IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
di  cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di
cose e l'istituzione di un  sistema  di  tariffe  a  forcella  per  i
trasporti di merci su strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo  III  della
legge sopracitata;
  Visto  il  decreto  18  novembre  1982,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 342 del 14  dicembre  1982,  concernente  l'approvazione
delle  tariffe  per i trasporti di merci su strada per conto di terzi
eseguiti sul territorio nazionale;
  Considerato  che  l'accordo  concluso  l'11  dicembre  1987  tra le
rappresentanze dei vettori professionali e quelle dell'utenza prevede
riduzioni  tariffarie  per  i  contratti  particolari in funzione del
volume del traffico, della loro durata e  del  rapporto  diretto  tra
vettore ed utente, nonche' nuove disposizioni relative alla riduzione
tariffaria   per   i   contratti   stipulati    senza    l'intervento
dell'ausiliario;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  approvare  disposizioni in materia di
contratti particolari  e  di  contratti  stipulati  direttamente  tra
utente  e  vettore  senza  l'intervento dell'ausiliario, quale figura
individuata dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono   approvate   le  seguenti  modifiche  alle  tariffe  ed  alle
disposizioni generali e condizioni di applicazione per i trasporti di
merci su strada per conto di terzi, eseguiti nel territorio italiano,
contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982.
  Le  predette  tariffe e condizioni sono obbligatorie ai sensi della
legge 6 giugno 1974, n. 298.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.