Art. 2.
  1.  La  commissione ha il compito di procedere ad una indagine che,
senza  interferire  sull'istruttoria  giudiziaria   in   corso,   sia
specificamente  diretta ad esaminare, coordinare e valutare tutti gli
elementi,  raccolti  dal   Ministro   della   difesa   e   da   altre
amministrazioni  pubbliche,  alla luce di un completo quadro dei dati
gia'  a   disposizione   e   ulteriormente   acquisibili   in   campo
internazionale.
  2.  La  commissione  potra'  richiedere  alle amministrazioni dello
Stato, civili e  militari,  agli  enti  pubblici  ed  alle  pubbliche
amministrazioni,  nonche'  ai  dipendenti  civili  e  militari  delle
amministrazioni e degli enti  medesimi,  dati,  notizie  e  documenti
ritenuti  opportuni  ai  fini  dei  propri  lavori  e potra' altresi'
avvalersi dell'attivita' di detti  enti  ed  amministrazioni  per  lo
svolgimento di compiti di natura tecnica.
  3.  Alla  commissione non puo' essere opposto il segreto d'ufficio.
Qualora  venga  opposto  il  segreto  di  Stato,  la  commissione  ne
riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.