Art. 15. Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 gennaio 1989 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio 1989. All'atto del rinnovo sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di assegnazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di assegnazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra il prezzo stesso ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 gennaio 1989, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.