Art. 2. Dopo l'art. 165, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in "tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza". Scuola diretta a fini speciali di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza Art. 166. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Pisa la scuola diretta a fini speciali denominata "Scuola speciale di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza. La scuola rilascia il diploma in tecnologo per l'ambiente". Art. 167. - La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei metalli. Art. 168. - La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello superiore e aggiornare professionalmente operatori del settore industriale, nonche' di quello pubblico di controllo (regioni, presidi multinazionali di prevenzione, unita' sanitarie locali, ecc.). La scuola impartisce agli allievi una formazione tecnico pratica su problemi fondamentali ed applicativi inerenti la protezione ambientale e la sicurezza, in particolare attenzione agli aspetti di processo, impiantistici, energetici e gestionali. La durata del corso e' di anni due e non e' suscettibile di abbrevazione. Art. 169. - Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti e' di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studio, da fissare da parte della scuola. Art. 170. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, viste le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. Art. 171. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: I ciclo: 1) elementi di chimica; 2) elementi di igiene e tossicologia; 3) elementi di matematica; 4) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre nell'elenco di cui all'art. 8. II ciclo: 5) misure dell'inquinamento ambientale; 6) fondamenti di tecnologie di processo I; 7) applicazioni di informatica. 2 Anno: II ciclo: 8) fondamenti di tecnologie di processo II; 9) elementi di elettrotecnica industriale; 10) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre dall'elenco di cui all'art. 8. II ciclo: 11) impianti e tecnologie per la protezione ambientale; 12) un insegnamento a scelta della scuola, da estrarre dall'elenco di cui all'art. 8; 13) analisi dei rischi e sistemi di prevenzione; 14) tirocinio pratico. Le esercitazioni pratiche, coordinate nell'ambito dei corsi, comprendono: misure fisiche, chimiche e biologiche dell'inquinamento ambientale; tecniche di acquisizione e di elaborazione dati; strumentazione e controllo di processo; prove e collaudi di materiali, componenti e apparati. Tutti i corsi afferiscono alla facolta' di ingegneria. Art. 172. - L'elenco degli insegnamenti a scelta e' il seguente: elementi di tecnologie dei materiali; elementi di meccanica delle strutture; istituzione di biologia ambientale; impianti e tecnologie per la protezione ambientale II; elementi di impianti meccanici; tecnica e impianti antinquinamento. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 7 luglio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1988 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 6