Art. 2. Le predette opere riguardanti i lavori di completamento della prima chiesa di cui all'ordinanza n. 585/FPC/ZA del 12 luglio 1985 ed i lavori di costruzione della seconda chiesa di cui all'ordinanza n. 1462/FPC del 12 maggio 1988 verranno affidate anche a stralci funzionali mediante gare ufficiose o licitazioni private secondo le procedure di cui alla lettera A, n. 2 dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584.