Art. 10. La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del debito pubblico, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di sottoscrizione, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa. La consegna dei nuovi buoni al portatore avra' inizio dalla data che sara' resa nota mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.