 c.p.  (Abbandono di persone minori od incapaci, con morte)  e
593  comma  3  c.p. (Omissione di soccorso, con morte); vi rientrano,
altresi', i reati di cui agli articoli 18 comma 4 e 19 comma 6, legge
22  maggio  1978,  n. 194 (Morte della donna a seguito di aborto) e 1
comma 4 della legge 10 maggio  1976,  n.  342  (Morte  a  seguito  di
dirottamento aereo). Vi dovrebbero rientrare, inoltre, ai sensi della
norma generale di cui all'articolo 586 c.p., tutti i  delitti  dolosi
dai  quali  sia  derivata come conseguenza non voluta la morte di una
persona:  l'inclusione  di  tali  delitti,  anche  se   astrattamente
conforme  alla  delega,  non  e' pero' sembrata opportuna, sia per la
qualita'  di  essi,  sia  perche'  la  pena   stabilita   e'   quella
dell'omicidio colposo (aumentata di un terzo, sulla base del richiamo
all'art. 83 c.p.) e cioe' di un reato per il quale si e' previsto  di
stabilire la competenza del pretore.
   Il  comma  2  dell'art.  5  si  riferisce, infine, ad una serie di
ipotesi  scelte  in  base  ad  un  criterio  puramente   qualitativo,
individuato  con  riguardo  al  carattere oggettivamente politico dei
reati. Non e' stata presa in considerazione  l'intera  categoria  dei
delitti   politici,  ma  sono  stati  enucleati  quelli  di  maggiore
rilevanza,  sul  presupposto  che  essi  vanno  piu'   opportunamente
affidati ad un giudice, quale il giudice popolare, che abbia maggiore
sensibilita' ai problemi politici e che  meglio  del  giudice  togato
possa  sentire  ed  interpretare  il  sentimento della collettivita'.
Sulla base di tale criterio si e'  deciso,  pertanto,  di  attribuire
alla competenza della corte di assise i delitti previsti nel titolo I
del libro II del codice penale (Delitti contro la personalita'  dello
Stato)  e  dalla  legge  9  ottobre 1967, n. 962 (sulla prevenzione e
repressione del delitto di genocidio), che anche attualmente sono  di
competenza  della  corte  di  assise,  e  di estendere, inoltre, tale
competenza ai delitti previsti dalla legge 20  giugno  1952,  n.  645
(contenente le norme di attuazione della XII disposizione transitoria
e finale  della  Costituzione,  sulla  riorganizzazione  del  partito
fascista).  Per  tutti questi delitti e' apparso, peraltro, opportuno
fissare lo stesso limite di pena (reclusione non inferiore a 10  anni
nel  massimo),  che  il  Progetto  del  1978 prevedeva soltanto per i
delitti contro la personalita' dello Stato: infatti, in tal modo, per
tutti  i  delitti  menzionati  nel  comma 2, e non solo per alcuni di
essi, il criterio dell'interesse politico violato non e'  considerato
isolatamente,  ma  e'  combinato  con  il criterio della gravita' del
reato.
   Non  sono  stati ravvisati, invece, validi motivi per estendere la
competenza della corte di assise  anche  ai  delitti  previsti  dalle
leggi  elettorali  e  dalla  legge  10  maggio  1976,  n.  342 (sulla
repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione  area),
soprattutto  in considerazione della particolare complessita' tecnica
caratterizzante le fattispecie penali in questione.
   Nell'articolo  6,  riguardante  la competenza del tribunale, si e'
osservato il criterio informatore del vigente art. 30 c.p.p.
   In   sede   di  coordinamento  dovranno  essere  riconsiderate  le
disposizioni  contenute  nelle  leggi  speciali   che   attribuiscono
particolari  reati  alla  cognizione del tribunale, indipendentemente
dalle norme previste dal nuovo codice.
   L'articolo 7 definisce la competenza del pretore.
   Il  legislatore  delegante  del  1987  ha  individuato,  in  linea
generale, nel tetto di quattro anni di pena massima  l'effetto  della
combinazione  del criterio quantitativo con quello della qualita' del
reato indicato nel  primo  periodo  della  direttiva  12,  prevedendo
peraltro  che  tale  limite  possa  essere superato con riferimento a
"delitti specificamente indicati".
   Nello  stabilire quali debbono essere questi delitti, si e' tenuto
conto, da un lato, della linea di tendenza, emersa anche  nella  piu'
recente  legislazione,  volta  ad  aumentare  il  numero  di reati di
competenza del pretore e,  dall'altro,  del  venir  meno,  nel  nuovo
processo,  dell'ostacolo  costituito  dal  cumulo, nel pretore, delle
funzioni requirenti e giudicanti.
   Per  individuare  i reati da attribuire al pretore, oltre a quelli
rientranti nel limite generale di pena fissato dalla legge-delega, si
sono,  in  primo  luogo,  considerate  le fattispecie attribuite alla
competenza del pretore dalla novella n. 400/84 (rispetto  alla  quale
sono  state  ritenute  inopportune  modificazioni  regressive)  e  le
fattispecie indicate nel Progetto del 1978.
   In  secondo  luogo,  ci  si  e'  ispirati  ad una serie di criteri
orientativi - a volte concorrenti - e si e' considerato competente il
pretore:
    per    il   reato   aggravato   quando   l'eventuale   aggravante
(modificativa   della   competenza)   non    comporta    accertamenti
qualitativamente  diversi  rispetto  al reato base gia' di competenza
pretorile (ad es. art. 614 ultimo comma c.p.: violazione di domicilio
aggravata  da  violenza  sulle  cose  o  alle  persone  ovvero  se il
colpevole e' palesemente armato);
    per  reati  "omogenei",  quanto  alle modalita' del fatto ed agli
accertamenti da compiere, ad altro reato  spettante  alla  competenza
del  pretore  (ad es. il reato di omicidio colposo previsto dall'art.
589 c.p. rispetto al reato di lesioni colpose);
    per  reati  in  relazione  ai quali le relative indagini non sono
incompatibili con la maggiore snellezza e celerita' del  procedimento
pretorile  rispetto  a  quello  davanti  al  tribunale (ad es. truffa
aggravata di cui all'art. 640 comma 2 c.p.);
    per    ipotesi    criminose    divenute   residuali   a   seguito
dell'innalzamento a quattro anni della soglia "normale" determinativa
della  competenza  del  pretore (ad es. art. 343 comma 2: oltraggio a
magistrato in udienza con attribuzione di un fatto determinato).
   In  particolare,  sulle  singole  fattispecie  incluse nel comma 2
dell'art. 7 puo' dirsi:
    art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e art. 337
(Resistenza a un pubblico ufficiale): la modifica si giustifica sulla
base della mancanza di complessita' delle indagini relative ai fatti;
si e' pure tenuto presente  il  criterio  dell'incidenza  statistica,
finalizzato a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali;
    art.  343  (Oltraggio  a  un  magistrato in udienza): la modifica
risponde a criteri logico-sistematici.  A  seguito  dell'innalzamento
del  "tetto"  a  quattro  anni,  con conseguente attrazione dei reati
previsti dagli artticoli 343 comma 3  (Oltraggio  a  Corpo  politico,
amministrativo  o  giudiziario, con l'aggravante dell'attribuzione di
un fatto determinato) e 343, comma 1 (Oltraggio a  un  magistrato  in
udienza),  e'  parsa  infatti  illogica  (a  parte  il criterio della
residualita') la esclusione dell'ipotesi aggravata dalla attribuzione
di un fatto determinato;
    art.  349  comma  2 (Violazione di sigilli commessa dal custode):
non e' parso che vi sia  ragione  di  conservare  la  competenza  del
tribunale  su fatti dei quali sostanzialmente gia' conosce il pretore
e per i quali non si impongono indagini complesse o comunque  diverse
(in  riferimento alla aggravante in questione). Va pure osservato che
la modifica proposta appare opportuna in relazione a tutti quei  casi
(sequestro  di  manufatti  abusivi,  di cantieri non in regola con le
norme  sulla   prevenzione   degli   infortuni,   etc.)   nei   quali
l'accertamento  in  ordine  alla  violazione  dei  sigilli  e' spesso
connesso a quello sul fatto in relazione al quale e'  stato  disposto
il sequestro;
    art.   379   (Favoreggiamento   reale):  per  ragioni  di  ordine
sistematico e per la tipologia  delle  indagini  richieste  e'  parso
opportuno  attribuire  alla  competenza  pretorile  una  ipotesi  che
presenta molte analogie con la ricettazione (art. 648 c.p.) e con  il
favoreggiamento  personale  (art.  378), per i quali e' competente il
medesimo giudice;
    art.   588   comma   2   (Rissa   aggravata):  si  richiamano  le
considerazioni svolte sub  art.  5  per  trarne  argomento  circa  la
ritenuta  opportunita'  di  non  estendere  la competenza del pretore
oltre l'ipotesi dell'art. 588  gia'  prevista  dall'attuale  art.  31
c.p.p. come novellato nel 1984;
    art.  589  (Omicidio  colposo):  va considerato che degli omicidi
colposi  il  92%  e'  conseguenza  di  violazioni  alle  norme  sulla
circolazione  stradale, onde appare opportuna la attribuzione di tale
reato al  pretore  cui  non  puo'  non  riconoscersi  una  competenza
specifica  in  materia  di  norme sulla disciplina della circolazione
stradale. Quanto alla particolare delicatezza  degli  accertamenti  a
volte   richiesti   da   talune   fattispecie  di  omicidio  colposo,
soprattutto con riguardo alle indagini sulla causa  della  morte,  si
ricorda  che  il pretore compie gia' accertamenti del genere, poiche'
indagini  medico-legali  di  particolare   complessita'   sono,   non
raramente,  indispensabili  anche  nel  caso di lesioni colpose. Tale
ultimo  rilievo  consente  di  superare  l'obiezione   avanzata,   in
relazione  al  Progetto del 1978 (secondo cui la competenza in ordine
alla liquidazione del danno appartiene al tribunale) posto che  anche
nel caso di lesioni colpose puo' essere superata - in ordine al danno
-  la  competenza  civile  corrispondente.  La  necessita'   di   una
particolare oganizzazione del relativo servizio (ad es. la previsione
di turni per la rimozione del  cadavere,  l'espletamento  di  perizie
necroscopiche)  e'  esigenza  che  ben  puo' essere soddisfatta dalla
previsione dell'ufficio del pubblico ministero presso il pretore;
    art.  614  comma  4  c.p.  (Violazione  di domicilio aggravata da
violenza), art. 640 comma 2 c.p. (Truffa aggravata) e art.  572  c.p.
(Maltrattamenti   in   famiglia):   semplicita'   di  accertamento  e
competenza  per  il  reato  base  consigliano   l'ampliamento   della
competenza pretorile;
    la  inclusione  del  furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p. e
della ricettazione prevista  dall'art.  648  c.p.  e'  conforme  alla
novella del 1984.
                              SEZIONE II
                       Competenza per territorio
   Nella  elaborazione  del  Progetto  del 1978, malgrado il silenzio
della delega del 1974 circa la competenza per territorio, fu discusso
in  modo approfondito il problema se mantenere, come regola generale,
la competenza del giudice del luogo in cui il reato fu  consumato  od
introdurre  la  competenza  del  "giudice  del  luogo  in  cui  si e'
verificata l'azione o l'omissione".
   In  un  primo  tempo  fu  preferito,  essenzialmente  per  la  sua
semplicita' pratica, il primo criterio; successivamente, tenuto conto
del  parere  della  Commissione  consultiva,  fu  scelto  il  secondo
criterio. Per giustificare tale scelta si osservo', tra l'altro, che,
specie  in  tema  di  omicidio,  doloso  o colposo, si verificano, in
misura sempre piu' frequente, casi in cui  la  morte  sopravviene  in
luoghi  talvolta  assai  lontani da quello in cui si e' concretata la
condotta criminosa, dove, cioe', e'  da  presumere  che  siano  state
compiute  le prime indagini e si sia manifestato l'allarme sociale. A
cio' aggiungasi che il criterio attributivo  della  competenza  sulla
base  della  consumazione  e' inoltre causa di gravi inconvenienti di
ordine pratico come la difficolta' di dirigere da lontano le indagini
e  come  l'aggravio  creato  a  testimoni e funzionari di polizia che
devono trasferirsi  per  le  esigenze  del  processo  dai  luoghi  di
residenza e di ufficio.
   La   legge-delega  del  1987,  nella  direttiva  13,  contiene  la
"previsione che la competenza per territorio possa essere  stabilita,
per  reati  predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo
in cui ha avuto inizio o si e' esaurita l'azione o l'omissione".
   Si  e' ritenuto di dover interpretare tale direttiva nel senso che
la  regola  generale  per  la  determinazione  della  competenza  per
territorio  e'  quella  del  luogo  della  consumazione  e,  solo per
determinati reati, quella del luogo ove  ha  avuto  inizio  o  si  e'
esaurita l'azione.
   Pertanto,  secondo  il comma 1 dell'articolo 8, "la competenza per
territorio e'  determinata  dal  luogo  in  cui  il  reato  e'  stato
consumato".   Secondo  il  comma  2,  pero',  nei  casi  in  cui  dal
fatto-reato e' derivata la morte di una o piu' persone,  il  criterio
attributivo  della  competenza  non  e'  piu'  quello del luogo della
consumazione del reato, ma quello del luogo "in cui si e'  verificata
l'azione o l'omissione".
   L'art.  8  comma  3  stabilisce  che  per  il  reato permanente e'
competente  il  giudice  del  luogo  in  cui  ha  avuto   inizio   la
consumazione,  anche  se dal fatto e' derivata la morte di una o piu'
persone. Tale disposizione corrisponde  alla  riforma  del  capoverso
dell'art.  39  c.p.p. operata con l'art. 1 della l. 8 agosto 1977, n.
534 e si ispira a chiari  motivi  di  carattere  tecnico  e  pratico.
Infatti il reato permanente, qualunque sia la teoria strutturale alla
quale si aderisce, e' pur sempre un unico reato la  cui  consumazione
si   verifica   quando   risultino   integrati   gli  elementi  della
fattispecie,  indipendentemente  dalle  vicende  relative  alla   sua
permanenza; la quale potrebbe anche ridursi a un tempo trascurabile o
protrarsi per  anni  o  in  diversi  luoghi  senza  che  vi  sia  una
sufficiente  ragione  logico-giuridica per sottrarre la competenza al
giudice del luogo ove  ne  e'  cominciata  la  consumazione.  D'altra
parte,  proprio in tale luogo si verifica l'allarme sociale (si pensi
alle ipotesi del sequestro di persona, del  ratto,  etc.)  e  vengono
compiute   le   prime   indagini,  mentre  e'  spesso  occasionale  e
indifferente quello in cui cessa la permanenza.
   Nel   comma   4   dell'art.   8  e'  sostanzialmente  ripetuta  la
disposizione del citato art. 1 l.  8  agosto  1977,  n.  534  che  ha
modificato  la  lettera  dell'art.  39  comma  2  c.p.p.  sostituendo
all'espressione "reato tentato" quella di "delitto tentato", dato che
nel codice penale il tentativo e' previsto solo per i delitti.
   Non  si e' riprodotta la disposizione relativa alla competenza per
il  reato  continuato  in  quanto  la  diversa  e  piu'   restrittiva
disciplina  della  connessione  adottata  nel  successivo art. 12 non
prevede la continuazione fra le ipotesi di  connessione  e  non  crea
quindi   problematiche   circa  i  criteri  di  competenza  cui  fare
riferimento in tal caso.
   E'  opportuno peraltro aggiungere che la riunione dei procedimenti
aventi ad oggetto reati legati dal vincolo della continuazione potra'
essere  disposta,  ai  sensi dell'art. 17, solo quando i procedimenti
stessi siano pendenti avanti al medesimo giudice  per  effetto  delle
norme  sulla  competenza per materia e per territorio. La connessione
ovviamente operera' anche nei confronti  del  reato  continuato  ogni
qualvolta  questo risulti compreso nella disciplina generale prevista
dagli artt. 12 e 16; ma, in tal caso, opereranno i  criteri  generali
degli artt. 15 e 16.
   L'articolo  9  riproduce  nel  comma 1 la prima parte dell'art. 40
comma 1 c.p.p. Si e' pero' operata una  revisione  e  semplificazione
dei  criteri succedanei per la determinazione della competenza quando
risulti inapplicabile il criterio dell'ultimo  luogo  in  cui  si  e'
verificata  una  parte  dell'azione  o  dell'omissione costituente il
reato. Sono infatti stati soppressi i criteri del  luogo  in  cui  fu
eseguito l'arresto, del giudice che ha emesso un mandato o un decreto
di citazione  a  giudizio  o  che  ha  compiuto  il  primo  atto  del
procedimento,  in base alla considerazione che nella nuova disciplina
processuale l'arresto puo' essere ordinato nel solo caso di flagranza
e  questa  presuppone, per definizione, che sia noto il luogo dove il
reato e' stato commesso.
   Nel  comma  2  si  e'  conservata,  quale  criterio subordinato di
determinazione, la disposizione contenuta nel comma  2  dell'art.  40
c.p.p.
   Nell'ultimo   comma,   alla  designazione  da  parte  del  giudice
superiore contenuta nella terza parte dell'art. 40 comma 1  c.p.p.  e
che  implica  una  valutazione  discrezionale  risultante in evidente
contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge,
si e' sostituito, quale estremo criterio, il principio secondo cui e'
competente il giudice  "del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  del
pubblico  ministero che ha provveduto per primo alla iscrizione della
notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335". Tale  criterio
suppletivo,  ispirato  alla  direttiva  35,  anche se non consente di
superare ogni riserva in ordine alla possibilita' del denunciante  di
scegliere  il giudice competente, e' sembrato tuttavia preferibile al
criterio del "luogo in cui ha sede l'ufficio del  pubblico  ministero
che  ha  acquisito  per  primo  la  notizia  del reato", adottato nel
Progetto  del  1978,  essendo  l'iscrizione  nel   registro   l'unico
riscontro formale certo dell'acquisizione della notizia di reato.
