Art. 9.
  1. Per i prodotti indicati nell'allegato B, l'importazione da tutti
i  Paesi  previsti  dal  presente  decreto  sara'  consentita  previa
autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero.
  2.  Possono presentare domanda le imprese commerciali e industriali
operanti nello specifico settore merceologico relativo al contingente
richiesto, e le societa' di trading internazionale.
  3.   Le   domande   di  autorizzazione,  redatte  su  carta  legale
conformemente  allo  schema  allegato  (allegato  G), dovranno essere
presentate  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  - Direzione
generale delle importazioni e delle esportazioni.
  4.  Nella  domanda  il  legale rappresentante della ditta, sotto la
propria  responsabilita'  civile e penale, deve dichiarare il settore
economico nel quale la ditta esplica la propria attivita' e fornire i
dati  relativi  all'iscrizione della ditta stessa presso la camera di
commercio,  industria,  agricoltura  ed  artigianato  competente  per
territorio,  impegnandosi  nel  contempo  ad inviare al Ministero del
commercio  con  l'estero,  su  richiesta  di quest'ultimo e non oltre
quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa,
il certificato camerale della ditta.
  5.  Le  domande  -  a  pena  di  irricevibilita'  - dovranno essere
sottoscritte  dal legale rappresentante della ditta o della societa'.
Tale  firma  dovra'  essere autenticata nelle forme di legge (art. 20
legge 4 gennaio 1968, n. 15 - allegato F).