Art. 6.
  L'esecuzione  delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e'
affidata alla Banca d'Italia.
  Le  operazioni  di rinnovo dei buoni nominativi avranno inizio il 2
novembre 1988 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese.
  Le  sottoscrizioni  in contanti avranno inizio il 2 novembre 1988 e
termineranno il giorno 4 dello  stesso  mese,  fatte  salve,  secondo
l'andamento  delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura
anticipata e facolta' di  riparto  che  avra'  per  oggetto  le  sole
richieste  pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle
sottoscrizioni in contanti  risulti  superiore  all'importo  nominale
offerto  in  sottoscrizione  indicato per ciascun prestito; il Tesoro
puo' anche chiudere le sole sottoscrizioni  in  contanti  e  lasciare
aperte quelle per il rinnovo.
  Per le sottoscrizioni in contanti, la Banca d'Italia ha facolta' di
avvalersi  di  aziende  e  di  istituti  di  credito,  nonche'  degli
operatori  ammessi  a  partecipare  alle  aste dei buoni ordinari del
Tesoro  di  cui  al  decreto  ministeriale  29  marzo  1988  i  quali
intervengono in proprio e per conto della clientela.
  A  rimborso  delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso,
sara'  corrisposta  alla  Banca  d'Italia,  sull'ammontare   nominale
dell'emissione  di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di
collocamento di lire una sia per i B.T.P. 1› novembre 1991 che per  i
B.T.P.   1›  novembre  1993  contro  rilascio  di  apposita  ricevuta
all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero
dei  buoni  nominativi  presentati  per  il rinnovo. Tale provvigione
potra' essere attribuita, in tutto o in  parte,  agli  incaricati  in
relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".