Art. 3.
                   Riorganizzazione delle cattedre
 
  1.  A  partire  dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e
per gli istituti e scuole di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovra' procedere
ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre,  ai  fini
della  maggiore  possibile  utilizzazione  dell'orario di servizio da
parte  dei  docenti,  per  adeguarle  piu'  puntualmente   all'orario
obbligatorio  di  servizio del personale docente ed alle esigenze dei
vari tipi di istituti e  scuole,  sulla  base  anche  di  un'organica
revisione  dei  programmi di insegnamento e dei relativi (( curricula
))  .  Alla  rideterminazione  degli  orari  di  cattedra  si  dovra'
provvedere  secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
  2.  Le  cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
e per sesso.
  3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale   del
personale  della  scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri
di utilizzazione del personale esuberante,  nel  rispetto  di  quanto
stabilito  dagli  articoli  70  e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni  (a),  nonche'  delle  norme recate, in materia, dal
decreto del  Presidente  della  Repubblica  che  recepisce  l'accordo
relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data
9 giugno 1988.
  4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni
che  prevedano   espressamente   la   utilizzazione   del   personale
soprannumerario  di  educazione  tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei  docenti  di
discipline diverse assenti sino a dieci giorni.
(( 4-bis. Per le cattedre per le quali non si sia potuto           ))
(( provvedere alla revisione di cui al comma 1 si applica quanto   ))
(( disposto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 )) (b), (( per il       ))
(( completamento dell'orario di insegnamento. Le relative          ))
(( modalita' sono stabilite con ordinanza del Ministro della       ))
(( pubblica istruzione.                                            ))
 
 
             (a) Il contenuto degli articoli 70 e seguenti (fino
          all'art. 72) del D.P.R. n. 417/1974 e' riportato in
          appendice.
                                   APPENDICE
 
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:
             L'art.  70  del  D.P.R.  n.  417/1974 (Norme sullo stato
          giuridico del personale  docente,  direttivo  ed  ispettivo
          della  scuola  materna, elementare, secondaria ed artistica
          dello  Stato)  riguarda  la  disciplina  del  trasferimento
          d'ufficio  del  personale  ispettivo,  direttivo  e docente
          delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  per  i  casi  di
          soppressione  di  posto  o di cattedra ovvero per accertata
          situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o
          nella  sede. Gli articoli seguenti sono il 71 ed il 72, che
          riguardano, rispettivamente, la determinazione degli organi
          competenti a disporre il trasferimento d'ufficio ed i mezzi
          d'impugnativa, in sede amministrativa, dei provvedimenti di
          trasferimento d'ufficio ed a domanda.
             L'art.  70 citato e' stato modificato dall'art. 60 della
          legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale, al fine di graduare
          i  soggetti  interessati dal procedimento di trasferimento,
          nel caso di soppressione di posti o cattedre,  prevede  "un
          punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola
          di titolarita' e, subordinatamente, nella stessa sede".
             Un'ulteriore    modifica,   per   quanto   riguarda   la
          valutazione del servizio di  ruolo  ai  fini  predetti,  e'
          stata introdotta dall'art. 19, comma quarto, della legge 20
          maggio 1982, n. 270.
             L'accordo    relativo   al   personale   della   scuola,
          perfezionato in data 9 giugno 1988 e recepito con il D.P.R.
          23  agosto  1988,  n.  399,  reca, all'art. 18, norme sulla
          "mobilita' del personale  della  scuola"  e,  all'art.  21,
          norme sulla "mobilita' per incompatibilita'".
 
             (b)  Il  comma  7  dell'art.  14  del D.P.R. n. 399/1988
          (Norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          per  il  triennio  1988-90  del  9  giugno 1988 relativo al
          personale del comparto scuola) prevede che: "Negli istituti
          e  scuole  di  istruzione  secondaria, ivi compresi i licei
          artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui  orario
          di  cattedra  sia  inferiore alle diciotto ore settimanali,
          sono  tenuti  ai  sensi  dell'art.  88  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  31  maggio  1974, n. 417, al
          completamento  dell'orario  di   insegnamento,   entro   il
          predetto  limite,  mediante  l'utilizzazione  nella  stessa
          scuola in eventuali supplenze, anche per  la  copertura  di
          ore  di  insegnamento disponibili in classi collaterali non
          utilizzate per la costituzione  di  cattedre-orario,  ferma
          restando   l'inscindibilita'  degli  insegnamenti  compresi
          nella  stessa  cattedra,  o  in  corsi  di   recupero,   di
          integrazione  ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo
          a disposizione della scuola per  attivita'  parascolastiche
          ed  interscolastiche.  Per i docenti impegnati nelle classi
          in  cui  si   realizzano   attivita'   di   sperimentazione
          autorizzata,  nei  corsi  sperimentali  di scuola media per
          lavoratori (150 ore) o  nelle  classi  a  tempo  prolungato
          resta   ferma   l'articolazione   dell'orario  obbligatorio
          secondo  le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi  decreti
          autorizzativi   o   di   costituzione   degli  obblighi  di
          insegnamento".