IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Viste  le  norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140,  dell'art.  24  della
legge  28  febbraio  1986, n. 41, e dell'art. 21 della legge 11 marzo
1988, n. 67, recanti  la  disciplina  della  perequazione  automatica
delle   pensioni   ed  in  particolare  le  disposizioni  concernenti
rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per
il  calcolo  degli  aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli
aumenti semestrali e  dei  conguagli,  nonche'  l'attribuzione  degli
aumenti  soprarichiamati  alle  pensioni cui si applica la disciplina
dell'indennita' integrativa speciale contenuta nella legge 27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
dicembre 1988, n. 525 (Gazzetta Ufficiale  n.  291  del  13  dicembre
1988)  recante  i  criteri  e  le  modalita'  di determinazione degli
aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989;
  Visto  il decreto ministeriale 27 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 9 dicembre 1987) concernente  la  perequazione  automatica
delle pensioni per l'anno 1988;
  Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;
  Considerata la necessita':
   di accertare la percentuale di aumento delle pensioni per dinamica
salariale dal 1› gennaio 1989;
   di  accertare  i valori delle percentuali di variazione registrate
dagli  indici  di  cui  alla  scala  mobile  delle  retribuzioni  dei
lavoratori   dell'industria  ai  fini  dei  conguagli  degli  aumenti
semestrali delle pensioni relativi al 1›  maggio  e  al  1›  novembre
1988;
   di  determinare  in  via previsionale le percentuali di variazione
per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo
dal  1› maggio e dal 1› novembre 1989, le modalita' di corresponsione
dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle
percentuali   di   variazioni   suddette   nonche'  le  modalita'  di
attribuzione  degli  aumenti  sull'indennita'  integrativa   speciale
sopracitata  e  sulle  pensioni  alle  quali  si applica l'indennita'
medesima;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  percentuale  di  aumento, con decorrenza dal 1› gennaio
1989, per la perequazione automatica  delle  pensioni  relativa  alla
dinamica  salariale,  agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, e' risultata pari a + 2,7.