   Nell'articolo  10 sono fissati i criteri di competenza per i reati
commessi interamente o parzialmente all'estero.
   La  prima  parte del comma 1 riproduce sostanzialmente il disposto
dell'art. 41 comma 2 c.p.p. In sede di coordinamento sara'  opportuno
richiamare  l'art.  240  del  codice della navigazione che integra la
disciplina della competenza per i reati  commessi  all'estero  ovvero
fuori del mare o dello spazio aereo territoriale.
   Nel  comma  1  e'  stata  introdotta  l'ipotesi del reato commesso
all'estero da una pluralita' di imputati aventi residenza,  domicilio
o   dimora   diversi.   In  tal  caso  l'individuazione  del  giudice
competente, per effetto del rinvio alle norme  sulla  competenza  per
territorio  determinata  da connessione, avverra' secondo il criterio
del reato piu' grave indicato dall'art.  16.  Tale  criterio,  se  si
ammette  la  tesi, ormai prevalente in giurisprudenza, che l'unicita'
del fatto attribuito (cumulativamente  od  alternativamente)  a  piu'
persone  non  esclude  la  pluralita'  delle  fattispecie giudiziali,
potra' essere applicato anche nel caso di concorso di  persone  o  di
imputazioni  alternative.  Tuttavia,  poiche'  il  criterio  suddetto
sarebbe inidoneo a consentire l'individuazione del giudice competente
quando  piu' persone con residenza o domicilio o dimora diversi siano
imputate di un medesimo fatto senza differenziazioni di gravita',  si
e' introdotto anche il criterio del giudice competente per il maggior
numero di imputati, ritenuto preferibile al criterio del giudice  che
ha  acquisito per primo la notizia di reato, il quale, trattandosi di
reati  commessi  all'estero,  si  presta  maggiormente  ad  eventuali
strumentalizzazioni.  Il  criterio  da ultimo indicato, convertito in
quello del giudice del luogo  ove  ha  sede  l'ufficio  del  pubblico
ministero  che  ha  provveduto  per  primo ad iscrivere la notizia di
reato nel registro di cui all'art.  335,  e'  stato  cosi'  mantenuto
quale criterio sussidiario.
   Nel  comma  2  e'  disciplinata la competenza per il caso di reato
commesso  solamente  in  parte  all'estero   mediante   rinvio   alle
disposizioni  contenute  nei due articoli precedenti, conformemente a
quanto dispone l'art. 41 comma 1 del codice di procedura vigente.
   Non si e' ritenuto di riprodurre una disposizione analoga a quella
contenuta nell'ultimo comma dell'art. 41 c.p.p. in quanto si applica,
anche alla materia de qua, la regola generale contenuta nell'art. 346
(concernente gli "atti compiuti in  mancanza  di  una  condizione  di
procedibilita'"   nelle  indagini  preliminari).  Per  rispettare  il
principio del giudice naturale precostituito per legge, inoltre,  non
si  e'  attribuito  alla  corte  di cassazione il potere di rimettere
l'istruzione o il giudizio  a  un  giudice  diverso,  anche  se  piu'
vicino,  rispetto  a  quelli  tassativamente determinati per le varie
ipotesi.
   Nell'articolo 11 e' contenuta la disciplina della competenza per i
procedimenti riguardanti i magistrati.
   Il  testo  dell'articolo  e'  stato  redatto  in  attuazione della
direttiva 18, a sua volta formulata con evidente riferimento all'art.
41- bis del codice vigente, introdotto con la l. 22 dicembre 1980, n.
879.
  La direttiva 18 ha anche consentito di superare, nella formulazione
del nuovo testo, alcuni problemi  sorti  nell'applicazione  dell'art.
41-  bis, e che hanno dato luogo a contrasti nella giurisprudenza. E'
stata, infatti, introdotta esplicitamente  l'ipotesi  del  magistrato
che  assuma  la  qualita'  di  danneggiato  dal  reato,  al  quale il
prevalente  orientamento  giurisprudenziale  tende   invece   a   non
applicare   l'articolo  41-  bis.  Inoltre,  con  il  riferimento  ai
procedimenti che "sarebbero attribuiti alla competenza di un  ufficio
giudiziario ricompreso nel distretto in cui il magistrato esercita le
funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto", la  disposizione
risulta  applicabile  anche ai procedimenti, riguardanti il pretore e
il conciliatore, di competenza di un giudice superiore, eliminando in
tal modo il vuoto normativo che ha formato oggetto della questione di
illegittimita' costituzionale dichiarata  inammissibile  dalla  Corte
costituzionale con sentenza n. 232 del 30 luglio 1984.
   Si e' anche ritenuto di dover mantenere il riferimento all'ufficio
ove il magistrato  esercitava  le  funzioni  al  momento  del  fatto,
introdotto  dall'art.  41-  bis  per  risolvere alcuni problemi sorti
nell'applicazione dell'art. 60 prima vigente.
   Con il comma 2 e' stata introdotta l'eccezione riguardante i reati
commessi in udienza, espressamente  prevista  dalla  delega,  con  la
clausola di salvezza delle norme sull'astensione e sulla ricusazione.
   Si   e'   inoltre   esaminata   l'opportunita'   di  inserire  una
disposizione di contenuto analogo a quello dell'attuale art. 48-  ter
c.p.p.,  per  i  casi di connessione di procedimenti alcuni dei quali
concernenti magistrati. La proposta e' stata tuttavia abbandonata sul
rilievo della sostanziale coincidenza tra le ipotesi dell'art. 12 del
Progetto e quelle per le quali l'art. 48- ter fa salva l'applicazione
delle  regole  sulla  connessione.  Non  si e' ritenuto d'altra parte
opportuno derogare alla disciplina sulla  connessione,  tenuto  anche
conto  del  limitato ambito nel quale essa trova applicazione in base
all'art. 12 del Progetto.
   In   sede   di   disposizioni   di   attuazione,   al  fine  della
determinazione del distretto viciniore, dovra' essere  formulata  una
previsione  analoga a quella dell'art. 5 l. 22 dicembre 1980, n. 879.
                             SEZIONE III
                      Competenza per connessione
 Premessa.
   I  principi  relativi alla disciplina della connessione (direttiva
14) non hanno subito rilevanti  modifiche  rispetto  alla  precedente
delega.  Tuttavia  nel corso dei lavori preparatori la connessione e'
stata spesso al centro delle discussioni per dimostrare che,  con  la
nuova  disciplina,  rigorosamente  basata  sulla  "esclusione di ogni
discrezionalita' nella determinazione del giudice competente" e sulla
"espressa  previsione"  e  conseguente notevole riduzione dei casi di
connessione, potranno essere superati - almeno sul piano  processuale
ed  in  attesa,  sul  piano  sostanziale,  di  una  riforma dei reati
associativi - sia i problemi posti  dai  cosiddetti  "maxi-processi",
sia  i  problemi,  altrettanto  gravi, posti da numerosi conflitti di
competenza per connessione, spesso iniziati o risolti sulla  base  di
interpretazioni non univoche.
   D'altra parte, il tema dei "maxi-processi" - strettamente legato a
quello della connessione - ha costituito un nodo centrale dei  lavori
parlamentari,  durante  i  quali  si e' spesso posta la domanda se il
nuovo processo penale - che proprio attraverso  la  disciplina  della
connessione  dovrebbe,  almeno tendenzialmente, escludere il fenomeno
dei cosiddetti maxi-processi - sara' in grado di reggere di fronte ad
una  criminalita'  che  si caratterizza per la complessita' della sua
organizzazione e per l'associazione di molte persone.
   A  questa  domanda  il  Parlamento ha dato una risposta positiva e
concreta attraverso la introduzione delle direttive 15 e 16,  con  le
quali,  chiarito  che il problema della connessione sorge soprattutto
ai fini del dibattimento, mentre nei rapporti tra uffici del pubblico
ministero  il problema del collegamento delle indagini si presenta in
modo del tutto diverso, viene lasciata  al  legislatore  delegato  la
possibilita'  di  scegliere  gli  strumenti  piu'  idonei  ad evitare
distorsioni sia relative all'instaurazione  di  indagini  preliminari
parallele, sia relative al trasferimento di una indagine, da una sede
all'altra, in forza della connessione.
   La   tendenziale  esclusione  di  "maxi-processi"  non  significa,
invero, la esclusione di  "maxi-indagini"  o  di  indagini  collegate
anche  sotto  il  profilo  meramente probatorio, che possano rendersi
necessarie  per  affrontare  i  problemi  posti  dalla   criminalita'
organizzata.
   Alla  luce  dei  principi  generali  e  delle  osservazioni  sopra
richiamati ed al fine di  ottenere  la  massima  semplificazione  del
nuovo  processo,  nell'elaborazione  delle  singole  norme,  e' stato
seguito l'orientamento di ridurre notevolmente i casi di connessione,
in   armonia   con  quanto  previsto  dalle  principali  legislazioni
straniere che hanno processi basati sul sistema accusatorio.
   In   questa   prospettiva  l'innovazione  di  maggior  rilievo  e'
l'eliminazione  dei  casi   di   connessione   probatoria,   previsti
dall'attuale  art.  45  n.  4  c.p.p.  I  delicati problemi sollevati
dall'eliminazione    della    connessione    probatoria,     relativi
all'utilizzazione   delle   prove   nei  diversi  procedimenti  e  al
potenziale contrasto tra giudicati,  sono  stati  tenuti  presenti  e
risolti, da un lato regolando (art. 238), in maniera diversa rispetto
alla disciplina attuale, l'utilizzazione dei mezzi di prova acquisiti
in  separato  procedimento, dall'altro ampliando (art. 622) i casi di
revisione del giudicato.
   L'eliminazione dei casi di connessione probatoria consente inoltre
di rispettare pienamente la direttiva  14  della  delega,  in  quanto
l'attuale  disciplina  lascia  ampio spazio alla discrezionalita' del
giudice proprio perche' il rapporto di connessione probatoria non  e'
definibile  attraverso  una rigorosa formula legislativa. Sul terreno
dell'economia  processuale  l'esperienza  ha  poi  insegnato  che  il
ricorso  alla  connessione  probatoria  ritarda e talora impedisce la
sollecita definizione dei procedimenti, che vengono ad acquisire  una
mole elefantiaca e pletorica.
   Per  le  medesime  ragioni  di  economia  processuale, sono stati,
infine, notevolmente ristretti i casi di connessione soggettiva (art.
45 n. 3 c.p.p.).
   Gia'  in  relazione  alla  stesura  del  Progetto  1978, era stato
proposto di comprendere, tra le ipotesi di connessione, anche  quella
del  reato  continuato,  non solo per la importanza dell'istituto, ma
anche per garantire il diritto dell'imputato a  fruire  dei  benefici
propri del reato continuato.
   Si  e'  invece  ritenuto  di  mantenere la soluzione prescelta nel
Progetto del 1978, soprattutto in considerazione dell'ampiezza che ha
assunto  l'istituto  della  continuazione  dopo la riforma del 1974 e
dopo l'estensiva  applicazione  giurisprudenziale  che  ne  e'  stata
fatta;  d'altra  parte  i problemi relativi alla determinazione della
pena  per  il  reato  continuato  sono  stati  risolti  in  sede   di
esecuzione,   consentendo   un  piu'  ampio  intervento  del  giudice
dell'esecuzione in merito al relativo aumento di pena (art. 662).
Illustrazione degli articoli.
    L'articolo 12, prevede, al comma 1, i vari casi di connessione.
   Nella  lett.  a)  le  ipotesi  di  connessione  per  pluralita' di
imputati sono state ridotte a due: quella del concorso o cooperazione
di piu' persone nel reato e quella del concorso di cause indipendenti
nella causazione dell'evento.
   La  seconda  ipotesi - che non figurava nel Progetto del 1978 - e'
stata introdotta perche'  si  e'  ritenuto  di  dover  accogliere  il
suggerimento,  a  suo  tempo  contenuto  nel parere della Commissione
consultiva, di attribuire rilevanza alla connessione fra  piu'  reati
quando essi sono effetto di piu' condotte indipendenti ma concorrenti
nella produzione di un medesimo evento. La previsione e'  tanto  piu'
necessaria in quanto il criterio di competenza per territorio fissato
nell'art. 8 comma 2, porterebbe a far giudicare  da  giudici  diversi
(per esempio, nel caso in cui la morte di una persona sia attribuita,
alternativamente o cumulativamente, a colui che  le  abbia  cagionato
lesioni  e  al medico che l'abbia malamente curata) imputati che, pur
non avendo concorso o cooperato nel reato,  devono  rispondere  dello
stesso evento per averlo autonomamente cagionato.
   La  lett.  b)  restringe  le  ipotesi  di  connessione soggettiva,
previste dall'attuale n. 3 dell'art.  45  c.p.p.,  ai  soli  casi  di
concorso  formale  di reati e di concorso materiale, quando le azioni
od omissioni siano state poste in essere in  unita'  di  tempo  e  di
luogo. Il concetto di unita' di tempo intende fare riferimento ad una
frazione temporale piu' ampia  della  mera  contestualita',  ma  tale
comunque  da  consentire  una  concentrazione cronologica delle varie
condotte.
   Infine  la  lett.  c)  riproduce,  in  parte i casi di connessione
teleologica, limitandoli a quelli in cui dei  reati  teleologicamente
connessi sia imputata la stessa persona.
   Non  e' stato riprodotto il comma 2 di questo articolo che compare
nel Progetto del 1978, del seguente  tenore:  "La  connessione  opera
solo  se  i procedimenti si trovano nel medesimo stato e grado". Tale
disposizione non e' pertinente al tema della  connessione,  concepita
come  criterio  autonomo  di  attribuzione di competenza, ma a quello
della riunione dei procedimenti che e' effetto solo  eventuale  della
competenza per connessione.
   L'articolo 13 prevede la disciplina della connessione nei rapporti
tra giurisdizione ordinaria e speciale. Nel comma 1 e'  contenuto  un
mero  rinvio  alla disciplina prevista dalla legislazione speciale in
tema di  connessione  tra  procedimenti  di  competenza  dei  giudici
ordinari  e procedimenti di competenza della Corte costituzionale: la
Commissione ha ritenuto infatti, in mancanza di qualsiasi accenno  al
riguardo  nella  legge-delega, di non avere i poteri per disciplinare
la materia.
   In seguito al d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496, che ha abrogato, tra
l'altro, l'art. 5 l. 10 maggio  1987,  n.  170  sui  procedimenti  di
accusa,  non  si  pone  piu'  il  problema  del  coordinamento tra la
disposizione  in  esame  e  il  citato  art.  5  l.   170/1978.   Del
coordinamento  dovra'  pero'  farsi  carico il legislatore chiamato a
disciplinare la materia dei procedimenti di accusa in conseguenza del
risultato del recente referendum popolare.
   Nel  comma  2  dell'art. 13 i rapporti con l'autorita' giudiziaria
militare sono regolati alla stregua del principio, gia' oggi vigente,
che  il giudice ordinario ha giurisdizione su tutti i reati connessi.
Questa  norma  dovra'  essere,  da  una  parte,  integrata  con   una
disposizione  che  definisca  le  ipotesi di connessione rilevanti in
materia di  rapporti  tra  giurisdizione  ordinaria  e  giurisdizione
militare  e, altresi', chiarisca i rapporti del codice con l'art. 264
c.p.m.p.  e  le  norme  speciali  che  disciplinano  il  sistema.  In
particolare  si  dovra'  decidere  se  sopprimere il potere accordato
dall'articolo 264 c.p.m.p. alla corte di cassazione di ordinare,  per
ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti, tenuto conto
che la direttiva 14 della legge-delega sembra  riguardare  l'istituto
della  connessione  in  tutte  le  sue  implicazioni,  ivi compresi i
rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare.
   L'articolo  14  riproduce  la  direttiva  14 della legge-delega ed
attua il principio, sancito dalla sentenza della Corte costituzionale
15  luglio 1983, n. 222, che esclude l'operativita' della connessione
in caso di reati commessi da imputati minorenni  e  maggiorenni.  Nel
comma  2 e' prevista una specificazione della medesima direttiva, nel
senso che la connessione e' altresi' esclusa tra reati commessi prima
e reati commessi dopo che l'imputato ha compiuto gli anni diciotto.
   L'articolo  15  riproduce, nella sostanza, la disciplina dell'art.
46  c.p.p.,  stabilendo  che  in  caso   di   procedimenti   connessi
appartenenti  singolarmente  alla  competenza  di giudici diversi, la
cognizione  appartiene  per  tutti  i  procedimenti  al  giudice   di
competenza superiore.
   L'articolo  16  contiene una conferma degli ordinari criteri della
competenza per territorio determinati dalla  connessione.  Va  tenuto
conto,  pero',  che,  nel  nuovo  codice, la regola generale prevista
nell'art.  4,  vale  anche  per  tutti  i  casi  di  competenza   per
connessione ivi compresa quella per territorio.
   La disciplina adottata nel comma 1 si discosta da quella dell'art.
