IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL TESORO Visto il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 78 del testo unico medesimo concernente la assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata (ora soppressa), relativo al territorio regionale, e delle tasse ed imposte sugli affari che non siano gia' assegnate da altre norme del medesimo statuto, in quota fissa, alla regione ed alle province medesime; Considerato che il citato art. 78, con norma analoga a quella gia' recata dall'art. 60 del precedente testo del medesimo statuto, prevede che la quota di cui trattasi sia stabilita annualmente d'accordo fra il Governo ed il presidente di ciascuna giunta provinciale e, pertanto, che non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 110 del ripetuto testo unico, alla determinazione della quota variabile possa addivenirsi con le modalita' stabilite dall'art. 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, concernente l'attuazione del citato precedente art. 60; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione di somme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in sostituzione dei tributi assegnati alle regioni e province medesime in quota fissa ed in quota variabile; Vista la sentenza n. 180 del 14 luglio 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del Tesoro; Considerato che occorre uniformarsi alla suddetta decisione, e che quindi la determinazione di tali maggiorazioni va effettuata con il presente decreto; Ritenuto che nell'ambito di applicazione delle riportate disposizioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 ricade, per la regione Trentino-Alto Adige, la sola imposta generale sull'entrata in quanto soppressa con il 1 gennaio 1973 ed attribuita, nell'anno 1972, alla regione medesima nella quota dei 7/10, pari a L. 10.265.437.758; Considerato che detta imposta e' stata poi attribuita, dal piu' volte citato art. 78, in quota variabile alle province di Trento e di Bolzano talche' le somme sostitutive della imposta stessa di cui al medesimo art. 8 concorrono a formare la quota variabile spettante alle due province; Considerato che le tasse ed imposte sugli affari attribuibili alle province di Trento e di Bolzano in quota variabile possono identificarsi nella imposta sul valore aggiunto e nelle imposte di surrogazione del registro e del bollo; Visto l'accordo manifestato dai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui all'art. 44 si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere mediante intesa annuale fra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Universita' contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Considerato che, tenuto conto dei criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare dello stanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per l'anno 1987 viene a fissarsi in L. 18.662.000.000, delle quali L. 13.500.000.000 sono state gia' erogate dal Ministero della pubblica istruzione nell'anno finanziario 1987, per cui rimangono da erogare nell'anno finanziario 1988 L. 5.122.000.000; Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Universita' degli studi di Trento; Decreta: Art. 1. Alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite per l'anno 1987, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato dello statuto speciale, per il Trentino-Alto Adige, le seguenti percentuali dei tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza e residui, avvenuti nel territorio di ciascuna provincia: 90% della imposta sul valore aggiunto; 90% della imposta di surrogazione del registro e del bollo.