Art. 2.
           Piano di razionalizzazione della rete scolastica
 
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano  di
razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.
  2.  Il piano dovra' tener conto, per ciascuna provincia, del numero
degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle  sue
prevedibili  variazioni  in  relazione  all'evoluzione demografica in
atto nell'ambito territoriale considerato, nonche'  delle  specifiche
esigenze socio-economiche in esso esistenti.
  3.  A  partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovra' procedere ad
un graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei
seguenti  parametri:  almeno  50  posti di insegnamento, ivi compresi
quelli relativi  alle  sezioni  di  scuola  materna,  per  i  circoli
didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per
gli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi    i   licei   artistici   e   gli   istituti   d'arte.   Il
ridimensionamento  dovra'  essere   effettuato   senza   pregiudicare
l'erogazione del servizio nel territorio.
  4.  A  partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a
quelle iniziali delle scuole medie statali sono  accorpate,  in  modo
peraltro  da  non  costituire  classi  ((  con un numero di alunni di
regola non superiore a 23. )) Resta fermo il limite numerico previsto
dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517 (a) . Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  sono determinati annualmente i criteri per la
formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine
e  grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe.
  5.  Il  piano di razionalizzazione dovra' prevedere le fusioni e le
soppressioni  necessarie  di   unita'   scolastiche,   determinandone
modalita'  e  tempi  sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal
servizio del personale scolastico interessato.
  6.  Il  piano  e' approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
  7.  Il  piano  di  razionalizzazione di cui al presente articolo e'
aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
 
 
             (a) Il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 517/1977
          (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione
          degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica
          dell'ordinamento scolastico) prevede che: "Le classi che
          accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con
          un massimo di venti alunni".