47 c.p.p. solo in quanto il criterio sussidiario del luogo in cui  e'
stato  commesso  il  maggior  numero  di reati e' stato sostituito da
quello del  primo  reato.  La  modifica  si  e'  resa  necessaria  in
considerazione  della disciplina limitativa che e' stata prevista nei
casi di connessione: in base a tale disciplina, infatti, il  criterio
del  luogo  in  cui  e'  stato  commesso  il  maggior numero di reati
potrebbe rivelarsi non praticabile,  in  quanto  tendenzialmente  non
dovrebbero  verificarsi  le attuali situazioni di pluralita' di reati
attribuiti alla cognizione del medesimo giudice.
   La  regola  del  comma  2  ha  lo  scopo  di  aggiungere, a quelli
stabiliti dall'art. 4, ulteriori criteri per  la  determinazione  del
reato  piu'  grave  nella  ipotesi  di concorso di reati. Nella prima
parte si da' la prevalenza al criterio qualitativo  e  si  stabilisce
che  fra  delitti  e  contravvenzioni  devono  ritenersi piu' gravi i
delitti, mentre nella seconda si fa riferimento all'entita'  ed  alla
specie  della  pena.  Recependo  le  conclusioni  cui e' pervenuta la
giurisprudenza della corte di cassazione, si e' previsto che il primo
elemento da prendere in considerazione per valutare la gravita' di un
reato e' quello della sua pena massima. Quando i  reati  sono  puniti
con pena di specie diversa si e' previsto che debba aversi riguardo a
quello punito con la pena detentiva e che, solo in caso di parita' di
pene detentive, rileva la pena pecuniaria.
                               CAPO III
                RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCEDIMENTI
   I  motivi  sistematici  che  hanno  indotto a concentrare le norme
sulla riunione e separazione dei procedimenti in un unico  capo  sono
gia'  stati  esposti  nella  parte introduttiva della relazione sulla
competenza.
   Nell'articolo  17 e' previsto che la riunione puo' essere disposta
soltanto quando i procedimenti sono pendenti  nello  stesso  stato  e
grado davanti al medesimo giudice.
  In  una  visione  di  concreta  praticita', si e' voluta conciliare
l'esigenza  di  semplificazione  con  l'esigenza  di  speditezza  dei
processi:  da  un  lato si e' attenuata la rigidita' della disciplina
del Progetto del  1978,  stabilendo  che  la  riunione  "puo'  essere
disposta......  quando essa non pregiudichi la rapida definizione dei
procedimenti"; dall'altro lato, non si sono limitate  le  ipotesi  di
riunione  ai  casi di connessione previsti dall'art. 12 ma le si sono
estese a quelli del reato continuato e dei  reati  commessi  da  piu'
persone in danno reciproco. Inoltre, e' stata esplicitamente prevista
la possibilita' di disporre la riunione "in ogni stato  e  grado  del
processo",   al  fine  di  evitare  che,  con  il  nuovo  codice,  si
ripresentino i dubbi giurisprudenziali attualmente esistenti in  tema
di  inammissibilita'  o  di limitata ammissibilita' dell'istituto nel
giudizio di cassazione.
   L'articolo   18   sulla   separazione  dei  procedimenti  risponde
innanzitutto all'esigenza di eliminare la discrezionalita' con cui il
giudice puo' attualmente disporre la separazione stessa, ampliandone,
per quanto possibile, il campo di applicazione in modo da evitare  il
rischio  di  maxi-processi  inutili  o  dannosi  dal  punto  di vista
funzionale.
   Si  e'  ritenuto,  infatti,  che  l'istituto della separazione dei
procedimenti, applicato in una situazione gia' corretta,  rispetto  a
quella   attuale,   da   una  diversa  e  rigorosa  disciplina  della
connessione, potra' servire ai giudici per rispondere  concretamente,
di   volta   in   volta,   alle  esigenze,  talora  contrastanti,  di
semplificazione e di speditezza dei processi.
   Pertanto,  e'  stata prevista un'elencazione tassativa dei casi in
cui il giudice deve procedere  alla  separazione.  In  ossequio  alla
direttiva  14  ultima parte della legge-delega, l'obbligo del giudice
di procedere alla separazione non e'  peraltro  assoluto,  in  quanto
nella  norma  in  esame  e'  previsto  che  il  giudice  disponga  la
separazione salvo che ritenga la riunione  "assolutamente  necessaria
per  l'accertamento  della  responsabilita'  dell'imputato".  In tali
ipotesi, infatti, le esigenze di speditezza del  procedimento  devono
cedere  di  fronte  alle  esigenze funzionali dell'accertamento della
responsabilita'.
   I   casi   di   separazione   elencati   nell'articolo  rispondono
all'interesse dell'imputato, che  trova  tutela  nella  direttiva  14
della delega, di ottenere una rapida decisione, quando l'accertamento
della responsabilita' dei coimputati imponga di  prolungare  i  tempi
del  procedimento. L'altra indicazione, contenuta nella direttiva 14,
di disciplinare la separazione anche  in  sede  di  appello,  risulta
implicitamente rispettata attraverso la collocazione della norma che,
per la sua portata generale, si riferisce ad ogni stato e  grado  del
procedimento.  Talune  delle  ipotesi  elencate  risultano, peraltro,
inapplicabili fuori  della  fase  o  del  grado  per  il  quale  sono
espressamente previste.
   In  particolare, va sottolineato che il caso di separazione di cui
alla lett. a) serve a valorizzare le possibilita' di  separazione  in
sede  di  udienza  preliminare,  specie in casi di maxi-inchieste. Il
termine "risultano" allude alla valutazione che deve fare il  giudice
circa  la compiutezza di una parte delle indagini, fermo restando che
durante lo svolgimento di queste e' rimessa al  potere  discrezionale
del   pubblico   ministero   la   decisione   sulla  separazione.  La
disposizione consente inoltre di ricorrere alla separazione nei  casi
di riti differenziati.
   Nella lett. c) si e' tenuto conto della previsione della direttiva
82 che impone la rinnovazione  della  notificazione  del  decreto  di
citazione quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia
avuto conoscenza per cause diverse  dall'inosservanza  dell'onere  di
dichiarare  o  eleggere  il  domicilio:  la  locuzione "o per mancata
conoscenza  incolpevole  del  decreto  di  citazione"  riassume  tale
previsione.
   Si   e'   invece  stabilito  di  inserire  un  ulteriore  caso  di
separazione (lett. d) che tenga conto della mancata comparizione  del
difensore  di  uno  degli imputati per legittimo impedimento (ipotesi
contemplata nella direttiva 77).
   Nell'articolo  19  sono disciplinati i provvedimenti relativi alla
riunione e alla separazione, prevedendone  la  forma  dell'ordinanza,
emessa anche di ufficio dopo aver sentito le parti.
                               CAPO IV
         PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
   Il  capo IV da' una disciplina unitaria ai fenomeni del difetto di
giurisdizione e dell'incompetenza, staccandosi dalla sistematica  del
codice  vigente,  che  colloca le disposizioni nei vari capi dedicati
alla competenza per materia e per territorio e alla connessione. Esso
si  apre  con  due  norme  le quali stabiliscono quando e come devono
essere rilevati o eccepiti il difetto di giurisdizione (art. 20) ed i
vari  casi di incompetenza per materia, per territorio o derivante da
connessione  (articolo  21).  All'interno  del   capo,   inoltre,   i
provvedimenti  che  il  giudice  e'  chiamato  ad emettere sono stati
raggruppati secondo il criterio dello stato e grado del  processo  in
cui la questione sorge.
   L'esigenza  che  ispira  la normativa e' quella di anticipare, per
quanto possibile, la definizione  delle  questioni  sulla  competenza
onde  evitare  che  l'iter  processuale,  deviato  attraverso  strade
collaterali, si discosti dal fine  principale  dell'accertamento  dei
fatti.  Si  e'  avuto  altresi'  cura di evitare la retrocessione del
procedimento dalle fasi terminali alla fase iniziale, per effetto  di
eccezioni sulla competenza dedotte tardivamente.
   In  questa  prospettiva la Commissione ha esaminato l'opportunita'
di prevedere una  sorta  di  regolamento  preventivo  di  competenza,
analogamente  a  quanto  dispone  il  codice  di procedura civile. E'
prevalsa peraltro la preoccupazione che  deduzioni  defatigatorie  di
incompetenza  potessero  ritardare  l'inizio  del dibattimento, in un
sistema processuale, quale quello del nuovo codice, che  ha  assoluta
urgenza  di  pervenire  all'acquisizione  delle  prove.  Ne'  sarebbe
possibile realizzare in tempo utile un  intervento  risolutore  della
corte di cassazione.
   L'articolo  20  sul  difetto  di  giurisdizione  si  riferisce  ai
rapporti fra giudice ordinario e giudice speciale ed ha portata  piu'
ampia  del  vigente  art.  49  c.p.p.,  che  si  limita  a  prevedere
l'incompetenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria nei confronti del
giudice  speciale  e non disciplina l'ipotesi inversa. Si e' ritenuto
che tale norma, per il suo contenuto generale, possa essere  prevista
nel  codice senza invadere il campo della legislazione concernente le
giurisdizioni penali speciali.
   Il   comma   1   stabilisce   la   rilevabilita'  del  difetto  di
giurisdizione anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del  processo.
Il  comma  2  impone  al  giudice ordinario o speciale di pronunciare
sentenza  e  di  trasmettere  gli  atti  all'ufficio   designato   ad
esercitare  l'azione  penale  presso  il  giudice  competente.  Si e'
ritenuto che la gravita' del vizio sia tale da travolgere  tutti  gli
atti d'impulso processuale (per gli atti di acquisizione probatoria e
per i provvedimenti di coercizione personale o  reale  dispongono  in
modo  diverso  gli  articoli 27 e 28) precedentemente compiuti, e che
pertanto  gli  atti  non  possano  che  essere  trasmessi  all'organo
dell'accusa  presso  il giudice speciale per le sue determinazioni in
ordine all'esercizio dell'azione penale.
   L'articolo  21  risolve  il  problema,  in  relazione alle singole
ipotesi di incompetenza, del quando e del come devono essere rilevate
o  eccepite  le relative questioni lasciando agli articoli successivi
la disciplina dei conseguenziali provvedimenti del giudice.
   Per  l'incompetenza  per  materia (comma 1), e' stata mantenuta la
disciplina prevista dal vigente art. 33 c.p.p. ("e' dichiarata, anche
di  ufficio, in ogni stato e grado del giudizio") facendo pero' salvo
il caso del giudice di competenza superiore chiamato a  giudicare  di
reato  appartenente  alla  competenza  di  un  giudice  di competenza
inferiore (articolo 24 comma 2), caso in relazione al quale e'  stata
adottata,  come  si vedra', una disciplina che, pur salvaguardando il
principio generale, e' ispirata, per ragioni di economia processuale,
alla regola della non regressione.
   Per  l'incompetenza  per territorio e per l'incompetenza derivante
da connessione (commi 2 e 3), si e' stabilito, invece, per ragioni di
celerita',   che   l'omessa   deduzione   "prima   della  conclusione
dell'udienza  preliminare  o  se  questa  manchi,  entro  il  termine
previsto  dal  comma  1  dell'art.  485",  determina  la  perpetuatio
jurisdictionis del giudice adito. Tuttavia, consentendo alle parti di
riproporre   l'eccezione   gia'   dedotta   e  respinta  nell'udienza
preliminare, si e' introdotto  il  controllo  sulle  statuizioni  del
giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice del giudizio.
   L'articolo 22 contiene la disciplina della incompetenza dichiarata
dal giudice delle indagini preliminari che il Progetto del 1978, data
la diversa struttura del processo, non contemplava.
   L'articolo  23  regola  le  questioni  di  competenza nell'udienza
preliminare e comunque al  termine  delle  indagini  preliminari.  La
disciplina  adottata  tende  a  favorire,  ove cio' sia possibile, la
proposizione e la soluzione di dette questioni fino da tale  udienza,
o  dal  momento  della  richiesta  di giudizio immediato e di decreto
penale, attraverso l'introduzione di talune successive preclusioni.
   Il  comma  1  prevede l'unico caso di incompetenza per materia che
possa presentarsi davanti al giudice dell'udienza preliminare, che in
questa  fase conosce dei reati attribuiti in giudizio alla competenza
sia della corte d'assise sia  del  tribunale.  Si  e'  ritenuto,  per
ragioni  di  economia processuale, che lo stesso giudice, qualora non
debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art.
422,  possa  disporre  con  decreto  il  rinvio a giudizio davanti al
pretore.  La soluzione, ispirata al principio di non regressione,  e'
analoga  a  quella attualmente adottata per il caso in cui il giudice
istruttore ritenga di competenza pretorile  il  reato  per  il  quale
intenda ordinare il rinvio a giudizio.
   L'incompetenza  per  qualsiasi  altra  causa  -  incompetenza  per
territorio, originaria o a seguito di  connessione  (art.  16)  -  e'
disciplinata nel comma 2, per il quale il giudice deve provvedere con
sentenza  e  ordinare  che  gli  atti  siano  trasmessi  al  pubblico
ministero   presso  il  giudice  competente.  E'  stata  scartata  la
soluzione che prospettava  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice
competente  perche'  si e' considerato che, nel nuovo sistema, in cui
il pubblico ministero  e'  il  dominus  delle  indagini  preliminari,
occorre evitare ogni situazione che ponga il giudice nella condizione
di conoscere gli atti piu' e meglio del pubblico ministero.
   Nell'articolo  non  si  fa  riferimento  alle  cause  che  possono
produrre  una  situazione  di  incompetenza  nel  corso  dell'udienza
preliminare, ma esse sono facilmente ricavabili dal sistema e possono
essere individuate: nell'erronea attribuzione del processo al giudice
dell'udienza preliminare, operata dal pubblico ministero e rilevabile
dal  capo  di  imputazione;  nella  modifica   dell'imputazione   per
diversita'  del fatto, per un reato concorrente o per una circostanza
aggravante,   rilevati   nel   corso   dell'udienza    (art.    420);
nell'esclusione  da  parte del giudice dell'udienza preliminare della
connessione attributiva di competenza,  per  mancanza,  originaria  o
sopravvenuta,   dei   suoi  presupposti;  nella  diversa  definizione
giuridica del fatto, data dal giudice dell'udienza preliminare.
   Il  comma  3  stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 siano
applicate  anche  dal  giudice  chiamato  a  provvedere  in  caso  di
richiesta di giudizio immediato o di decreto penale.
   Nell'articolo  24 e' contenuta la disciplina dell'incompetenza (di
qualunque tipo) dichiarata dal giudice di primo grado.
   Fermo  restando  quanto  rilevato  a  proposito  dell'art.  21 con
riferimento all'incompetenza per materia nel giudizio di primo grado,
e'  stata  operata  una  distinzione  fra procedimenti spettanti alla
cognizione di un  giudice  di  competenza  superiore  e  procedimenti
spettanti  al giudice di competenza inferiore. Mentre nel primo caso,
che e' di evidente maggiore gravita',  si  prevede  la  rilevabilita'
senza  limiti  dell'incompetenza,  nel  secondo  caso, l'ultimo comma
dell'articolo dispone che l'eccezione  di  incompetenza  deve  essere
dedotta  ad  istanza  di  parte  e  nel  termine perentorio preveduto
dall'art. 485 per la trattazione delle questioni preliminari.
   In  tutti  i casi considerati dalla norma in esame si e' stabilito
che, deliberata la sentenza, gli atti siano inviati  direttamente  al
giudice competente e si e' scartata la diversa soluzione dell'art. 35
comma 1 c.p.p., che prevede la trasmissione degli atti alla corte  di
cassazione  per  la  risoluzione  del  conflitto.  Questa  soluzione,
infatti, e' stata giudicata troppo macchinosa ed in contrasto,  anche
per  i  pericoli di regressione del procedimento, con la fondamentale
esigenza di anticipare al massimo la celebrazione del giudizio. Si e'
anche  ritenuto  che,  nello spirito del nuovo codice, la statuizione
del giudice del dibattimento sulla competenza dovesse prevalere e che
non fosse necessario un intervento a piu' alto livello della corte di
cassazione.
   Nell'articolo si e' preferito fare uso della locuzione "giudice di
competenza inferiore", in luogo di  quella  piu'  sintetica  "giudice
inferiore",  per  eliminare, in sede interpretativa, ogni equivoco in
ordine alla soggettiva eguaglianza di tutti i giudici stabilita dalla
Costituzione negli articoli 101 e 107.
   L'articolo  25  disciplina  la  deliberazione sulla competenza del
giudice d'appello.
    Nel  comma  1,  il cui testo e' stato adeguato al contenuto delle
disposizioni di cui all'art. 21, si e' stabilito che  il  giudice  di
appello  deve  pronunciare  sentenza  di  annullamento ed ordinare la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado  competente  quando
riconosce  che  il  giudice  di  primo  grado era incompetente avendo
giudicato di un procedimento spettante alla cognizione di un  diverso
giudice,  salvo  che  si  tratti,  in relazione alla incompetenza per
materia, di procedimento spettante  alla  cognizione  di  giudice  di
competenza  inferiore  e salvo restando, nei casi di incompetenza per
territorio o per connessione, lo  sbarramento  rappresentato,  da  un
lato,   dalla  perpetuatio  jurisdictionis  originata  dalla  mancata
deduzione a norma dell'art. 21, e, dall'altro lato, dalla  necessita'
della riproposizione della questione nei motivi di appello.
   Nel  comma  2  si  e' disposto che "negli altri casi il giudice di
appello pronuncia nel  merito,  salvo  che  si  tratti  di  decisione
inappellabile"  perche'  si e' ritenuto, sulla base della direttiva 1
della delega  e  per  esigenze  di  celerita',  di  generalizzare  il
principio,  contenuto nel vigente articolo 36 comma 1 c.p.p., a tutti
i casi in cui il giudice di appello riconosce che il giudice di primo
grado ha giudicato di un procedimento spettante alla cognizione di un
giudice di competenza inferiore.
