Art. 2. Modifiche dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 e sostituzione della tabella E. Il primo comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e' sostituito dai seguenti: "Fino al 30 giugno 1989 se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella E, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate. Quando il contratto particolare di trasporto e' concluso direttamente tra il mittente e il vettore senza l'intervento dell'ausiliario - come individuato dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - gli sconti suddetti possono raggiungere la percentuale del 7 per cento". La tabella E e' sostituita dalla seguente: TABELLA E RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE TARIFFE MINIME (in relazione alle tonnellate/chilometro assicurate per trimestre) Classe di peso 4% 6% 280 . . . . . . . . . . . . . 300.000 400.000 230 . . . . . . . . . . . . . 270.000 360.000 200 . . . . . . . . . . . . . 240.000 320.000 100 . . . . . . . . . . . . . 120.000 160.000 50 . . . . . . . . . . . . . 60.000 80.000 Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Per i contratti particolari stipulati con riferimento alle seguenti condizioni: volume di traffico; durata dei contratti; produttivita' dei servizi; aggregazione e qualificazione delle imprese possono essere concordati maggiori sconti a seguito degli accordi economici collettivi previsti al precedente comma".
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 13, primo comma, del D.M. 18 novembre 1982, e' il seguente: "Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella E, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate". Si riporta il testo della tabella E del D.M. 18 novembre 1982, sopracitata in nota: ----> Vedere Tabella a Pag. 14 della G.U. <--- ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---