IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, recante: "Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria", che prevede, tra l'altro, l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986; Visto l'art. 5- bis della citata legge che demanda al Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, la emanazione di disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457; Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; Ritenuto di dover, in attesa del formale recepimento della sopra riportata direttiva, provvedere ai sensi della menzionata normativa dettando disposizioni tecniche per l'articolazione della formazione specifica in medicina generale, per i criteri di valutazione dei candidati ai fini delle assegnazioni delle borse di studio, nonche' per i criteri relativi alla valutazione dell'attivita' svolta a compimento del tirocinio teorico-pratico; Decreta: Art. 1. 1. L'erogazione delle borse di studio previste dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, e' subordinata allo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico di due anni per la formazione specifica in medicina generale articolato come segue: a) un totale di settecentottanta ore di medicina clinica e medicina di laboratorio, articolate in sei mesi, da svolgersi presso istituti clinici universitari, strutture pubbliche ospedaliere, individuati a tale scopo dalla regione; il periodo deve comprendere un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' didattica con seminari sui seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica; b) un totale di trecentonovanta ore in chirurgia generale, articolate in tre mesi, da svolgersi sempre presso le strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' didattica seminariale su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza; c) un totale di trecentonovanta ore in pediatria, articolate in tre mesi, da svolgersi sempre nelle strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ad attivita' didattica seminariale di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva; d) un totale di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da svolgersi presso un medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare, ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uopo, il predetto periodo di formazione potra' svolgersi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera e); e) un totale di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da svolgersi presso strutture di base dell'unita' sanitaria locale sul territorio comprendenti attivita' pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attivita' didattica seminariale su medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi. 2. Durante tutto il periodo di svolgimento del tirocinio teorico-pratico verra' organizzata attivita' didattica seminariale relativa a legislazione ed organizzazione sanitaria, deontologia ed etica professionale, medicina legale, problemi della famiglia, dell'eta' evolutiva, della prescrizione dei farmaci e delle indagini paracliniche, economia e statistica sanitaria, politiche socio sanitarie di piano, informatica e telematica.