   Nell'articolo   26,   relativo   alle  decisioni  della  corte  di
cassazione sulla  competenza,  sono  riprodotte,  con  gli  opportuni
ampliamenti  ed  adattamenti,  le  disposizioni  gia' contenute negli
articoli 37 comma 2 e 43 comma 3 c.p.p.
   Si   e'   inoltre  ritenuto  preferibile  menzionare  nella  norma
l'effetto "vincolante"  della  decisione  "nel  corso  del  processo"
piuttosto che l'"autorita' di cosa giudicata".
   Per evidenziare che tale effetto vincolante viene meno solo quando
la modifica del fatto comporta una diversa definizione  giuridica,  a
sua  volta  modificativa della giurisdizione o della competenza, sono
state  aggiunte,  nella  parte  finale  della  norma,  i  riferimenti
espressi alla "modificazione della giurisdizione o della competenza".
   La  disciplina  degli  atti  compiuti  dal  giudice incompetente o
dichiarato privo di giurisdizione e' contenuta negli  articoli  27  e
28,  per  quanto  concerne  le  prove acquisite e le misure cautelari
disposte. La disciplina degli atti d'impulso processuale, invece,  si
ricava   in   via   indiretta   dalle   disposizioni  precedentemente
commentate. Se e' stabilito (come nell'art. 20 comma 2) che gli  atti
vengono  trasmessi all'ufficio titolare dell'azione penale ovvero che
la  sentenza  impugnata  e'  annullata  con  il  rinvio  al   giudice
competente  (art.  25  comma  1), deve ritenersi la retrocessione del
processo e la nullita' degli atti d'impulso nel  frattempo  compiuti.
Se  e'  disposta, invece, la trasmissione al giudice competente, deve
ritenersi che gli atti posti  in  essere  fino  a  tale  trasmissione
conservino piena validita'.
   L'articolo  27  detta  una  disciplina  articolata  degli  atti di
acquisizione probatoria e risolve  il  problema  della  validita'  ed
efficacia delle prove acquisite dal giudice incompetente distinguendo
le prove orali dalle altre prove e, nell'ambito  delle  prime,  anche
tenuto conto dei riferimenti contenuti al riguardo nelle direttive 57
e 76, distinguendo le prove orali irripetibili da quelle  ripetibili.
   In  particolare,  il  comma 1 prevede che le dichiarazioni rese al
giudice incompetente  da  testimoni,  periti,  consulenti  tecnici  o
imputati,  se sono irripetibili, conservano validita', mentre se sono
ripetibili,  possono   essere   utilizzate   ai   soli   fini   della
contestazione  in dibattimento dal momento che, in quest'ultimo caso,
il giudice competente e' in condizione di acquisire  direttamente  le
prove in questione.
   Nel comma 2 e' previsto, invece, per il principio di conservazione
degli atti processuali e per esigenze  di  celerita',  che  tutte  le
altre  prove acquisite dal giudice incompetente conservano validita'.
Si e' ritenuto infatti che, in tali  ipotesi,  trattandosi  di  prove
reali  o irripetibili, una nuova, effettiva acquisizione da parte del
nuovo giudice sarebbe o meramente formale o impossibile.
   Si  e'  deciso di eliminare dal testo dell'articolo il riferimento
al difetto di giurisdizione (che figurava nel Progetto del 1978)  per
restringere la portata della norma ai soli casi di incompetenza.
   L'articolo  28  contiene  la  disciplina  delle  misure  cautelari
disposte dal giudice incompetente.
   Il  riferimento  e'  a  tutte le misure cautelari del libro IV. La
disciplina unitaria  che  e'  stata  attuata,  pur  conformandosi  al
sistema  vigente  ed  al  Progetto  del  1978, da un lato consente di
superare, rispetto all'attuale codice,  le  incertezze  derivanti  da
alcune  lacune  legislative  e, dall'altro lato, consente di evitare,
rispetto  al  Progetto  del  1978,  la  distinzione  tra  misure   di
coercizione  disposte prima della dichiarazione di incompetenza - che
conservavano efficacia anche dopo tale dichiarazione -  e  misure  di
coercizione  disposte con lo stesso provvedimento con il quale veniva
dichiarata  l'incompetenza  -  che   perdevano   efficacia   se   non
convalidate   dal   giudice   competente  entro  venti  giorni  dalla
esecuzione.
   Nell'articolo  si fa, inoltre, riferimento a tutte le categorie di
incompetenza superando, in tal modo, il sistema processuale  vigente,
caratterizzato   dalla   netta  distinzione,  sotto  il  profilo  che
interessa,  fra  incompetenza  per   materia   e   incompetenza   per
territorio.
   Va  considerato  che  il "principio della conservazione degli atti
assunti" dal  giudice  incompetente,  in  un  sistema  nel  quale  le
limitazioni all'operativita' della connessione renderanno difficili e
rari i possibili abusi, giova alla speditezza  processuale  ed  evita
pericolose   "strumentalizzazioni"   da  parte  degli  imputati  meno
sprovveduti.
   Si e' stabilito pertanto, nell'art. 28, che le misure cautelari in
questione "cessano di avere effetto  se,  entro  venti  giorni  dalla
ordinanza  di  trasmissione  degli  atti,  il  giudice competente non
provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321".
   Il  termine  di 20 giorni e' sembrato congruo avuto riferimento ai
casi di processi con numerosi imputati ed e' lo stesso gia'  previsto
nell'articolo 251 c.p.p.
   Il riferimento all'ordinanza di "trasmissione degli atti" e' stato
preferito a quello relativo alla "esecuzione" del provvedimento  (che
lascia  impregiudicata  la  posizione  del "latitante" e che non puo'
riguardare   i   casi   in   cui   l'incompetenza    e'    dichiarata
"successivamente"   o  in  fasi  diverse  da  quella  delle  indagini
preliminari).
   Per  quanto  concerne  la problematica connessa agli effetti della
pronuncia del giudice del riesame, e' sufficiente sottolineare che il
sistema  previsto  dall'art. 28 opera solo quando il processo e' gia'
pervenuto al giudice competente sicche', prima di  tale  momento,  la
"verifica   esterna"  della  competenza  e'  consentita  all'imputato
attraverso il "riesame" della misura cautelare.
   Anche  in  relazione all'art. 28 (cosi' come in relazione all'art.
27) si e' deciso di escludere ogni riferimento alla giurisdizione.
                                CAPO V
              CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
   Nella  materia  in  esame  la legge-delega ha enunciato i seguenti
principi (direttiva 15):
    "disciplina  dei  conflitti  di  giurisdizione  e  di competenza"
attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli;
    "obbligo   di  comunicare  a  tutte  le  parti  la  denuncia  del
conflitto";
    "garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento";
    "particolare   regolamentazione   per   la  fase  delle  indagini
preliminari ispirata al rispetto  della  competenza  per  territorio,
anche in deroga alle regole sulla connessione".
   Oltre  ad  adeguare  l'istituto  a  queste  direttive, si e' avuto
riguardo  alla  opportunita'  di  risolvere   normativamente   alcune
incertezze emerse con riferimento al codice vigente.
   Nell'articolo 29 comma 1 e' parso opportuno chiarire quali siano i
presupposti processuali per potersi addivenire alla denuncia od  alla
rilevazione  di  un  conflitto,  ed in ispecie precisare quale valore
debba attribuirsi all'attuale espressione  "prendono  o  ricusano  di
prendere  cognizione  del  medesimo  reato".  Si  e' posto, cioe', il
problema se questa formula debba  intendersi  come  equivalente  alla
"cognizione  dell'identico  reato, a prescindere dall'identita' della
persona contro la quale si  procede",  ovvero  se  anche  l'identita'
della   persona   imputata   sia   un   presupposto   necessario  per
l'individuazione di una situazione di conflitto. In altri termini, e'
emersa   l'esigenza  di  chiarire  normativamente  se  la  cosiddetta
"imputazione alternativa" (identico fatto attribuito alternativamente
a soggetti diversi, non in concorso fra di loro) concreti una ipotesi
di conflitto o meno.
   A  favore  della  tesi  che  esclude l'imputazione alternativa dal
novero dei conflitti, gioca, tra l'altro, la considerazione che, dopo
la  risoluzione  del conflitto da parte dell'organo decidente, una ed
una sola deve essere la regiudicanda  affidata  al  giudice  ritenuto
competente.
   Per  rendere  operante  questa  scelta  si  e'  ritenuto opportuno
sostituire alla formula "stesso reato" la dizione piu' analitica,  ma
piu' chiara, "medesimo fatto attribuito alla stessa persona".
   In  ordine  alla  previsione,  contenuta nel comma 2 dell'art. 29,
della applicazione delle norme sui conflitti "anche nei casi analoghi
a  quelli  previsti  dal  comma  1",  nell'escludere,  tra  questi il
"contrasto  tra  giudice  dell'udienza  preliminare  e  giudice   del
dibattimento", si e' volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi
di  contrasto  tra  pubblico  ministero  e   giudice,   proprio   per
sottolineare  che  eventuali casi di contrasto non sono riconducibili
alla categoria dei conflitti, e cio' anche  in  considerazione  della
qualita'  di parte - sia pure pubblica - che il pubblico ministero ha
nel contesto del nuovo sistema processuale.
   Il contrasto tra diversi uffici del pubblico ministero e' regolato
specificamente nell'art. 55.
   Come  gia'  si  e'  accennato,  nel  comma  2  dell'art.  29 si e'
espressamente stabilito che non puo' sussistere conflitto tra giudice
dell'udienza  preliminare  e giudice del dibattimento perche' in caso
di contrasto "prevale la decisione di quest'ultimo".
   Con  questa  esclusione,  gia'  prefigurata  nell'art.  24 comma 2
relativo  all'incompetenza  per  materia  rilevata  dal  giudice  del
dibattimento,  si  e'  voluto  sottolineare  che  la  disciplina  dei
conflitti mira a  regolare  la  sfera  della  giurisdizione  e  della
competenza,  e  non  anche  i  dissensi  tra  gli  uffici in ordine a
situazioni diverse; in  questi  casi  l'interesse  ad  una  sollecita
definizione  del  processo  e'  parso  preminente  sull'interesse del
giudice a non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice,
almeno  nel  caso  in  cui  il  giudice  "vincolante"  sia quello del
dibattimento.
   Sempre  in tema di "casi analoghi", non si e' tuttavia ritenuto di
procedere  ad  una  elencazione  tassativa  dei   medesimi,   essendo
praticamente  impossibile  prevedere  a  priori  ogni  situazione  di
contrasto tra i vari organi giudiziari.
   Opportunamente  si  e'  eliminato  il  caso  previsto  dal comma 2
dell'art. 51 c.p.p. ("le  norme  sui  conflitti  si  applicano  anche
quando  il  giudice  di appello dichiara la competenza del giudice di
primo grado e  questi  dichiara  la  propria  incompetenza"):  questa
previsione  ha  infatti  originato non poche incertezze e comunque e'
sostanzialmente inutile in quanto  prevede  e  disciplina  casi  gia'
risolvibili   nel  quadro  generale,  senza  bisogno  di  un'autonoma
previsione.
   Si  e'  discusso  se  la  dizione  "in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento" dovesse essere  conservata,  ovvero  ampliata,  siccome
inidonea    a   ricomprendere   i   conflitti   tipici   della   fase
dell'esecuzione, oggi pacificamente ammessi dalla  dottrina  e  dalla
giurisprudenza.
   Si  sarebbe potuto includere esplicitamente anche questi conflitti
usando la locuzione "in ogni stato e grado del procedimento  e  nella
fase  dell'esecuzione"; ma, cosi' facendo, si sarebbe reso necessario
dilatare anche la terminologia relativa all'oggetto della  cognizione
dei  giudici  in  conflitto,  la'  dove  si  parla di "cognizione del
medesimo fatto  attribuito  alla  stessa  persona":  e  cio'  avrebbe
comportato un'eccessiva macchinosita' del testo.
   E'   parso,   quindi,   preferibile  lasciare  immutata  l'attuale
formulazione  (sostituendo  alla  parola  "procedimento"  la   parola
"processo"  per  sottolineare  la  esigenza  della costituzione di un
tipico rapporto processuale ed  il  carattere  giurisdizionale  della
questione)  e  dare  ingresso ai conflitti della fase dell'esecuzione
attraverso la previsione  dei  "casi  analoghi",  la  cui  necessita'
rimane in tal modo sottolineata anche sotto questo profilo.
   Dal  novero  dei  conflitti deve essere espunta la situazione oggi
disciplinata in sede autonoma dall'art. 35 c.p.p.
   Essa,  infatti,  non originera' piu' un caso di conflitto, perche'
il giudice del dibattimento (art. 24 comma 1)  inviera'  egli  stesso
gli  atti  al  giudice da lui ritenuto competente (salva, ovviamente,
l'ipotesi di conflitto rilevato da quest'ultimo), in  conformita'  al
principio  sopra  richiamato  della  prevalenza  delle  decisioni del
giudice del dibattimento.
   Il  comma  3 mira ad attuare la direttiva 15 parte quarta la quale
prescrive,  nell'ambito   della   disciplina   dei   conflitti,   una
"particolare  regolamentazione per la fase delle indagini preliminari
ispirata al rispetto della competenza per territorio anche in  deroga
alle regole sulla connessione".
   Il  problema  dell'attuazione  di  tale direttiva e' stato a lungo
discusso sia in  sede  di  Commissione  redigente,  sia  in  sede  di
Commissione  per  i  "maxi-processi",  e,  anche alla luce della piu'
ampia tematica sviluppatasi intorno al necessario coordinamento della
questione  concernente la competenza per connessione nella fase delle
indagini preliminari, con la "disciplina  dei  rapporti  tra  diversi
uffici  del  pubblico  ministero  in  sede penale durante le indagini
preliminari"  prescritta  dalla  direttiva  16.  Questa  tematica  e'
rilevante con riferimento al fenomeno della criminalita' organizzata,
perche' volta a consentire il compimento di "maxi-indagini", malgrado
il   tendenziale   divieto   di   "maxi-processi",  conseguente  alla
disciplina della connessione e della separazione dei processi.
   La  trattazione  specifica  della  problematica  e'  esposta nella
illustrazione dell'art. 52 comma 2 (concernente la individuazione del
pubblico   ministero  competente  sulla  base  della  competenza  del
giudice), dell'art. 55 comma 2 (concernente  i  "conflitti  negativi"
tra   diversi   uffici   del  pubblico  ministero)  e  dell'art.  369
(concernente  il  coordinamento  tra  diversi  uffici  del   pubblico
ministero  che  procedono  ad  indagini collegate). In questa sede e'
necessario ricordare, come e' stato osservato dalla Commissione per i
"maxi-processi",  le esigenze che devono essere assicurate attraverso
l'attuazione della direttiva 15 parte quarta.
   E'   opportuno,   innanzitutto,  evitare  conflitti  tra  pubblici
ministeri durante le indagini preliminari, lasciando ciascun pubblico
ministero  libero  di  svolgere le indagini per il reato commesso nel
proprio territorio; e', parimenti, opportuno consentire  al  pubblico
ministero  che  riconosca,  ab  initio  o  nel  corso delle indagini,
l'esistenza della connessione, di trasmettere gli  atti  al  pubblico
ministero  presso  il  giudice  competente per connessione, e cio' al
fine di evitare inutili duplicazioni di indagini per reati  connessi.
Questa  cautela  giova anche con specifico riguardo alla problematica
di processi particolarmente complessi, al fine di  evitare  "l'usura"
delle  fonti di prova (imputati collaboranti), altrimenti destinate a
ripetuti  spostamenti,  e  al  contempo  di  assicurare,  per  quanto
possibile,  una  contestualita'  storico-logica  nell'espletamento di
eventuali incidenti probatori.
   Per  venire  incontro  a  tali  esigenze  senza  incidere, ne' sul
principio  della  connessione   come   criterio   attributivo   della
competenza,  ne'  sul  principio  per  cui la competenza del pubblico
ministero e' la stessa del giudice presso il quale egli svolge le sue
funzioni,  si  e' ritenuto, in linea con la direttiva 15 di stabilire
che nel corso delle indagini preliminari  non  puo'  essere  proposto
conflitto  positivo  fondato  su ragioni di competenza per territorio
determinate dalla connessione.
   Con  tale  disposizione il tema dei "conflitti/contrasti" viene ad
essere  completamente  disciplinato  perche',  tenuto  conto  che  il
"conflitto  negativo"  tra  uffici del pubblico ministero e' regolato
dall'art. 55, si prende anche in considerazione la possibilita' di un
"conflitto  positivo"  tra uffici del pubblico ministero da risolvere
secondo i principi della competenza per territorio.
   Una  volta  denunciata  o  rilevata la situazione di conflitto, la
normativa vigente prevede una risoluzione  preventiva  del  medesimo,
cioe'  la  cessazione  del conflitto per effetto del provvedimento di
uno dei giudici, che dichiara secondo i casi la propria competenza  o
la  propria  incompetenza.  L'attuale  art.  52  c.p.p. limita questa
eventualita' ad un momento anteriore alla denuncia del conflitto;  ma
la  giurisprudenza  ha  opportunamente  statuito  che  la risoluzione
preventiva puo' operare anche dopo  la  trasmissione  degli  atti  in
cassazione.
   Si e' ritenuto di rendere esplicito questo principio nell'articolo
30, peraltro modificando la rubrica e la denominazione  dell'articolo
in  "cessazione del conflitto", che chiarisce come la risoluzione sia
la conseguenza della cessazione dell'oggetto  del  contendere,  e  ne
lascia  aperta  la via sino al momento della decisione della corte di
cassazione.
