Art. 2.
  Dopo  l'art.  283, con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, e' aggiunta la seguente:
                    Scuola diretta a fini speciali
                 per strumentisti di sala operatoria
  Art.  284.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
strumentisti di sala operatoria presso l'Universita' degli  studi  di
Catania.
  La  scuola  ha  lo  scopo di preparare tecnici strumentisti di sala
operatoria.
  La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.
  Art.  285.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede seicento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso per un totale di venti studenti.
  Art. 286. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  le  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e l'istituto di prima clinica chirurgica.
  La  direzione  della  scuola ha sede nell'istituto di prima clinica
chirurgica.
  Art.  287.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di  secondo  grado,
che  siano in possesso anche di diploma di infermiere professionale o
di ostetrica.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto  del diploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 288. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 
 1› Anno:
   Tecnica     ed    assistenza    pre-operatoria,    operatoria    e
post-operatoria:
    anatomia umana;
    strumentario chirurgico;
    preparazione del tavolo operatorio;
    strumentazione infermieristica I;
    strumentazione infermieristica II;
    assistenza al ricoverato nella fase pre e postoperatoria in:
      a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
      b) ginecologia;
      c) ortopedia e traumatologia.
   Legislazione e igiene ospedaliera:
    legislazione ospedaliera;
    medicina legale ed etica professionale;
    i     servizi     chirurgici     (caratteristiche    strutturali,
climatizzazione);
    metodi di disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
    concetto di asepsi;
    igiene ospedaliera;
    concetto di epidemiologia generale;
    infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.
 
 2› Anno:
   Tecnica di assistenza pre-operatoria e post-operatoria:
    assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
      a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
      b) ginecologia e ostetricia;
      c) ortopedia e traumatologia.
   Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:
    principali soccorsi ed interventi di urgenza;
    anestesia e rianimazione.
  Art. 289. - Durante i due anni di corso e' richiesta
la frequenza nei seguenti reparti:
   prima clinica chirurgica;
   clinica chirurgica pediatrica;
   patologia chirurgica C.O.,
e nei laboratori e ambulatori afferenti ai suddetti reparti.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti per sotenere gli esami annuali e finali.
  Art. 290. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  Detto  esame,  sotenuto  al termine del ciclo di studi ha valore di
esame di Stato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 20 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1988
Registro n. 59 Istruzione, foglio n. 81