Art. 16.
  Le  richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di
scadenza 1› gennaio 1989, nominativi, di importo pari o  multiplo  di
L.   100.000,   dovranno   essere   compilate  su  apposite  distinte
descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto  presso  le
filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli
incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri  istituti,  enti  o
persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione generale del debito pubblico a favore delle  filiali  della
Banca  d'Italia,  tramite  le competenti sezioni di tesoreria, per la
successiva consegna agli interessati, previo  ritiro  delle  ricevute
rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1› gennaio
1989 nominativi,  che  non  intendano  avvalersi  della  facolta'  di
chiederne il rinnovo con le modalita' indicate nel presente articolo,
dovranno chiederne il rimborso alla  Direzione  generale  del  debito
pubblico  per  il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei
termini e con le modalita' previste  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di debito pubblico.