Art. 13.
  Il 2 gennaio 1989 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale
nominale  dei  Buoni  assegnati  al  prezzo  di aggiudicazione, senza
dietimi di interesse.
  La  sezione  di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detto
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.