   Nel  Progetto del 1978 la risoluzione preventiva dei conflitti era
stata ricollegata non  solo  al  provvedimento  formale  di  uno  dei
giudici   in   contrasto,   ma   anche  al  "compimento  di  un  atto
incompatibile con la volonta'  di  denuncia  del  conflitto".  Si  e'
ritenuto che non sia opportuno introdurre nel testo formule generiche
per evitare difficolta'  interpretative  e  perche'  la  volonta'  di
rinuncia al conflitto non puo' ne' deve essere equivoca.
   Nel  comma  1  dell'articolo  33, e' stata mantenuta la competenza
della corte di cassazione a risolvere i  conflitti  perche'  se  tale
competenza  fosse attribuita ad organi decentrati diversi dalla corte
di cassazione e, in particolare, alle corti di appello,  una  residua
competenza  della  corte  di cassazione sarebbe comunque inevitabile;
inoltre, la pluralita' degli organi decidenti si  potrebbe  risolvere
in  un  elemento di perturbazione, fonte di non impossibili conflitti
tra i medesimi, anziche' di semplificazione.
   Deve  poi  osservarsi che la legge-delega, nel prevedere l'obbligo
di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto,  mostra  di
voler garantire in modo completo e tempestivo il contraddittorio.
   La  legge-delega  stessa,  peraltro, mutuato il termine "denuncia"
dalla normativa vigente, non ha  risolto  le  ambiguita'  cui  questo
termine da' causa: la denuncia, infatti, appare ora come il mezzo con
cui una parte sollecita uno dei giudici ad elevare il conflitto,  ora
come  il  provvedimento  con  il  quale  uno dei giudici solleva egli
stesso il conflitto, ora come il  termine  di  genere  che  abbraccia
l'una e l'altra situazione.
   Questa   oscillazione  di  significati  attribuibili  alla  parola
"denuncia" non crea problemi  sul  piano  dell'interpretazione  della
volonta'  del  legislatore  delegante,  in  quanto  e'  palese che la
legge-delega ha voluto che le parti ricevessero  comunicazione  della
rilevazione  del  conflitto sia che questo fosse sollevato di ufficio
che ad impulso di parte.
   Il problema, invece, si e' posto sul piano del ricorso ad un nuovo
e piu' corretto lessico, in quanto un'adeguata  nomenclatura  avrebbe
voluto  che  si  individuasse  un  termine di genere e due termini di
specie, questi ultimi da applicarsi a seconda che la rilevazione  del
conflitto  provenisse  dal  giudice  o  dalle  parti. Ma poiche' alla
dichiarazione della parte e' sembrato particolarmente  confacente  (e
non  sostituibile) il termine "denuncia", questo non puo' assumere un
valore di genere, e si e'  pertanto  ritenuto  di  designare  con  la
parola  "denuncia"  il predetto atto di parte, e con "rilevazione del
conflitto" (mediante ordinanza) il corrispondente  atto  del  giudice
(articolo 31).
   Cio'  premesso,  la  soluzione  piu'  corretta  per adeguarsi alla
volonta' della legge-delega sembrerebbe quella di imporre al  giudice
che  ha  rilevato  il conflitto, o che ne ha ricevuto la denuncia, di
darne la comunicazione alle parti e quindi di  trasmettere  gli  atti
alla corte di cassazione.
   Ma  questo  meccanismo  e'  sembrato  troppo  laborioso  sul piano
pratico.
   Si e' percio' preferito unificare tutte le comunicazioni a livello
della corte di cassazione (art. 33 comma 1, che richiama l'art. 126).
Il  lieve  ritardo  con  cui la notizia perverra' alle parti (pari al
tempo  necessario  perche'  gli  atti  pervengano   alla   corte   di
cassazione)  non  produce effetti di rilievo, dal momento che la vera
ed effettiva attuazione del contraddittorio si manifestera'  soltanto
davanti  alla  corte  di  cassazione.  E pertanto, tenuto conto della
fondamentale esigenza che il conflitto sia  risolto  nel  tempo  piu'
breve possibile, la soluzione adottata e' sembrata la piu' rispettosa
sia di tale esigenza, sia della volonta' della legge-delega.
   Correlativamente,  si  e'  ritenuto  di  richiamare  le  norme sul
procedimento in camera di  consiglio  che  estendono  nel  modo  piu'
appropriato il novero dei destinatari dell'avviso.
   Esso,  pertanto,  non  spetta soltanto alle parti ma anche ai loro
difensori, essendo  questi  i  piu'  idonei  ad  interloquire  in  un
procedimento essenzialmente tecnico. Analogo interesse hanno le parti
(eventualmente diverse) ed i loro difensori presenti nel procedimento
in   corso   davanti   all'altro  giudice  in  conflitto;  e  persino
quest'ultimo  puo'  avere  -  e  normalmente  ha   -   interesse   ad
interloquire con proprie osservazioni.
   Per   tutelare   questi   interessi,  e  nello  stesso  tempo  per
semplificare  le  incombenze  della  cancelleria   della   corte   di
cassazione  (che dovra' provvedere agli avvisi nei confronti di tutte
le parti), e' sembrato opportuno  istituire  un  duplice  momento  di
collegamento:  tra  i giudici in conflitto e tra questi e la corte di
cassazione.
   Il  giudice  che rileva il conflitto, o che ne riceve la denuncia,
dara' la relativa notizia all'altro o agli altri giudici confliggenti
(articolo  32 comma 1) e quindi sia l'uno che gli altri provvederanno
(art. 31 commi 1 e 2, art. 32 comma 2) a trasmettere  alla  corte  di
cassazione,  insieme  con  gli  atti  (nei termini di cui si dira' in
prosieguo), il quadro completo delle parti e dei rispettivi difensori
presenti  nel  procedimento  che  li  concerne. In tal modo non resta
pregiudicata la celerita'  di  questa  prima  fase  del  procedimento
incidentale,  mentre  per converso la corte di cassazione, disponendo
subito di una completa "anagrafe" dei procedimenti,  puo'  provvedere
ai suoi incombenti senza eccessivo dispendio di tempo.
   Insieme  a  queste  notizie  i giudici in conflitto trasmetteranno
alla corte di cassazione "copia degli atti necessari alla risoluzione
del conflitto".
   Questa   formula  e'  stata  adottata  per  risolvere  un  duplice
problema.
   Il primo, concerne la presenza o meno di un effetto sospensivo nei
procedimenti in corso, quale conseguenza della  rilevazione  o  della
denuncia   dei   conflitti;  il  secondo  le  eventuali  esigenze  di
segretezza degli atti sino a quel momento compiuti.
   Per  quanto attiene all'effetto sospensivo, si e' ritenuto di dare
una risposta negativa, per evitare che la denuncia di conflitto  (che
potrebbe  essere  non  solo infondata, ma manifestamente pretestuosa)
possa trasformarsi in uno strumento per  paralizzare  temporaneamente
le sorti del processo.
   Fatta  questa  scelta,  un ostacolo pratico alla sua realizzazione
avrebbe potuto  scaturire  da  una  normativa  che  avesse  ricalcato
l'attuale  disciplina  sulla  trasmissione  degli  atti alla corte di
cassazione; invero, se il giudice "rimette gli  atti  alla  corte  di
cassazione" (come recita l'attuale art. 53 c.p.p.), lo spossessamento
degli atti e' normalmente incompatibile con  una  prosecuzione  della
sua  attivita'.  Si  e'  pertanto  ritenuto  di  rimuovere l'ostacolo
pratico, disponendo l'inoltro alla cassazione della copia degli atti;
e  qualora  il  giudice, dopo tale inoltro, compia ulteriori atti che
possono avere rilevanza al fine della risoluzione del conflitto, egli
potra'  sempre  trasmettere  anche  questi  alla corte, sino a che la
decisione non sia stata pronunciata.
   Per  quanto  invece  attiene  all'eventuale esigenza di segretezza
(che, di regola, non si manifesta  nei  "conflitti  analoghi"  e  nei
conflitti  negativi,  ma  che  ben  puo'  essere  presente  in  certi
conflitti positivi), si e' cercato di conciliare  tale  esigenza  con
l'interesse   delle   parti   a   conoscere  gli  atti  al  fine  del
contraddittorio e, ovviamente,  con  la  necessita'  della  corte  di
cassazione  di  disporre  di  quanto  occorre  per decidere. Il punto
d'incontro tra le opposte istanze e'  parso  quello  di  affidare  ai
giudici  in  conflitto la scelta degli atti da trasmettere alla corte
di cassazione, in quanto ad una  eventuale  propensione  del  giudice
verso la segretezza fara' da contrappeso il pericolo di una decisione
sfavorevole della cassazione, privata della possibilita' di conoscere
gli atti non trasmessi.
   Va  rilevato,  infine,  che  la  previsione contenuta nell'art. 32
comma 2, secondo cui  il  giudice  puo'  trasmettere  alla  corte  di
cassazione  le  sue  "osservazioni"  viene  anch'essa  incontro  alla
prospettata esigenza di scoraggiare la proposizione di  un  conflitto
manifestamente  inesistente  o  pretestuoso  usato  a  fini meramente
defatigatori.
   Quanto  all'esigenza  di  ampliare la garanzia del contraddittorio
nel procedimento incidentale, si e' ritenuto che con questa  garanzia
e'  in  parte  incompatibile  il  rito  della  camera  di  consiglio,
richiamato dall'attuale art. 54 c.p.p., poiche', ai  sensi  dell'art.
531  c.p.p.,  la  corte  di  cassazione  giudica  "sulle requisitorie
scritte dal pubblico ministero" (e solo di questi), "senza intervento
di difensori".
   D'altro canto, e' sembrato eccessivamente macchinoso utilizzare le
forme del procedimento in  pubblica  udienza,  che  comporterebbe  la
necessita'  di  nominare  un  difensore a tutte le parti che ne siano
prive e un sostanziale appesantimento dell'iter,  senza  condurre  ad
alcun apprezzabile vantaggio sul piano del contraddittorio effettivo.
   Si  e'  quindi  ritenuto  di  utilizzare lo schema di procedimento
disciplinato in via generale dall'art. 126 che  gia'  prevede,  oltre
alla  ricordata  latitudine  degli  avvisi  a  tutte  le  parti  e ai
rispettivi difensori,  anche  il  termine  di  dieci  giorni  tra  le
notifiche  dell'avviso  e  l'udienza  e  la  facolta' per le parti di
presentare memorie scritte. Tale procedimento e' stato  ulteriormente
arricchito, nell'articolo 33, con la facolta' per le parti di dedurre
prove (necessarie ai fini della decisione sulla competenza) e  quella
per la corte di cassazione di assumere informazioni.
   La  ricordata  scelta  di  escludere l'effetto sospensivo comporta
l'opportunita' che anche  gli  atti  eventualmente  assunti  dopo  la
denuncia  del conflitto siano conosciuti dalle parti e dalla corte di
cassazione: sufficiente risposta e'  parsa  la  facolta'  di  inoltro
anche in tempi successivi, consentita dalla normativa illustrata.
   Per  la  disciplina  degli  effetti della decisione risolutiva del
conflitto,  nel  comma  3  dell'art.  33  sono  state  richiamate  le
disposizioni degli articoli 26, 27 e 28.
   In  tal  modo,  una  volta confermata la competenza della corte di
cassazione a decidere sui conflitti,  si  e'  stabilito  che  la  sua
decisione risolve il conflitto in modo definitivo salva, peraltro, la
possibilita' che questa situazione venga modificata  per  effetto  di
nuovi   fatti   o   nuove  circostanze  che  comportino  una  diversa
definizione giuridica e la modificazione della giurisdizione o  della
competenza (art. 26).
   Il  problema  relativo  alla  validita'  degli  atti  compiuti dal
giudice dichiarato incompetente o privo di  giurisdizione  e'  stato,
quindi,  risolto  nel  senso  di modificare l'attuale disciplina, che
affida alla corte di cassazione il compito di determinare  "se  e  in
quale  parte  debbono  conservare  validita'  gli  atti  compiuti dal
giudice che essa dichiara incompetente", e di richiamare gli articoli
27  e  28. L'ampia discrezionalita' consentita dalla norma vigente e'
apparsa eccessiva con riferimento  alla  legge-delega  che,  in  piu'
parti    rimuove,    o   delimita   rigorosamente,   i   margini   di
discrezionalita'.  Ne'  miglior  coerenza  avrebbe  avuto  del  resto
affidare la scelta al giudice dichiarato competente.
                               CAPO VI
                        CAPACITA' DEL GIUDICE
  Nell'articolo  34  e'  disciplinata  la  capacita'  del giudice. Il
rilievo dato a tale articolo - inserito in un capo a  se'  denominato
pur esso "capacita' del giudice" - deriva dal fatto che la norma, nel
richiamare le leggi di ordinamento giudiziario in cui sono  stabilite
le  condizioni  di  capacita'  del  giudice  e  il numero dei giudici
necessario per costituire i collegi,  si  collega  direttamente  alla
giurisdizione  -  la  cui  centralita'  nel  nuovo  codice  e'  stata
sottolineata  illustrando  l'art.  1  -  perche'  si  riferisce  alla
capacita'   del  giudice,  singolo  o  collegiale  (il  quale  ultimo
presuppone per la sua costituzione il numero dei giudici necessario),
di  svolgere  la funzione giurisdizionale, in mancanza della quale e'
prevista, sia dal codice di procedura penale vigente (art. 185  comma
1,  n. 1 e comma 2) sia dal presente Progetto (art. 178 comma 1 lett.
a) e art. 179 comma 1), la nullita' assoluta.
   In  Commissione  e'  stato a lungo dibattuto il problema se tra le
condizioni di capacita' del giudice dovessero esser fatte rientrare -
seguendo  una  scelta gia' fatta dal Progetto del 1978 - anche quelle
riguardanti la destinazione del giudice ai singoli uffici  giudiziari
e  alle  sezioni,  la  formazione  dei  collegi  e l'assegnazione dei
processi a sezioni, collegi e giudici; e, se, di conseguenza, dovesse
essere  prevista  la sanzione della nullita' per l'eventuale mancanza
di tali condizioni.
  In un primo tempo, era stata prevista la sanzione processuale della
nullita' - sia pure di specie diversa da quella  assoluta  -  per  la
violazione  delle  norme concernenti l'assegnazione dei magistrati ai
singoli  uffici,  alle  loro  articolazioni  interne  ed  ai  singoli
collegi,  nonche' delle norme relative alle sezioni e ai giudici; poi
pero' all'esito, di un approfondito dibattito, si e' concluso che  le
norme  sulla destinazione del giudice, sulla formazione dei collegi e
sulla assegnazione dei processi non dovessero  farsi  incidere  sulla
capacita'  del giudice e per evitare equivoci interpretativi e' stata
anche introdotta una disposizione  chiarificatrice  nella  disciplina
delle nullita' (v. sub art. 178 comma 2).
                               CAPO VII
        INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
   La  incompatibilita',  l'astensione  e  la ricusazione del giudice
sono disciplinate nel Capo VII, tenuto separato da quello riguardante
la capacita' del giudice (capo VI).
   Si   e'   molto   discusso,   in   seno   alla   Commissione,   se
nell'incompatibilita' debba vedersi la mancanza di  un  requisito  di
capacita'  del  giudice o un caso di astensione e ricusazione e si e'
infine optato per la seconda tesi.
   A  sostegno della prima tesi, gia' accolta nel Progetto del 1978 e
comportante la sanzione della nullita' assoluta per gli atti compiuti
dal   giudice   ritenuto   incompatibile,  si  e'  osservato  che  la
particolare  delicatezza  della  materia  ed  il  fine  di  eliminare
qualsiasi   sospetto  nei  confronti  del  giudice,  giustificano  la
collocazione dell'incompatibilita' tra i requisiti di  capacita'.  Si
e'  pero',  infine,  considerato che esigenze non dissimili sono alla
base dei vari  casi  di  astensione  e  che  quindi  non  si  sarebbe
giustificata  una  diversa disciplina, come, in relazione al Progetto
del 1978, aveva rilevato anche la Commissione  consultiva  osservando
nel  suo  Parere  che  "se l'atto del giudice sospetto dovesse essere
colpito da nullita' assoluta, a maggior  ragione  dovrebbero  esserlo
quelli del giudice tenuto ad astenersi o ricusabile" e che "il dubbio
sulla imparzialita' del giudice il  cui  congiunto  abbia  esercitato
funzioni  magari  separate o diverse, nello stesso processo, non puo'
essere considerato piu' grave  del  dubbio  sulla  imparzialita'  del
giudice  che  tratti  un processo per un reato di cui sia imputato od
offeso o nel quale sia comunque parte un suo congiunto"  (Parere,  p.
50).
   Gli articoli 35 e 36 trattano delle incompatibilita'.
   L'articolo   35,   sulla  "incompatibilita'  determinata  da  atti
compiuti nel procedimento" attua la direttiva 67  della  legge-delega
che  in  gran  parte  conferma,  sia  pur tenendo conto delle novita'
strutturali del nuovo processo, la disciplina stabilita nell'art.  61
c.p.p.
   Nel  comma  1  (anche  se  la  direttiva  67  della delega avrebbe
consentito di restringere il  divieto  soltanto  al  giudice  che  ha
pronunciato  o  ha  concorso  a  pronunciare sentenza "giudicando nel
merito"), si e' preferito fare riferimento a qualsiasi "sentenza" per
garantire al massimo grado la imparzialita' del giudice.
