Art. 8.
  Le  richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di
scadenza 1› novembre 1988 nominativi, di importo pari o  multiplo  di
lire   100.000,   dovranno  essere  compilate  su  apposite  distinte
descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto  presso  le
filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli
incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri  istituti,  enti  o
persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  L'importo
di  cui all'art. 5 sara' corrisposto all'esibitore dei predetti buoni
nominativi. La Banca d'Italia rilascera'  apposite  ricevute  per  il
capitale nominale dei nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione generale del debito pubblico a favore delle  filiali  della
Banca  d'Italia,  tramite  le competenti sezioni di tesoreria, per la
successiva consegna agli interessati, previo  ritiro  delle  ricevute
rilasciate.
  I  possessori  di  detti  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%-1›
novembre 1988 nominativi, che non intendano avvalersi della  facolta'
di  chiederne  il  rinnovo  con  le  modalita'  indicate nel presente
articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale  del
debito  pubblico  per  il  tramite  delle  direzioni  provinciali del
Tesoro, nei  termini  e  con  le  modalita'  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico.