Art. 4.
  Gli  intendenti  di  finanza  di  Trento  e  di Bolzano disporranno
mediante ordinativi su ordini di accreditamento, in base alla resa di
conto  degli  uffici  riscuotitori,  il  versamento  alle  rispettive
province autonome di quanto loro spettante ai sensi dell'art.  1  del
presente decreto.