Art. 2. 1. La commissione ha il compito di procedere ad una indagine che, senza interferire sull'istruttoria giudiziaria in corso, sia specificamente diretta ad esaminare, coordinare e valutare tutti gli elementi, raccolti dal Ministro della difesa e da altre amministrazioni pubbliche, alla luce di un completo quadro dei dati gia' a disposizione e ulteriormente acquisibili in campo internazionale. 2. La commissione potra' richiedere alle amministrazioni dello Stato, civili e militari, agli enti pubblici ed alle pubbliche amministrazioni, nonche' ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni e degli enti medesimi, dati, notizie e documenti ritenuti opportuni ai fini dei propri lavori e potra' altresi' avvalersi dell'attivita' di detti enti ed amministrazioni per lo svolgimento di compiti di natura tecnica. 3. Alla commissione non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. Qualora venga opposto il segreto di Stato, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.