Art. 3.
           Nuove disposizioni per la contrattazione diretta
                        tra mittente e vettore
  Dopo   l'art.  13  delle  disposizioni  generali  e  condizioni  di
applicazione del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e' inserito il
seguente articolo:
  "Art.  13-  bis  (Contrattazione  diretta). - Se, indipendentemente
dalla quantita' di merci trasportate,  il  contratto  viene  concluso
direttamente    tra    mittente   e   vettore,   senza   l'intervento
dell'ausiliario - quale figura individuata dall'art. 55 della legge 6
giugno 1974, n. 298 - si applica lo sconto del 5 per cento.
  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto
le figure di mittente e vettore sono definite come segue:
   mittente  e' la persona fisica o giuridica a cui nome e' stipulato
il contratto di trasporto e che deve corrispondere la tariffa;
   vettore  e'  l'impresa di autotrasporto ovvero la persona fisica o
giuridica  che,  avendo  la  disponibilita'  dei  mezzi  tecnici   ed
economici adeguati all'attivita' di trasporto, sia iscritta, ai sensi
dell'art. 13 della  legge  6  giugno  1974,  n.   298,  e  successive
modifiche,  all'Albo  nazionale  degli autotrasportatori per conto di
terzi, e sia titolare dell'autorizzazione insistente  sul  veicolo  a
mezzo del quale viene eseguito il trasporto".