Art. 2.
  Dopo  l'art.  165, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  scuola  diretta a fini speciali in "tecnologie per la
protezione ambientale e per la sicurezza".
             Scuola diretta a fini speciali di tecnologie
           per la protezione ambientale e per la sicurezza
  Art.  166.  - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Pisa
la scuola diretta a fini  speciali  denominata  "Scuola  speciale  di
tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza. La scuola
rilascia il diploma in tecnologo per l'ambiente".
  Art.   167.   -  La  direzione  della  scuola  ha  sede  presso  il
dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei
metalli.
  Art. 168. - La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello
superiore  e  aggiornare  professionalmente  operatori  del   settore
industriale,  nonche'  di  quello  pubblico  di  controllo  (regioni,
presidi  multinazionali  di  prevenzione,  unita'  sanitarie  locali,
ecc.).
  La scuola impartisce agli allievi una formazione tecnico pratica su
problemi  fondamentali  ed   applicativi   inerenti   la   protezione
ambientale  e la sicurezza, in particolare attenzione agli aspetti di
processo, impiantistici, energetici e gestionali.
  La  durata  del  corso  e'  di  anni  due  e non e' suscettibile di
abbrevazione.
  Art.  169.  -  Il  numero massimo degli studenti che possono essere
iscritti e' di  venticinque  per  ogni  anno  e  complessivamente  di
cinquanta  per  l'intero  corso  di studio, da fissare da parte della
scuola.
  Art.  170. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado, viste le disposizioni vigenti
per l'ammissione ai vari corsi di laurea.
  Art.  171.  -  Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni
pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   I ciclo:
    1) elementi di chimica;
    2) elementi di igiene e tossicologia;
    3) elementi di matematica;
    4) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre nell'elenco
di cui all'art. 8.
   II ciclo:
    5) misure dell'inquinamento ambientale;
    6) fondamenti di tecnologie di processo I;
    7) applicazioni di informatica.
 2› Anno:
   II ciclo:
    8) fondamenti di tecnologie di processo II;
    9) elementi di elettrotecnica industriale;
    10)   un   insegnamento   a  scelta  della  scuola,  da  estrarre
dall'elenco di cui all'art. 8.
   II ciclo:
    11) impianti e tecnologie per la protezione ambientale;
    12)   un   insegnamento   a  scelta  della  scuola,  da  estrarre
dall'elenco di cui all'art. 8;
    13) analisi dei rischi e sistemi di prevenzione;
    14) tirocinio pratico.
  Le   esercitazioni  pratiche,  coordinate  nell'ambito  dei  corsi,
comprendono:
   misure    fisiche,   chimiche   e   biologiche   dell'inquinamento
ambientale;
   tecniche di acquisizione e di elaborazione dati;
   strumentazione e controllo di processo;
   prove e collaudi di materiali, componenti e apparati.
  Tutti i corsi afferiscono alla facolta' di ingegneria.
  Art. 172. - L'elenco degli insegnamenti a scelta e' il seguente:
   elementi di tecnologie dei materiali;
   elementi di meccanica delle strutture;
   istituzione di biologia ambientale;
   impianti e tecnologie per la protezione ambientale II;
   elementi di impianti meccanici;
   tecnica e impianti antinquinamento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 7 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1988
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 6