   Nel  comma  2,  alle incompatibilita' espressamente previste nella
direttiva 67 e' stata aggiunta per identita' di ratio quella relativa
al  giudice  che  "ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di
non luogo a procedere".
   Il  comma  3  ricalca  il corrispondente comma del vigente art. 61
c.p.p.
   L'articolo  36  riproduce sostanzialmente l'attuale art. 62 c.p.p.
Poiche', in seguito all'ammissione delle donne in magistratura (l.  6
febbraio 1963, n. 66) la previsione deve intendersi riferita anche al
coniuge, e' stata fatta espressa menzione del rapporto di coniugio.
   Nel  Progetto del 1978 l'incompatibilita' tra parenti e affini era
stata  portata  dal  secondo  al  quarto  grado   per   esigenza   di
coordinamento  con  l'ultimo comma dell'art. 19 r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12.
   Concordando  con il parere a suo tempo formulato dalla Commissione
consultiva, e' stata ritenuta eccessiva l'estensione al quarto  grado
ed  e'  stata riportata la incompatibilita' al "secondo grado", anche
perche'  il  riferimento  all'art.  19  ultimo  comma   e'   sembrato
scarsamente  significativo, visto che questa disposizione concerne la
diversa ipotesi di  parenti  od  affini  chiamati  a  far  parte  del
medesimo collegio.
   Sul  tema  in  questione  si  ricorda, infine, che alla disciplina
dell'incompatibilita' con  l'ufficio  di  giudice  popolare  provvede
l'art. 12 l. 10 aprile 1951, n. 287 sulle corti di assise.
  Per  quanto  riguarda  l'astensione e la ricusazione, in assenza di
specifiche direttive, e' stata dettata una  disciplina,  desunta  dai
principi  generali  regolanti  il  titolo  sul  giudice,  diretta  ad
accentuare il carattere giurisdizionale del procedimento  conseguente
alla  ricusazione,  ad  evitare  che  la  semplice  dichiarazione  di
ricusazione determini  l'automatica  preclusione  del  compimento  di
qualsiasi  attivita'  processuale  e ad escludere la discrezionalita'
nella  determinazione  del  giudice  che  dovra'  sostituire   quello
ricusato.
   Seguendo  lo  schema  del  Progetto  del 1978, e' stata rovesciata
l'impostazione degli artt. 63 e 64 del vigente  codice,  in  modo  da
configurare  come motivi di astensione le varie ipotesi ora descritte
sotto l'art. 64 c.p.p. (concernente i casi di ricusazione); si e' poi
disposto  che,  ove  non  intervenga  la dichiarazione di astensione,
potra' farsi luogo alla ricusazione.
   Tale  sistema  e'  stato  preferito, oltre che per una esposizione
piu' ordinata della materia, per rendere piu' incisivo  l'obbligo  di
astensione.
   Nel  comma  1  dell'articolo  37  sono  elencati  i casi in cui il
giudice ha l'obbligo di astenersi.
   La  disposizione  ricalca, in sostanza, l'attuale art. 64, comma 1
c.p.p.
   Tra  i  motivi  di  astensione  sono  state  introdotte  anche  le
situazioni di incompatibilita' stabilite dagli artt. 35 e 36 e  dalle
leggi di ordinamento giudiziario (lett. g).
   Nella  lett.  h)  e' stata inserita l'ipotesi della sussistenza di
"gravi ragioni di convenienza",  diverse  da  quelle  indicate  nelle
lettere  precedenti,  che  nel testo del Progetto del 1978 era invece
prevista nell'originario comma 3. Questa modifica e' stata  apportata
allo  scopo  di  rendere  chiaro che l'obbligo della dichiarazione di
astensione riguarda tutti i casi previsti dalla norma.
   Dalla  lett.  c) e' stata esclusa l'ipotesi, aggiunta nel Progetto
del 1978, del  giudice  che,  nell'esercizio  delle  funzioni,  abbia
manifestato  indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
della imputazione. Si e' ritenuto infatti che tale ipotesi sia motivo
di ricusazione e non di astensione.
   La   precisazione,   contenuta   nel   comma   2,  costituisce  un
aggiornamento integrativo della disposizione di cui all'art. 64 comma
2   c.p.p.,   e,   rispetto   al   Progetto  del  1978,  tiene  conto
dell'inserimento, tra le cause di  astensione,  delle  situazioni  di
incompatibilita' menzionate nella lett. g).
   I  commi  3  e  4 stabiliscono, rispettivamente, a chi deve essere
presentata  la  dichiarazione  di  astensione  e  chi  decide   sulla
dichiarazione stessa.
   In merito al caso, previsto dall'ultimo comma dell'art. 63 c.p.p.,
di dichiarazione di astensione presentata dal presidente della  corte
o del tribunale, si e' ritenuto, anche tenendo conto dell'art. 43 che
sara' esaminato in seguito, opportuno indicare espressamente l'organo
competente a decidere.
   A  tale conclusione si e' giunti osservando che la disposizione di
cui all'ultimo comma dell'art. 63 c.p.p. deve interpretarsi nel senso
che  il  presidente  della  corte  o  del  tribunale,  in funzione di
presidente  del  collegio  giudicante,  deve  astenersi  di   propria
iniziativa quando ricorra un motivo di ricusazione o sussistano gravi
ragioni di convenienza.  Infatti,  la  relazione  al  codice  vigente
chiarisce sul punto: "Se e' logico che quando si tratta di un giudice
debba  decidere   il   presidente,   sarebbe   invece   una   inutile
complicazione    chiamare    un    giudice   superiore   a   decidere
sull'astensione del presidente, capo del collegio giudicante. E  cio'
tanto piu' che l'astensione e' un rapporto d'ordine interno che, come
tale, non esige speciali  forme  e  garanzie".  Non  risulta  che  la
disposizione  citata  sia  stata  mai  diversamente  interpretata  in
giurisprudenza o in dottrina. Ne  consegue  che  la  soluzione  della
questione  sollevata  non puo' essere rimessa alla interpretazione; e
che, ove si voglia che anche  sull'astensione  del  presidente  della
corte  di  appello o del tribunale sia chiamato a decidere un giudice
superiore  o  comunque  un  altro  giudice,  lo  si   debba   sancire
espressamente.  L'introduzione  di  una esplicita disposizione in tal
senso appare quindi preferibile, considerato  anche  che  le  ragioni
addotte  nella  relazione  al codice vigente, in particolare circa la
rilevanza soltanto interna dell'astensione, appaiono superate secondo
la  linea di tendenza cui si e' ispirata la Commissione redigente del
Progetto del 1978, che se da un canto mira ad accentuare il carattere
giurisdizionale  del  procedimento  conseguente alla ricusazione, per
altro  verso  porta  a  rafforzare   anche   le   garanzie   inerenti
all'adempimento  dell'obbligo  dell'astensione. Sotto questo profilo,
in particolare sussiste l'opportunita' che competente ad adottare  le
decisioni  di  cui  al comma 2 dell'art. 43 sia un giudice diverso da
quello che ha emesso  i  provvedimenti  cui  si  riferisce  la  norma
citata.
   Si  e'  stabilito  cosi',  che sulla astensione del presidente del
tribunale  decida  il  presidente  della  corte  di  appello  e   che
sull'astensione  di  quest'ultimo decida il presidente della corte di
cassazione.
   Nel  comma  1  dell'articolo  38 sono indicati i casi nei quali le
parti possono proporre la ricusazione.  Nella  lett.  a)  sono  stati
richiamati  tutti  i  casi  di  astensione  ad  eccezione  di  quello
costituito dalle "altre gravi ragioni  di  convenienza":  si  tratta,
infatti,  di  ipotesi  gia'  esclusa  dai  motivi  di ricusazione nel
sistema vigente per la sua estrema genericita' che potrebbe prestarsi
a  richieste  strumentali  e  pretestuose.  Nella  lett.  b) e' stato
previsto il caso del giudice che,  nell'esercizio  delle  funzioni  e
prima  che  sia pronunciata sentenza, abbia manifestato indebitamente
il proprio convincimento sui fatti oggetto della imputazione.  E'  un
motivo di ricusazione che richiama la previsione - pur giuridicamente
e sostanzialmente diversa - figurante nell'art. 35 l. 10 aprile 1951,
n.   287,   in   cui   l'indebita  manifestazione  del  convincimento
costituisce causa di esclusione del  giudice  popolare  dal  collegio
della corte di assise.
   Per   evitare   che  il  processo,  nelle  more  del  procedimento
incidentale di ricusazione possa addirittura concludersi, il  secondo
comma  dell'articolo  38  dispone  che  il  giudice ricusato non puo'
pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non  sia
intervenuta  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta la
ricusazione.
   L'articolo 39 disciplina i termini e le forme per la dichiarazione
di ricusazione.
   Nella  redazione  della  norma  sono  stati tenuti presenti sia la
disciplina vigente (art. 66 c.p.p.), sia l'art. 45 del  Progetto  del
1978, modificato ed aggiornato.
   Per quanto riguarda il termine entro il quale puo' essere proposta
la dichiarazione di ricusazione si e' tenuto conto  dell'eventualita'
che   possa   essere   ricusato  non  solo  il  giudice  dell'udienza
preliminare o il giudice del giudizio (nel qual caso la dichiarazione
deve  essere  proposta in limine) ma anche qualsiasi altro giudice e,
in particolare, il giudice delle indagini preliminari (nel qual  caso
la   dichiarazione   deve   essere   proposta  prima  del  compimento
dell'atto).  E  poiche',  di  regola,  il  giudice   delle   indagini
preliminari  sara'  lo  stesso  giudice  dell'udienza preliminare, la
ricusazione, nell'udienza preliminare sara' consentita  soltanto  nel
caso in cui il giudice che ha compiuto atti in precedenza (ad esempio
incidente probatorio) sia un magistrato diverso.
   Per   chiare   ragioni   di  equita'  e  anche  in  adesione  alla
giurisprudenza della corte di cassazione (la quale  in  relazione  al
vigente  art. 66 c.p.p. ha ritenuto che il termine per la ricusazione
deve ritenersi prorogato fino al momento del verificarsi  del  fatto,
del rapporto o della situazione costituenti motivo di ricusazione, il
che puo' accadere anche dopo l'apertura del dibattimento),  e'  stata
prevista,  nel  secondo  comma,  l'ammissibilita'  della  ricusazione
proposta dopo la scadenza dei termini fissati dal primo comma per  il
caso  in  cui la relativa causa sia sorta o sia divenuta nota dopo la
scadenza dei termini medesimi. La disciplina copre anche l'ipotesi in
cui  la  parte privata non sia venuta preventivamente a conoscenza di
un atto compiuto dal giudice nel  corso  delle  indagini  preliminari
perche'  coperto  dal  segreto  (ad  es.  autorizzazione  a  disporre
intercettazioni).
   La   prevalenza  dell'astensione  sulla  ricusazione  in  caso  di
concorso e' prevista nell'articolo 40  che,  in  sostanza,  riproduce
l'art. 67 c.p.p. vigente.
   L'articolo   41   stabilisce   la   competenza  a  decidere  sulla
ricusazione. Il testo accolto riproduce, in sostanza, la formulazione
del  Progetto  del  1978  che,  a  sua  volta, ricalcava, in linea di
massima, l'art. 68 c.p.p. vigente.  La  norma  ricomprende  anche  la
ricusazione del giudice dell'udienza preliminare che e' costituito da
un giudice monocratico inserito nell'organico del tribunale e non  in
un ufficio giudiziario autonomo.
   Le decisioni sulla ricusazione sono regolate dall'articolo 42.
   Nel comma 1 e' stata introdotta fra le ipotesi di inammissibilita'
della ricusazione anche quella della palese infondatezza  dei  motivi
dedotti  a sostegno dell'istanza; sono state infatti condivise talune
osservazioni, formulate  in  relazione  al  Progetto  del  1978,  che
avevano  segnalato l'opportunita' di accentuare la funzione di filtro
della pronuncia sull'ammissibilita', allo scopo di scoraggiare  l'uso
strumentale dell'istituto della ricusazione.
   Per  questo  stesso  motivo,  nonche'  al  fine di sottolineare la
necessita' che sia senza indugio chiarita una situazione  che  incide
sulla  credibilita'  del  giudice, la Commissione, pur deliberando di
fissare un termine per la pronuncia sull'ammissibilita', si e'  posta
il  problema  circa  l'opportunita' che detto termine sia espresso in
giorni o con altra formula idonea  ad  esprimere  l'esigenza  che  si
provveda  senza  ritardo.  Al  riguardo  si  e'  osservato  che,  non
richiedendo la pronuncia in questione  alcun  preventivo  adempimento
processuale,  il  termine suddetto potrebbe essere contenuto in 2 o 3
giorni. Tuttavia, tenuto conto del carattere meramente ordinatorio di
un  termine  siffatto,  e'  apparso  preferibile adottare la generica
formula "senza ritardo", di per se' egualmente idonea a realizzare la
finalita' sopra evidenziata.
   Si   e'   inoltre   deliberato  di  prevedere  esplicitamente  che
l'ordinanza di cui  al  comma  1  sia  suscettibile  di  ricorso  per
cassazione,   con   il  rinvio  all'art.  604  (non  essendo  apparso
necessario  assicurare  nel  procedimento  incidentale  dinanzi  alla
cassazione  il piu' ampio contraddittorio di cui all'art. 126). Sulla
ricorribilita' per cassazione dell'ordinanza che  decide  sul  merito
della  ricusazione  non  occorre  invece  formulare  alcuna esplicita
previsione, provvedendo al riguardo in via generale l'art.  126,  cui
fa rinvio il terzo comma.
   La  norma  del comma 2 serve ad evitare i gravi inconvenienti, non
solo per la celerita' del processo, ma anche per  l'accertamento  dei
fatti,  cui  ha  dato  luogo  il disposto dell'art. 69 comma 2 c.p.p.
secondo  il  quale  il  giudice  ricusato,   "avuta   notizia   della
presentazione   della  dichiarazione,  puo'  compiere  soltanto  atti
urgenti di istruzione". Infatti e' stato stabilito che spettera' alla
corte  o  al  tribunale  disporre,  caso per caso, che il giudice nei
confronti del quale e' stata  proposta  ricusazione  si  astenga  dal
proseguire  l'attivita'  processuale  o  si  limiti  al compimento di
alcuni atti.
   Circa  quest'ultimo  punto  si  e' discusso se consentire soltanto
l'acquisizione di "prove urgenti" o  anche  il  compimento  di  "atti
urgenti" non diretti all'acquisizione di prove.
   Tenuto  conto  del  fatto che la disciplina dell'art. 69 c.p.p. e'
stata modificata proprio allo scopo di evitare che  la  presentazione
della dichiarazione di ricusazione sia d'intralcio alla speditezza ed
alla efficacia del processo, e' sembrato  preferibile  riferirsi  "al
compimento degli atti urgenti". Infatti, una volta rimessa al giudice
della ricusazione la valutazione  sull'opportunita'  che  il  giudice
ricusato  si  astenga  o meno dal proseguire l'attivita' processuale,
non vi e' piu' ragione di restringere l'ambito degli atti urgenti cui
il  medesimo  puo'  essere  autorizzato  ai soli atti di acquisizione
probatoria di cui all'attuale art. 69 c.p.p.
   La  formula  piu'  ampia  sembra preferibile anche in relazione al
disposto dell'art. 48, il quale,  in  attesa  della  decisione  sulla
istanza  di rimessione, consente senz'altro il compimento degli "atti
urgenti"  nel  caso  in  cui  la  cassazione  pronunci  ordinanza  di
sospensione.
   Per  realizzare  un  piu'  ampio  contraddittorio nel procedimento
incidentale di ricusazione  si  e'  fatto  rinvio,  nel  terzo  comma
dell'art.  42,  alle  disposizioni  che  regolano  il procedimento in
camera di consiglio (art. 126) e si e' previsto che siano assunte, se
necessario, le opportune informazioni.
   La   comunicazione   e  la  notificazione  della  decisione  sulla
ricusazione sono regolate dall'ultimo comma dell'articolo in esame.
   L'articolo  43  nello  stabilire  le conseguenze dell'accoglimento
della dichiarazione di astensione o di ricusazione,  si  muove  sulle
linee tracciate dall'art. 70 commi 1 e 2 c.p.p.
   Il  principio  sottostante alla disposizione del comma 2 e' quello
di conservazione degli atti.
   Nell'articolo 44 si e' ritenuto, anche per una completa attuazione
dell'art. 25 comma 1  Cost.,  di  disciplinare  la  designazione  del
magistrato  che  dovra'  sostituire il giudice ricusato con il rinvio
alle leggi di ordinamento giudiziario.
   Al   riguardo   si  fa  presente  che  gli  artt.  97  e  seguenti
dell'ordinamento giudiziario vigente, disciplinano  l'istituto  della
supplenza  con  riferimento  alle  ipotesi  di  impedimento. Poiche',
tuttavia, si tratta in ogni caso  di  una  sostituzione,  il  termine
"supplente" puo' ritenersi correttamente impiegato anche per indicare
il magistrato designato a sostituire il giudice ricusato o  astenuto,
specie  considerando che il supplente deve essere determinato secondo
l'attuale normativa dei giudici impediti.
   Nel caso in cui non sia possibile sostituire il giudice ricusato o
astenuto con un  giudice  del  medesimo  ufficio,  il  secondo  comma
prevede  che il procedimento sia rimesso ad un giudice individuato ai
sensi dell'art. 11. Nella disposizione si fa riferimento alla "corte"
e  al  "tribunale"  e  non al "pretore" perche', a norma dell'art. 37
comma 4, sulla dichiarazione di  astensione  del  pretore  decide  il
presidente  del  tribunale  e,  a  norma  dell'art. 41 comma 1, sulla
ricusazione del pretore decide il tribunale.
