Art. 12.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore e' ammessa la riunione, a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimemti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore.
  Analogamente  i  buoni  nominativi potranno su domanda degli aventi
diritto, essere divisi in  altri  titoli  nominativi;  se  non  siano
gravati  da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della
medesima persona o del medesimo ente.