Art. 8.
                    Mobilita' intercompartimentale
 
  1.  Ai  fini della mobilita', anche obbligatoria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 (a), i  posti
delle  singole  amministrazioni  pubbliche,  distinti  per qualifiche
funzionali  o   categorie   e   profili   professionali   che,   dopo
l'attivazione delle procedure previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (b), sulla mobilita' del
personale,   risultino   annualmente   disponibili   nelle  strutture
provinciali e subprovinciali  delle  medesime  amministrazioni,  sono
comunicati,  entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione
pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione
delle  corrispondenze  dei  profili professionali alle qualifiche del
personale del comparto scuola.
  2.  I  provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal
Ministero  della  pubblica  istruzione,  con  proprie  ordinanze,  da
portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al
comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della  Repubblica
che  recepisce  l'accordo  relativo  al  comparto del personale della
scuola (c), perfezionato in data  9  giugno  1988,  per  il  triennio
1988-1990,  comunicano  l'esistenza dei posti disponibili ed invitano
gli interessati a presentare domanda di trasferimento,  entro  il  30
giugno  di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni
presso le quali  vi  sia  disponibilita'  di  posti  nelle  strutture
provinciali o subprovinciali.
  3.  I  trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1› settembre
di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni  previste,  per  la
mobilita'  a  domanda,  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (b), di cui al comma 1.
  4.  Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i
trasferimenti  per  il  personale  soprannumerario  saranno  disposti
d'ufficio,  all'interno  del comparto del personale della scuola, dal
Ministro  della  pubblica  istruzione  secondo  i  criteri   definiti
d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale del personale della scuola.
 
 
             (a)  Il  D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla
          disciplina prevista dall'accordo  intercompartimentale,  di
          cui  all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
          marzo 1983, n. 93,  relativo  al  triennio  1985-1987".  Il
          relativo  art.  6  prevede  la  mobilita' di contingenti di
          personale all'interno dei comparti ed anche da un  comparto
          all'altro.
             (b)   Il  D.P.C.M.  n.  325/1988,  pubblicato  nella  ((
          Gazzetta Ufficiale )) - serie  generale  -  n.  185  dell'8
          agosto  1988,  riguarda  le  procedure per l'attuazione del
          principio  di   mobilita'   nell'ambito   delle   pubbliche
          amministrazioni.
             (c)  Il  comma 1 dell'art. 22 del D.P.R. n. 399/1988, il
          quale recepisce la disciplina prevista dall'accordo per  il
          triennio  1988-90  del  9 giugno 1988 relativo al personale
          del comparto scuola, prevede  che:  "Il  personale  di  cui
          all'art.  1  che,  per qualsiasi causa, venga a trovarsi in
          posizione soprannumeraria e  non  possa  essere  utilizzato
          nelle  istituzioni  scolastiche, ubicate nella provincia di
          residenza, per l'esercizio delle attribuzioni  proprie  del
          ruolo  di  appartenenza,  e'  inserito in un contingente di
          mobilita'   per   essere   assegnato   a   posti    vacanti
          dell'amministrazione    di    appartenenza   o   di   altre
          amministrazioni. Nel predetto contingente  e'  inserito,  a
          domanda,  anche  personale  non in soprannumero, purche' in
          servizio  in  province  nelle  quali  si  sono  determinate
          posizioni  soprannumerarie,  che  aspiri a partecipare alle
          procedure di mobilita'".
             Il  personale  al  quale  fa  riferimento  l'art.  1 del
          medesimo  decreto,  soprarichiamato,  e'  quello   indicato
          nell'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, vale a dire:
              il  personale  ispettivo tecnico-periferico, direttivo,
          docente, educativo e  non  docente  delle  scuole  materne,
          elementari,  secondarie  ed  artistiche,  delle istituzioni
          educative e delle scuole speciali dello Stato;
              il  personale  direttivo  dei  conservatori di musica e
          delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il
          personale  docente e non docente delle predette istituzioni
          e delle accademie di belle arti, con esclusione  di  quello
          appartenente  alla  carriera  direttiva amministrativa; gli
          assistenti   delle   Accademie   di   belle    arti;    gli
          accompagnatori  al pianoforte dei conservatori di musica ed
          i  pianisti  accompagnatori  dell'Accademia  nazionale   di
          danza;
              il  personale  direttivo, docente e non docente di ogni
          altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'.