Art. 13. Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione di nuovi titoli e' esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6. Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sara', per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.