   L'articolo 45 riproduce l'art. 71 c.p.p.
   La   sanzione   pecuniaria   e'  stata  aumentata  allo  scopo  di
scoraggiare le istanze meramente strumentali o dilatorie.
                              CAPO VIII
                       RIMESSIONE DEL PROCESSO
   La  direttiva  17  della  legge-delega, riguardante la rimessione,
dispone  testualmente:  "previsione  della   rimessione,   anche   su
richiesta  dell'imputato,  per  gravi  e  oggettivi  motivi di ordine
pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice
competente    secondo    criteri    predeterminati;    garanzia   del
contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi
diritti  e delle stesse facolta' che l'imputato e la difesa avrebbero
avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione  al
giudice  del  rinvio  del potere di decidere quali atti gia' compiuti
nel procedimento conservino validita' dopo la rimessione".
   Le  novita'  dell'istituto, rispetto alla disciplina vigente, sono
che:
    1) i motivi di ordine pubblico posti a fondamento della richiesta
dovranno essere non soltanto "gravi" (art. 55  comma  1  c.p.p.),  ma
anche "oggettivi";
    2)  anche  l'imputato  potra' chiedere la rimessione "per gravi e
oggettivi motivi di  ordine  pubblico",  mentre  ora  puo'  chiederla
"soltanto per legittimo sospetto" (art. 55 comma 2 c.p.p.);
    3)  il  nuovo giudice designato a seguito della rimessione dovra'
essere individuato secondo criteri predeterminati e dovra' essere  il
nuovo  giudice, in luogo della corte di cassazione, a decidere "quali
atti gia' compiuti nel  procedimento  conservino  validita'  dopo  la
rimessione";
    4)   nel  procedimento  davanti  a  tale  giudice  dovra'  essere
garantito l'esercizio " degli stessi diritti e delle stesse  facolta'
che  l'imputato  e  la  difesa  avrebbero  avuto  davanti  al giudice
originariamente   competente"    con    la    conseguenza,    secondo
l'esemplificazione  emergente  nella  Relazione al Progetto del 1978,
che  l'imputato,  il  quale  davanti   al   giudice   originariamente
competente  fruisca  del  patrocinio  di  un  procuratore  ovvero del
diritto di usare una lingua particolare siccome appartenente  ad  una
minoranza  linguistica, conservera' il suo difensore ed usera' la sua
lingua anche se il procedimento sia rimesso ad un giudice davanti  al
quale  di  norma  quel procuratore non e' legittimato o quella lingua
non e' adottata.
   In  attuazione  di  queste  direttive  e sulle linee tracciate dal
Progetto del 1978, e' stata disciplinata nell'articolo 46 la  materia
oggi  regolata  dall'art.  55  c.p.p.,  peraltro innovando in tema di
presupposti della rimessione e di soggetti abilitati  a  chiedere  il
loro  accertamento  e  facendo riferimento al "processo", anziche' al
"procedimento", per chiarire che la rimessione  potra'  operare  solo
nelle fasi propriamente giurisdizionali.
   La  Commissione  ha  ampiamente  dibattuto  sulla  disposizione in
esame. In particolare, ha  valutato  l'opportunita'  di  adottare  la
formulazione  della  direttiva  17  della  legge-delega ("per gravi e
oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo  sospetto")  gia'
suggerita  dalla  Commissione consultiva (con riferimento all'art. 52
del Progetto del 1978 ed alla direttiva  15  della  legge-delega  del
1974)  per  evitare  il  pericolo  di  "possibili  contrasti  o dubbi
interpretativi nei rapporti tra legge-delega e normativa delegata" in
una materia di alto rilievo politico e costituzionale.
   In  esito  alla  discussione  si e' tuttavia ritenuto di mantenere
ferma la soluzione adottata nel  Progetto  del  1978;  soluzione  che
vuole  ovviare  agli  inconvenienti, segnalati anche in occasione dei
lavori parlamentari relativi  alla  delega  del  1974  e  discendenti
dall'adozione di formule generiche come quella dell'art. 55 c.p.p.
   Si e' pertanto deciso:
    di  non  riprodurre  testualmente  il  qualificativo  "oggettivi"
aggiunto nella direttiva 17 a "gravi motivi di ordine pubblico" ma di
specificare al massimo le situazioni che determinano la rimessione;
     di  evitare  la  dizione "ordine pubblico" ponendo il fondamento
dell'istituto nel pregiudizio alla "sicurezza"  o  alla  "incolumita'
pubblica"  ovvero  alla "liberta' di determinazione delle persone che
partecipano al processo";
     di  ammettere  lo spostamento della competenza solo quando anche
gli  organi  amministrativi  dello  Stato  abbiano  fatto  tutto   il
possibile per rimuovere le cause che lo determinano.
   E' stata adottata, cosi', la stessa formula usata nel Progetto del
1978 che collegava la rimessione a "gravi situazioni locali idonee  a
turbare  lo  svolgimento  del  processo e non altrimenti eliminabili"
quando ne siano pregiudicate "la sicurezza o  l'incolumita'  pubblica
ovvero la liberta' di determinazione delle persone che partecipano al
processo" stesso.
   Il testo e' stato pero' modificato sostituendo alle parole "idonee
a", le parole "tali da": cio' allo scopo di rendere piu' evidente  la
correlazione  che  deve  sussistere,  perche'  si  faccia  luogo alla
rimessione, tra il pregiudizio (alla  sicurezza  o  alla  incolumita'
pubblica  ovvero  alla  liberta'  di determinazione delle persone che
partecipano  al  processo)  e  la  turbativa  allo  svolgimento   del
processo.
   Quanto  ai  soggetti  legittimati  a chiedere la rimessione, si e'
rilevata l'opportunita' di estendere la legittimazione  a  richiedere
la  rimessione, oltre che al pubblico ministero e all'imputato, anche
alle altre parti private. Tenuto conto  della  formulazione  testuale
della  direttiva  17,  anche  in  relazione  alla  disciplina  di cui
all'articolo 55 c.p.p., e'  stato  pero'  ritenuto  che  l'estensione
della  legittimazione alle altre parti private fosse in contrasto con
la legge-delega.
   Il  comma  2 dell'art. 55 c.p.p. consente all'imputato di proporre
istanza di rimessione soltanto per legittimo  sospetto  e  stabilisce
espressamente che tale facolta' non compete alle altre parti private.
Deve argomentarsene che l'inciso "anche su  richiesta  dell'imputato"
contenuto  nella  direttiva  17  e' finalizzato ad estendere a questa
parte privata la legittimazione - che finora era  solo  del  pubblico
ministero  - a proporre la richiesta di rimessione per motivi diversi
dal legittimo sospetto. Non riguarda, invece, quelle altre parti alle
quali mai alcuna legittimazione era stata al riguardo riconosciuta.
   Nello  stesso senso, d'altronde, si era mosso il Progetto del 1978
partendo   dalla   identica   locuzione    ("anche    su    richiesta
dell'imputato") usata dalla direttiva 15 della legge-delega del 1974.
Nella Relazione (p. 47) si legge: "La Commissione ha ottemperato alla
prescrizione   della   legge-delega  ponendo  l'imputato  ed  il  suo
difensore sullo stesso piano del pubblico ministero".
   Per  quanto  riguarda  l'individuazione  del giudice di rinvio, e'
stato sostituito il criterio della "sede piu' vicina",  indicato  nel
comma  3  dell'art.  55  del  Progetto  del  1978,  con quello di cui
all'art. 11.
   Pertanto   e'   stata  modificata  l'ultima  parte  dell'art.  46,
introducendo il rinvio all'art. 11, ed e' stata attuata, in tal modo,
anche  quella parte della direttiva 17 che concerne "l'individuazione
del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati".
   Va  precisato  che  nell'art.  46  e  negli  articoli  seguenti la
terminologia legislativa e' stata modificata denominando  "richiesta"
l'atto di iniziativa dell'imputato e del pubblico ministero.
   Nell'articolo   47   e   nell'articolo   49   e'  disciplinato  il
procedimento di rimessione.
   Il  contraddittorio e' stato garantito, sia stabilendo il deposito
e la notifica della richiesta (art. 47 comma 1),  sia  estendendo  al
rito,  con  il  rinvio  all'art.  126,  le  garanzie  previste per il
procedimento in camera di consiglio (art. 49 comma 1).
   Sulla  base delle osservazioni a suo tempo formulate, in relazione
al Progetto del  1978,  dalla  Commissione  consultiva,  al  fine  di
consentire  all'imputato ed al pubblico ministero di poter acquisire,
entrambi, immediatamente, tutti i dati disponibili  e,  altresi',  al
fine  di  accelerare  al  massimo  la  definizione  del  procedimento
incidentale, nel comma 2  dell'art.  47  e'  stato  previsto  che  il
giudice  trasmetta  la  richiesta  "con  i  documenti  allegati e con
eventuali osservazioni" e nel comma 1 dell'art. 49 e' stato  disposto
che  la corte di cassazione decida "dopo aver assunto, se necessario,
le opportune informazioni" (v. art. 58 c.p.p.).
   A  norma  dell'articolo 48 comma 1, la richiesta di rimessione non
sospende il procedimento da rimettersi e quindi non puo' trasformarsi
in  strumento  di  manovre  dilatorie.  Proprio per questo, pero', e'
stato  introdotto  il  divieto,  per  il   giudice   procedente,   di
pronunciare  sentenza  fino  a  che  la corte di cassazione non abbia
deciso  sulla  rimessione.  La  previsione,  nel   comma   2,   della
possibilita',  da  parte  della  corte  di cassazione, di ordinare la
sospensione del procedimento,  e'  resa  sistematicamente  necessaria
dalla  disposizione del comma 1. Cosi' come e' una logica conseguenza
della possibile sospensione la previsione concernente  il  compimento
degli atti urgenti da parte del giudice procedente.
   In attuazione del principio del giudice naturale precostituito per
legge (art. 25 comma  1  Cost.  e  direttiva  17  della  delega),  il
combinato  disposto dell'art. 46 ultima parte e dell'art. 49 comma 2,
elimina ogni discrezionalita' e stabilisce che, ove  sia  accolta  la
richiesta in quanto i presupposti della rimessione risultino provati,
la corte di cassazione ha l'obbligo, e non la semplice  facolta',  di
assegnare  il procedimento al giudice designato che, come si e' detto
esaminando l'art. 46, e' quello predeterminato a norma dell'art.  11.
   L'art.  49  comma 3 attua la prescrizione della delega trasferendo
dalla corte di cassazione al nuovo giudice la competenza a dichiarare
se  e  in  quale  misura  la  situazione  che  e'  all'origine  della
rimessione ha inficiato gli atti gia'  compiuti.  Ma  la  statuizione
dell'art.  58 comma 2 c.p.p., per cui la corte di cassazione dichiara
"se e in quale parte gli atti compiuti debbono conservare validita'",
e' stata sostituita con la formula "se e in quale parte gli atti gia'
compiuti conservino efficacia": quest'ultima  formulazione  e'  parsa
meglio  in  linea con l'art. 48, che consente al giudice, rispetto al
quale la rimessione viene chiesta, di continuare a compiere atti,  ed
altresi'  preferibile  perche'  implica che, qualora la dichiarazione
relativa agli atti gia' compiuti venga omessa, gli  stessi  rimangano
efficaci.
   Sempre  nell'art. 49 comma 3 si e' stabilito che "nel procedimento
davanti al nuovo giudice le parti esercitano  gli  stessi  diritti  e
facolta'   che   sarebbero   loro   spettati   davanti   al   giudice
originariamente competente". Al riguardo  va  segnalato  che  non  e'
stata  scelta  una  formulazione  piu'  analitica  tenuto conto della
varieta' di situazioni che possono profilarsi  e  che  devono  essere
tutte comprese nell'ambito applicativo della norma.
   Al fine di scoraggiare l'uso strumentale dell'istituto per manovre
dilatorie o,  comunque,  creative  di  ostacoli  pretestuosi  per  il
processo,   l'art.   49   comma  4,  prevede  la  possibile  condanna
dell'imputato al pagamento di una somma a favore  della  cassa  delle
ammende   se   la   sua   richiesta   viene  rigettata  o  dichiarata
inammissibile. La disposizione si muove sulla stessa linea  dell'art.
58 comma 2 c.p.p. ed e' analoga a quella prevista nel precedente art.
45 riguardante la ricusazione. Anche in questo caso  la  sanzione  e'
stata aumentata per renderla idonea al raggiungimento dello scopo che
la norma si propone. Per  quanto  concerne  la  disciplina  di  nuove
richieste  di  rimessione, nell'articolo 50, che, in sostanza ricalca
l'articolo 59 c.p.p., non e'  stata  riprodotta  la  norma,  ritenuta
vessatoria,  secondo  cui  la richiesta di rimessione non puo' essere
riproposta sulla base dei medesimi motivi  quando  l'inammissibilita'
sia  stata  dichiarata  per  inosservanza  del  termine  di decadenza
stabilito per la notifica alle  altre  parti  (articolo  59  comma  2
c.p.p.).
                              TITOLO II
                        IL PUBBLICO MINISTERO
 Premessa.
   La  legge-delega  esordisce nell'art. 2 con la prescrizione che il
nuovo codice "deve  attuare  nel  processo  penale  i  caratteri  del
sistema  accusatorio"  (art.  2  alinea)  e,  in  coerenza  con  tale
prescrizione,  stabilisce  la  "partecipazione  dell'accusa  e  della
difesa  su  basi  di parita' in ogni stato e grado del procedimento".
(direttiva 3).
   Anche  la delega del 1974 conteneva le stesse disposizioni volte a
indirizzare  il  legislatore  delegato  nell'esercizio   del   potere
rimessogli per l'attuazione delle successive direttive, ma e' appunto
in queste direttive che la nuova delega, rispetto alla precedente, ha
accentuato in alcuni essenziali momenti processuali che riguardano il
pubblico ministero i "caratteri accusatori";  cio'  e'  avvenuto,  ad
esempio,   attraverso   la  soppressione  del  giudice  istruttore  e
l'attribuzione al pubblico ministero  di  un  ruolo  determinante  in
tutta   la   fase   delle   indagini  preliminari,  privandolo  pero'
correlativamente  del  potere  di  disporre  misure  di   coercizione
personale.
   La linea di intervento, tanto precisa, quanto determinata, seguita
sul punto dal legislatore delegante, emerge dai lavori parlamentari e
puo' essere sintetizzata con le parole della relazione del sen. Coco:
"le idee-guida  fondamentali  del  nuovo  processo  penale,  che  gli
conferiscono  la  qualifica  di  accusatorio,  e  nello  stesso tempo
delimitano il significato normativo concreto di tale classificazione,
sono   le   seguenti:   1)  preminenza  o  autonomia  (rispetto  alle
acquisizioni   delle   indagini   preliminari)    della    istruzione
dibattimentale   condotta   secondo   il   rito   dell'interrogatorio
incrociato; 2) piena e netta separazione, in ogni fase  del  rapporto
processuale, fra il ruolo, i poteri e le strutture dell'accusa e ogni
potere decisionale; 3) dialettica paritaria (e  non  una  impossibile
parita')  fra accusa e difesa nel dibattimento e nell'acquisizione di
ogni atto di rilevanza  probatoria  ai  fini  decisori.  Il  pubblico
ministero   e'   organo   e   ha  poteri  soltanto  di  accusa,  come
esplicitamente  indica  il  punto  38,  quando  gli  attribuisce   il
potere-dovere   di   compiere  indagini  in  funzioni  dell'esercizio
dell'azione   penale.   Questa   resta   compiutamente   pubblica   e
obbligatoria".
   La  prima  conseguenza  di enunciazioni di principio e di volonta'
legislativa  cosi'  impegnative  ed  essenziali,  come  quelle  delle
direttive  sopra  ricordate  e  delle illustrazioni che ne sono state
fatte, e' che al pubblico ministero  va  riconosciuta  per  intero  e
senza  concessioni ad ibridismi di sorta, la posizione di "parte". Il
che comporta la piu' netta distinzione tra quest'organo e il giudice,
in  modo  da  porre fine a quel fenomeno di reciproca trasmissione di
caratteri tra i due soggetti che costituisce una delle note di  fondo
piu'  negative  del sistema processuale penale vigente. Si tratta, in
sostanza,  di  sfuggire  alla  giurisdizionalizzazione  del  pubblico
ministero,  per  un  verso  sottraendogli  poteri  che debbono essere
riservati al giudice (e su  questo  piano  gia'  la  legge-delega  ha
indicato  scelte precise, escludendo per il pubblico ministero poteri
limitativi della liberta' personale  dell'imputato  e  contenendo  in
limiti assai ristretti la rilevanza probatoria degli atti di indagine
preliminare compiuti dallo stesso), e, per un altro verso, costruendo
la  figura  del pubblico ministero non gia' sulla falsariga di quella
del giudice, ma in modo che sia rispettata la sua natura di parte. In
questa  prospettiva  e'  stata esclusa la possibilita' di ricusazione
del pubblico ministero (con ben maggiori ragioni che non  nel  codice
vigente), e la configurabilita' di conflitti tra pubblico ministero e
giudice, mentre ai contrasti tra magistrati del pubblico ministero si
e'  data  soluzione  all'interno dell'organizzazione di questo stesso
organo.
