Art. 5. Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1 novembre 1988 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 novembre 1988; all'atto del rinnovo sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni. Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 novembre 1988, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.