Art. 2.
  Le predette opere riguardanti i lavori di completamento della prima
chiesa di cui all'ordinanza n. 585/FPC/ZA del 12  luglio  1985  ed  i
lavori  di  costruzione  della seconda chiesa di cui all'ordinanza n.
1462/FPC del  12  maggio  1988  verranno  affidate  anche  a  stralci
funzionali  mediante  gare ufficiose o licitazioni private secondo le
procedure di cui alla lettera A, n. 2  dell'art.  24  della  legge  8
agosto 1977, n. 584.