   Nell'ambito  della Commissione e' stato ripetutamente dibattuto il
problema se, per assecondare sino in  fondo  la  logica  della  nuova
figura  del pubblico ministero-parte, fosse necessario stabilire, con
richiami  a  norme  di  organizzazione  relative  ai   rapporti   tra
magistrati  del  pubblico  ministero all'interno dei singoli uffici e
tra uffici, il raccordo tra  la  disciplina  processuale  dettata  in
attuazione  delle  direttive  della  legge-delega,  in  piu'  aspetti
profondamente innovatrici anche nei riguardi del pubblico  ministero,
e la fisionomia che di quest'organo delinea l'ordinamento giudiziario
vigente avendo come riferimento un tipo di processo di cui la  legge-
delega ha sancito un radicale superamento.
   Il dibattito ha portato a condividere sostanzialmente la soluzione
limitativa, gia' accolta nel Progetto del 1978, di intervenire  sulla
figura   del   pubblico  ministero  esclusivamente  per  gli  aspetti
processuali e non per quelli di ordine organizzativo  e  strutturale,
da  valutare,  anche  se  collegati  ai  primi,  in  sede  di riforma
dell'ordinamento giudiziario.
   Per  queste  ragioni  nel  titolo  sul  "Pubblico  ministero" sono
dettate soltanto norme che fissano in via generale,  le  funzioni  di
quest'organo e le regole fondamentali per il loro esercizio.
   In  particolare  si e' rinunciato a prevedere "norme di struttura"
che, nell'intento di "razionalizzare" il funzionamento  degli  uffici
del  pubblico  ministero,  avrebbero finito, per il fatto di assumere
veste   processuale,   con   il   determinare   una   non   opportuna
personalizzazione  delle funzioni. Pertanto, in sede di stesura delle
norme, sono state omesse disposizioni che  regolano  la  designazione
del  magistrato  che  deve svolgere le funzioni di pubblico ministero
nel singolo procedimento ovvero che  prescrivono  la  continuita'  di
tale designazione nelle diverse fasi processuali.
   Si  ritiene  tuttavia  di dover segnalare quanto sia importante in
linea  generale  che,  nel  passaggio  dalle   indagini   preliminari
all'udienza  preliminare  e al giudizio, tale continuita' di funzione
sia garantita in sede organizzativa, in modo che, con la presenza  al
dibattimento  dello  stesso  magistrato che ha compiuto le indagini e
rappresentato  l'accusa  in   momenti   particolarmente   impegnativi
dell'iter  processuale  (ad  esempio nell'udienza preliminare), siano
assicurate  efficienza  e  incisivita'  al  ruolo   dell'accusa   nel
dibattimento. Si tratta di una segnalazione doverosa anche perche' il
Comitato ristretto del Senato, quando ha preso in esame la  direttiva
68  nel  testo  approvato  dalla  Camera, nel sopprimere la parte che
prevedeva l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero in udienza
ad  opera  dello  stesso  magistrato  che  aveva  svolto  le indagini
preliminari   (ritenendo   che   la   previsione    riguardasse    la
organizzazione  degli uffici), con una nota rivolta al legislatore ha
espresso l'auspicio "che la persona del pubblico  ministero  sia  nel
dibattimento la stessa che ha condotto le indagini preliminari".
Illustrazione degli articoli.
  Nell'articolo  51,  dedicato  alle funzioni del pubblico ministero,
sono enunciati i principi generali in tema di azione penale. Il comma
1 conferma anzitutto che la titolarita' del relativo potere spetta in
via  esclusiva  al  pubblico  ministero.  Tale  norma,  nella   quale
s'incarna  la  fondamentale distribuzione di funzioni processuali tra
ufficio dell'accusa e ufficio della decisione, e' destinata a  valere
per l'intero arco del processo.
   La  stessa  norma  sancisce,  in sintonia con l'art. 112 Cost., il
principio di obbligatorieta'  dell'azione  penale,  individuando  nel
medesimo  tempo  il limite negativo del sorgere di tale obbligo nella
ricorrenza di situazioni che impongano  di  chiedere  al  giudice  la
pronuncia  di un decreto di archiviazione. La contrapposizione fra la
richiesta di tale provvedimento e il promovimento dell'azione  penale
(nei  modi stabiliti dalla legge: richiesta di rinvio a giudizio o di
giudizio immediato  o  per  decreto,  o  instaurazione  del  giudizio
direttissimo),  scandisce  ancora  una volta che il momento di inizio
del processo penale in  senso  proprio  coincide  con  l'enunciazione
formale  dell'imputazione in atti tipicamente individuati della legge
e  che,  quindi,  le  indagini  preliminari  rappresentano  una  fase
pre-processuale.
   E'  stato  ritenuto  importante insistere nel fissare tale profilo
normativo  poiche'  ad  esso  e'  legata   una   delle   fondamentali
caratteristiche impresse dalla legge-delega al nuovo processo penale,
nel  quale  dovra'  restare  ben  ferma  la  cesura   fra   attivita'
pre-processuali e processo vero e proprio: a cio', infatti, e' legato
quell'insieme di garanzie -  che  e'  al  tempo  stesso  esigenza  di
funzionalita'  e  di razionalita' - che si traduce nel diverso valore
delle attivita'  processuali  rispetto  alle  pre-processuali,  nella
coincidenza  dell'inizio del processo in senso proprio con la precisa
formulazione di un'accusa tipizzata di cui e' investito il giudice  e
nella  necessita' che, una volta avviato con questo atto il processo,
si addivenga senz'altro alla pronuncia di una sentenza.
   Gli  altri commi dell'articolo completano la disciplina del potere
d'azione:  il  secondo   ne   fissa   l'officialita'   e   il   terzo
l'irretrattabilita',  attribuendo carattere tassativo ai soli casi di
sospensione o interruzione del processo.
   Non   si   e'  ritenuto  di  fare  richiami  piu'  specifici  alla
"officialita'" dell'azione penale (oggi invece disciplinata dall'art.
1  c.p.p.)  ed  alla  distinzione  fra  "inizio" ed "esercizio" della
stessa (cfr. invece oggi il comma 1 dell'art.  74  c.p.p.).  Discende
infatti  dal  sistema  (e  dallo  stesso  comma  2  dell'art. 51) che
l'azione penale e' pubblica; per altro verso, e' stato  ritenuto  che
l'esercizio  dell'azione  implica e presuppone necessariamente il suo
inizio.
   Nell'articolo 52 sono individuati, al comma 1, gli organi chiamati
ad esercitare le funzioni di  pubblico  ministero  presso  i  diversi
giudici e nei diversi stati e gradi del procedimento. In questa norma
sono globalmente posti i criteri di divisione del lavoro  giudiziario
tra  gli  organi  del  pubblico  ministero  in  corrispondenza con la
competenza per materia e per funzione del giudice.  Come  chiaramente
risulta  dal  testo,  il  procuratore  generale  presso  la  corte di
appello, salvo il caso di avocazione, non  ha  competenza  in  ordine
alle  indagini  preliminari e all'azione penale nei processi di primo
grado. L'avocazione diventa, cosi', l'unico strumento  attraverso  il
quale  il procuratore generale acquisisce la competenza all'esercizio
dell'azione penale.
   Questa disciplina ha sollevato rilievi da parte della "Commissione
per l'adeguamento  dell'ordinamento  giudiziario  al  nuovo  processo
penale" la quale ha, in particolare, segnalato che "appare pericoloso
lasciare ad un unico ufficio di procura la possibilita' di iniziare o
non  iniziare  indagini  preliminari,  quando si tratti di notizie di
reato non qualificate e, come tali, inidonee a  mettere  in  opera  i
meccanismi di controllo previsti dal codice di procedura penale".
   E'  pero'  da ritenere che l'avocazione delle indagini, cosi' come
disciplinata negli artt. 370, 409 e 410 (alla illustrazione dei quali
si  rinvia) sia tale da scongiurare qualsiasi pericolo di inattivita'
non solo processuale, ma anche organizzativa  del  procuratore  della
Repubblica,  specie  considerando che nella lett. b) dell'art. 370 si
richiamano le leggi di  ordinamento  giudiziario  che,  a  tal  fine,
possono anche essere modificate o integrate.
   Nel  comma  2  dell'art. 52 si e' fatto esplicito riferimento alla
competenza  del  giudice  per  individuare  il   pubblico   ministero
competente  in  modo  da  evitare  che  per uno stesso fatto di reato
possano aversi iniziative concorrenti di  piu'  uffici  del  pubblico
ministero.
   Il   pubblico   ministero   risulta,   cosi',  competente  per  il
fatto-reato in ordine al quale e' competente  il  giudice  presso  il
quale  egli  svolge  le  sue  funzioni.  Pero'  eventuali  conflitti,
positivi o negativi, di competenza, possono intervenire tra i giudici
aditi  e  non  tra  gli  uffici  del  pubblico ministero che li hanno
investiti della decisione  sul  fatto-reato.  A  tale  proposito,  si
richiama  quanto  esposto nella illustrazione dell'art. 29 comma 3 il
quale, stabilendo che nel corso delle indagini preliminari  non  puo'
essere  proposto  conflitto positivo fondato su ragioni di competenza
per territorio determinata dalla  connessione,  in  attuazione  della
direttiva  15,  pur  disciplinando  il conflitto positivo tra giudici
nella fase delle indagini preliminari, in sostanza - senza correre il
rischio  di  individuare  per  la fase delle indagini preliminari una
sfera di competenza del pubblico  ministero  diversa  da  quella  del
giudice  delle  indagini  preliminari  -  tende  ad evitare conflitti
positivi tra pubblici  ministeri  durante  le  indagini  preliminari,
lasciando  ciascun  pubblico ministero libero di svolgere le indagini
per il reato commesso nel proprio territorio e  consentendo  tuttavia
al  pubblico  ministero  che  riconosca,  ab initio o nel corso delle
indagini, l'esistenza della connessione, di trasmettere gli  atti  al
pubblico ministero presso il giudice competente per connessione.
   Va  ricordato,  inoltre,  che,  prima dell'intervento del giudice,
nella fase delle indagini preliminari:
    a)  la  regolamentazione  dei  contrasti  negativi tra uffici del
pubblico ministero e' contenuta nell'art. 55 (che sara' esaminato  in
seguito)  la  cui  disciplina  deve  considerarsi integrata, ove tali
contrasti si traducano in silenziosa  inerzia  degli  stessi  uffici,
dalle norme sull'avocazione;
    b)  gli  eventuali  contrasti  positivi  tra  uffici del pubblico
ministero, prima di essere impediti dal citato art. 29 comma 3,  sono
incanalati  verso  una  possibile  soluzione  dall'art.  369  che, in
attuazione della direttiva 16, disciplina, come si vedra', i rapporti
tra  diversi  uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini
collegate.
   Sul problema dell'astensione del magistrato del pubblico ministero
- disciplinata  dall'articolo  53  -  si  e'  svolto,  in  seno  alla
Commissione,  un ampio ed articolato dibattito. Si e' ritenuto infine
opportuno ripristinare  il  sistema  previsto  dal  vigente  art.  73
c.p.p.,  escludendo  sia  l'obbligatorieta'  dell'astensione  sia  la
previsione, accanto alle "gravi ragioni di convenienza", degli  altri
motivi specifici di astensione considerati dal Progetto del 1978.
   Si   e'   osservato,   infatti,   che  dal  dovere  di  astensione
discenderebbe un  meccanismo  rigido  e,  in  casi  limite,  tale  da
paralizzare  lo  svolgimento delle indagini; un meccanismo che mal si
concilierebbe  con  la  struttura  del  nuovo  processo  penale   che
attribuisce  al  pubblico  ministero  il ruolo di parte e lo priva di
poteri veramente incisivi rispetto all'imputato.
   Nel  comma  1  e'  stabilita,  pertanto,  la  facoltativita' della
astensione "quando esistono gravi ragioni di convenienza".
   Nei  commi  2  e  3 sono precisati i soggetti che debbono decidere
sulle dichiarazioni di astensione, mentre nel comma 4 e' prevista  la
sostituzione del magistrato pubblico ministero astenuto.
   Tale  sostituzione  viene  operata,  in  via  generale,  con altro
magistrato, dello stesso ufficio; ma, con  specifico  riferimento  al
caso  in cui a dichiarare di astenersi e' il "dirigente" dell'ufficio
del pubblico ministero, si e' avuto riguardo al possibile verificarsi
di   situazioni  obbiettive  in  grado  di  rendere  inopportuna  una
designazione effettuata nel modo sopra  detto.  Per  evitare  che  la
decisione  che  accoglie la dichiarazione di astensione sia in grado,
da sola, sia pure in casi  eccezionali,  di  stravolgere  i  generali
criteri  in tema di competenza per materia e territorio, si e' allora
previsto   che   il    dirigente    dell'ufficio    "possa"    essere
discrezionalmente  sostituito  anche  con  un magistrato del pubblico
ministero appartenente all'ufficio predeterminato a  norma  dell'art.
11.
   Dalla  decisione  di rendere facoltativa l'astensione del pubblico
ministero, si e' fatta discendere anche quella di non  accogliere  la
proposta   di   introdurre,   in  questa  sede,  articoli  diretti  a
disciplinare l'ipotesi di omessa segnalazione di cause di  astensione
palesemente    esistenti,    nonche'    l'ipotesi    della   "inerzia
nell'esercizio della funzione" e altre ipotesi  comunque  collegabili
alla  organizzazione  ed  al  funzionamento dell'ufficio del pubblico
ministero.
   Si  e'  considerato,  infatti, che, a parte il tema dell'"inerzia"
come  causa  legittimante  il  potere  di  avocazione  da  parte  del
procuratore  generale, regolato dagli artt. 370 e 409, tutte le altre
problematiche devono restare estranee  al  codice  appartenendo  agli
interna  corporis  e  devono  viceversa essere regolamentate da norme
dell'ordinamento giudiziario (che, fra  l'altro,  potranno  prevedere
meccanismi in grado di controllare l'inerzia del pubblico ministero).
Tanto piu', si  e'  osservato,  che,  prima  dell'inizio  dell'azione
penale,  e'  difficile  dare  corpo all'"inerzia" ed ai pregiudizi da
essa discendenti per le indagini.
   L'articolo  54  attua la direttiva 68 ("previsione che le funzioni
di  pubblico  ministero  in  udienza  siano   esercitate   in   piena
autonomia").  Tale  disposizione  vede  il proprio logico sviluppo e,
assieme, il proprio limite, nella  normativa  fissata  nella  seconda
parte  dell'articolo,  ove  sono previsti in via tassativa i casi nei
quali il capo dell'ufficio e' legittimato a sostituire il  magistrato
senza  il suo consenso. Tale norma e' apparsa indispensabile perche',
disciplinando in chiave di tassativita' i poteri di
sostituzione,  da  un lato mette al riparo da abusi e non consente di
eludere  quanto  ha  voluto  prescrivere  la   direttiva   68   della
legge-delega  e dall'altro consente che, in situazioni nelle quali si
tratta   effettivamente   di   salvaguardare   sotto   vari   aspetti
l'integrita'  del  ruolo  dell'accusa, il capo dell'ufficio possa far
cadere l'originaria designazione e provvedere alla sostituzione.
   Tra  la  direttiva  61  della legge-delega del 1974 ("eliminazione
dell'incidenza gerarchica nell'esercizio  della  funzione  di  accusa
nella  fase dibattimentale") e quella 68 della legge- delega del 1987
non vi sono rilevanti diversita', se si eccettuano  alcune  modifiche
apportate  alla  formulazione  della  direttiva 61 per non ingenerare
equivoci attraverso il riferimento alle "incidenze gerarchiche"  che,
proprio  per  il  fatto  di essere state espressamente escluse per il
dibattimento, potevano a contrario affermarsi esistenti per le  altre
fasi del processo. Di qui la formulazione della direttiva, incentrata
sulla "autonomia",  che  e'  stata  ripresa  nell'art.  54  pure  per
riaffermare   che   il   magistrato   del   pubblico   ministero   e'
"indipendente" anche  nelle  fasi  diverse  da  quelle  espressamente
disciplinate   nell'art.   54.   In   queste  ultime,  pero',  quella
"indipendenza" si dispiega anche come  "sostituibilita'"  poiche'  la
norma  si  riferisce  non  piu' all'ufficio del pubblico ministero ma
alla stessa persona del pubblico ministero che porta avanti l'accusa.
   Partendo  da  quest'ultima  considerazione,  si e' ritenuto di non
fare   riferimento,   nell'articolo,    alle    locuzioni    "udienza
dibattimentale"  o "nel corso del giudizio", entrambe ritenute troppo
limitative rispetto alla direttiva, la  quale  impone  di  preservare
l'autonomia del pubblico ministero "in udienza" anche se si tratta di
udienza  non  dibattimentale.  Si  e'  percio'   usata   la   formula
"nell'udienza"  che  ricomprende  anche  il  giudizio abbreviato e il
giudizio per l'applicazione della pena richiesta dalle parti.
   Infine  si  e' ritenuto che non fosse questa la sede per stabilire
l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero di udienza da  parte
dello stesso magistrato che ha diretto le indagini preliminari. Si e'
considerato, infatti, che il tema deve  essere  affidato  alle  norme
disciplinanti l'organizzazione dell'ufficio.
   L'art.  54  comma  2  individua  i casi in cui la sostituzione del
magistrato del pubblico ministero puo' essere disposta dal  dirigente
dell'ufficio.
   Si  tratta dei casi di "grave impedimento" e di quelli per i quali
l'art. 37 comma 1, lett. a), b),  d)  ed  e)  prevede  la  astensione
obbligatoria per il giudice.
   Si   potrebbe   obiettare   che   la   scelta   di   affermare  la
"facoltativita'" e non l'obbligatorieta' dell'astensione da parte del
magistrato  del  pubblico  ministero,  contrasta con la previsione de