Art. 3. Nuove disposizioni per la contrattazione diretta tra mittente e vettore Dopo l'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione del decreto ministeriale 18 novembre 1982 e' inserito il seguente articolo: "Art. 13- bis (Contrattazione diretta). - Se, indipendentemente dalla quantita' di merci trasportate, il contratto viene concluso direttamente tra mittente e vettore, senza l'intervento dell'ausiliario - quale figura individuata dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - si applica lo sconto del 5 per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le figure di mittente e vettore sono definite come segue: mittente e' la persona fisica o giuridica a cui nome e' stipulato il contratto di trasporto e che deve corrispondere la tariffa; vettore e' l'impresa di autotrasporto ovvero la persona fisica o giuridica che, avendo la disponibilita' dei mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' di trasporto, sia iscritta, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche, all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, e sia titolare dell'autorizzazione insistente sul veicolo a mezzo del quale viene eseguito il trasporto".