Art. 5.
  I   conguagli  derivanti  dagli  scostamenti  tra  i  valori  delle
percentuali di variazione come determinati nell'art. 3  ed  i  valori
delle  percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con
effetto dal 1› maggio e dal 1› novembre 1989 e  sono  corrisposti  in
occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 dicembre 1988
                                Il Ministro del tesoro
                                         AMATO
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
         FORMICA