Art. 4.
  Gli  aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione
delle percentuali di variazione di cui all'art. 3,  per  le  pensioni
alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita' integrativa
speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   sono  determinati  separatamente
sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla  pensione.
  Nei  casi  in cui l'indennita' integrativa speciale e' dovuta nella
misura di L. 448.554  mensili  lorde,  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art.  10  del  decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n.  79,  le  variazioni
semestrali  di  cui  all'art.  3  non  si  calcolano  sulla  quota di
indennita' integrativa speciale corrisposta, come previsto dal  terzo
comma  del  gia'  indicato  art.  10, a titolo di assegno personale e
l'importo delle variazioni medesime  e'  portato  in  detrazione  del
predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.