Art. 7.
                Supplenze del personale amministrativo
                        tecnico ed ausiliario
 
  1.  A  decorrere  dall'anno scolastico 1989-90, nel caso di assenza
del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine  e  grado,
si  da'  luogo  alla  nomina del supplente temporaneo soltanto quando
l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi  sia  nella
scuola  la  possibilita'  di  affidare  le  relative  funzioni  ad un
collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita  da  parte  del
provveditore,   dei   servizi   di   segreteria  ad  un  coordinatore
amministrativo di altra scuola viciniore.
  2.  Nel  caso  di  assenze  del  restante personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine  e  grado,  si  da'
luogo  alla  nomina del supplente temporaneo soltanto quando trattasi
di sostituzione per assenze di durata superiore a trenta giorni e  vi
sia  riduzione  delle  corrispondenti unita' di personale in servizio
oltre il 50 per cento. Si  dovra'  provvedere,  in  ogni  caso,  alla
sostituzione  del  personale  ausiliario  e tecnico anche per assenze
sino a trenta  giorni,  quando  vi  sia  una  sola  unita'  di  detto
personale in servizio.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 e' autorizzata la spesa
annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in  apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione, da
destinare all'erogazione di  compensi  a  favore  del  personale  non
docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio
per  assenza  di  altro  personale  di  pari  qualifica   funzionale,
subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.
  4.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in
lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto
stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e  corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.