IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2278,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Ateneo  di  Pisa,  e  convalidati  dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale per le scuole dirette a fini speciali di
cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  luglio  1986,
registrato  alla  Corte  dei conti il 3 ottobre 1986, registro n. 73,
foglio n. 316, all'art. 2 contenente l'elencazione  delle  scuole  e'
aggiunta  la  seguente  scuola diretta a fini speciali in "tecnologie
per la protezione ambientale e per la sicurezza".