Art. 15.
  Il  rinnovo  dei  buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1›
gennaio 1989 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza, ad ogni effetto, dal 1› gennaio 1989.
  All'atto  del  rinnovo sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da
rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza  fra  il  capitale
nominale stesso ed il prezzo di assegnazione dei nuovi buoni; qualora
il prezzo di assegnazione  dovesse  risultare  superiore  alla  pari,
l'esibitore  stesso e' tenuto ad effettuare il versamento della somma
uguale alla differenza tra il prezzo stesso ed il  capitale  nominale
dei titoli rinnovati.
  Sono  trasferiti  ai  nuovi  buoni,  senza  che occorra al riguardo
alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i  vincoli  dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  di  scadenza 1› gennaio 1989,
indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.