Art. 5.
                  Individuazione di nuove attivita'
             relative alla funzione docente nella scuola
 
  1.  Nei  limiti  del  20  per  cento del personale soprannumerario,
dovra'  essere  prevista  la  graduale  utilizzazione  del  personale
docente  per le attivita' di coordinatore dei servizi di biblioteca e
di coordinatore dei servizi di  orientamento  scolastico  presso  gli
istituti  e  scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalita' e  nel
rispetto  del predetto limite percentuale, sara' estesa, nelle scuole
dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attivita'
di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.
  2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con
le attivita' di cui al  comma  1  sono  stabiliti  con  le  ordinanze
relative all'utilizzazione del personale docente.
  3.  I  docenti  utilizzati  ai  sensi dei commi 1 e 2 conservano lo
stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento  economico
e giuridico.