Art. 9. 1. Per i prodotti indicati nell'allegato B, l'importazione da tutti i Paesi previsti dal presente decreto sara' consentita previa autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero. 2. Possono presentare domanda le imprese commerciali e industriali operanti nello specifico settore merceologico relativo al contingente richiesto, e le societa' di trading internazionale. 3. Le domande di autorizzazione, redatte su carta legale conformemente allo schema allegato (allegato G), dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni. 4. Nella domanda il legale rappresentante della ditta, sotto la propria responsabilita' civile e penale, deve dichiarare il settore economico nel quale la ditta esplica la propria attivita' e fornire i dati relativi all'iscrizione della ditta stessa presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio, impegnandosi nel contempo ad inviare al Ministero del commercio con l'estero, su richiesta di quest'ultimo e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, il certificato camerale della ditta. 5. Le domande - a pena di irricevibilita' - dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta o della societa'. Tale firma dovra' essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15 - allegato F).