AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. Finanziamento del contratto per il personale della scuola 1. Per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il personale della scuola per il triennio 1988-90, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988: 1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola"; 2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile"; b) per lire 4.700 miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990: 1) quanto a lire 485 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento "Provvidenze in favore del personale della scuola" per lire 485 miliardi e per l'anno 1990 gli accantonamenti "Provvidenze per il personale della scuola" per lire 482 miliardi; "Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalita' di interesse collettivo" per lire 190 miliardi e "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)" per lire 114 miliardi; 2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo, per gli anni medesimi, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)"; 3) quanto a lire 3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente "Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile". 3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990 si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.