IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 1 del 2 gennaio 1984, che dispone la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli, in localita' Monterusciello; Vista l'ordinanza n. 585/FPC/ZA del 12 luglio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1985, con cui e' stata disposta la costruzione di una prima chiesa per l'importo di L. 3.500.000.000; Vista l'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 1988, con cui e' stata disposta la costruzione di una seconda chiesa per l'importo di L. 7.000.000.000; Visto il progetto plano-volumetrico redatto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato dal comune di Pozzuoli, che prevede, per la prima chiesa una maggiore ricettivita' con annessi locali da adibire ad attivita' collaterali connesse al culto, in considerazione della maggiore area del comprensorio servita; Considerato che con il finanziamento di cui all'ordinanza n. 585/FPC/ZA del 12 luglio 1985 non potra' portarsi a completamento la predetta prima chiesa secondo le previsioni di piano per la sua considerevole consistenza volumetrica e l'importanza architettonica mentre l'importo previsto per la seconda chiesa di cui all'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988 e' da ritenersi esuberante in considerazione della piu' contenuta volumetria dell'edificio previsto dal planovolumetrico in considerazione della minore esigenza dell'area servita; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente; Dispone: Art. 1. La spesa presunta di L. 7.000.000.000 gia' autorizzata con l'ordinanza n. 1462/FPC viene ad essere ripartita in L. 4.000.000.000 per il completamento della prima chiesa e L. 3.000.000.000 per la realizzazione della seconda chiesa.