Art. 2.
Modifiche dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di
   applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 e
   sostituzione della tabella E.
  Il   primo   comma  dell'art.  13  delle  disposizioni  generali  e
condizioni di applicazione del decreto ministeriale 18 novembre  1982
e' sostituito dai seguenti:
  "Fino al 30 giugno 1989 se, previo impegno, il mittente fa eseguire
al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti  per
le  tonnellate-chilometro  complessive  indicate  nella tabella E, le
tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno  ridotte
secondo le percentuali nella medesima indicate.
  Quando   il   contratto   particolare   di  trasporto  e'  concluso
direttamente  tra  il  mittente  e  il  vettore  senza   l'intervento
dell'ausiliario  - come individuato dall'art. 55 della legge 6 giugno
1974, n. 298 - gli sconti suddetti possono raggiungere la percentuale
del 7 per cento".
  La tabella E e' sostituita dalla seguente:
                                                            TABELLA E
 
              RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE TARIFFE MINIME
  (in relazione alle tonnellate/chilometro assicurate per trimestre)
 
         Classe di peso                   4%                    6%
      280 . . . . . . . . . . . . .    300.000               400.000
      230 . . . . . . . . . . . . .    270.000               360.000
      200 . . . . . . . . . . . . .    240.000               320.000
      100 . . . . . . . . . . . . .    120.000               160.000
       50 . . . . . . . . . . . . .     60.000                80.000
 
  Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  "Per   i  contratti  particolari  stipulati  con  riferimento  alle
seguenti condizioni:
   volume di traffico;
   durata dei contratti;
   produttivita' dei servizi;
   aggregazione   e   qualificazione  delle  imprese  possono  essere
concordati  maggiori  sconti  a  seguito  degli   accordi   economici
collettivi previsti al precedente comma".
 
 
          Nota all'art. 2:
             Il testo dell'art. 13, primo comma, del D.M. 18 novembre
          1982, e' il seguente:
             "Se,  previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore
          nel periodo di tre mesi consecutivi diversi  trasporti  per
          le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella
          E,  le   tariffe   minime   applicabili   e   le   relative
          maggiorazioni  vanno  ridotte  secondo le percentuali nella
          medesima indicate".
            Si  riporta il testo della tabella E del D.M. 18 novembre
          1982, sopracitata in nota:
 
            ----> Vedere Tabella a Pag. 14 della G.U. <---
        ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---