Art. 4.
        Rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive
 
  1.  Le  dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 13 della
legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), sono rideterminate, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare una diversa
distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini  di  scuole,
tenuto  conto  della  evoluzione  demografica  e dello sviluppo della
popolazione scolastica.
  2.   Tale   rideterminazione   non   puo'   comportare   incremento
dell'attuale dotazione organica aggiuntiva, ove questa risulti ancora
sovradimensionata  rispetto  alla  percentuale indicata nell'articolo
13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (a), e,  in  ogni
caso, non puo' determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo
limite.
 
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  13 della legge n. 270/1982 e'
          riportato in appendice.
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:
             Il testo dell'art. 13 della legge n. 270/1982 (Revisione
          della disciplina del  reclutamento  del  personale  docente
          della  scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
          ristrutturazione degli organici, adozione di misure  idonee
          ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del
          personale precario esistente) e' il seguente:
             "Art.   13   (Determinazione   di  dotazioni  aggiuntive
          all'organico).  - Le  dotazioni  organiche  determinate  ai
          sensi  del  precedente  art.   12  sono  aumentate  di  una
          dotazione aggiuntiva risultante dalla  applicazione  di  un
          incremento  percentuale  medio  del  5 per cento, calcolato
          sulla  consistenza  complessiva  delle  predette  dotazioni
          organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta,
          stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione
          della presente legge.
             La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del
          precedente comma e' ripartita dal Ministro  della  pubblica
          istruzione,    sentite    le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi
          ordini  e  gradi  di  scuola  in  relazione alle rispettive
          specifiche esigenze.
             La   ripartizione  delle  dotazioni  aggiuntive  per  le
          discipline artistiche  e  artistico-professionali  di  arte
          applicata  e'  effettuata  per  classe  di concorso su base
          regionale.
             La    dotazione    organica    complessiva    risultante
          dall'applicazione del precedente secondo comma  costituisce
          una  dotazione  organica  unica  per ciascuno dei ruoli del
          personale docente.
             Le    dotazioni    aggiuntive   determinate   in   prima
          applicazione della presente legge, secondo quanto  disposto
          dal   successivo  art.  20,  vanno  riferite  al  31  marzo
          dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data
          di entrata in vigore della presente legge.
             Le  dotazioni  vanno  rideterminate  in base al criterio
          percentuale  previsto  dal  precedente  primo   comma   con
          riferimento    al   31   marzo   degli   anni   successivi,
          contestualmente  alla  determinazione  degli  organici  del
          personale docente.
             Qualora  l'applicazione  del  presente articolo comporti
          una consistenza  delle  dotazioni  aggiuntive  inferiore  a
          quella  risultante  dal successivo art. 20 si procedera' al
          preventivo assorbimento delle unita' di organico eccedenti,
          in   corrispondenza   delle  cessazioni  del  personale  in
          servizio e delle disponibilita' di posti che  si  venissero
          comunque a determinare.
             Per  la  scuola  media  e  per  gli istituti e scuole di
          istruzione secondaria superiore, per i  licei  artistici  e
          per  gli  istituti  d'arte, la ripartizione delle dotazioni
          aggiuntive tra i singoli  insegnamenti  e'  effettuata  dai
          provveditori  agli  studi  secondo  modalita' stabilite dal
          Ministro della  pubblica  istruzione  con  proprio  decreto
          tenuto  conto delle esigenze di utilizzazione del personale
          relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base
          anche delle consistenze di personale in servizio.
             E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa
          all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle
          scuole  elementari  statali. L'assorbimento dei docenti dei
          ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive  ha  luogo
          soltanto  dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai
          posti disponibili nelle dotazioni organiche previste  dalle
          norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
          legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive
          ai sensi del successivo art. 20".
 
             Detto articolo e' stato modificato:
              dall'art.  2  della  legge  16  luglio 1984, n. 326, il
          quale stabilisce che  "nell'art.  13,  primo  comma,  della
          legge  20  maggio  1982, n. 270, la consistenza complessiva
          delle  dotazioni  organiche,  sulla  quale   va   calcolato
          l'incremento  percentuale  medio del 5 per cento, e' quella
          dell'anno scolastico precedente";
              dall'art.  7, comma dodicesimo, della legge 22 dicembre
          1984, n.  887 (Legge finanziaria 1985), il quale stabilisce
          che  "la  dotazione organica aggiuntiva, calcolata ai sensi
          del primo comma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n.
          270,  e'  ripartita in modo da assicurare in ogni provincia
          organici aggiuntivi pari al 5 per cento  della  consistenza
          complessiva   delle  dotazioni  organiche  esistenti  nella
          provincia medesima".