Art. 18.
  Le  sottoscrizioni,  da  effettuarsi per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria  centrale
dello  Stato,  a  cura  del  cassiere  del  debito pubblico, mediante
versamento del contante  o  su  presentazione  di  titoli  nominativi
scaduti e non prescritti da reimpiegare.
  Le  sottoscrizioni  di cui al primo comma saranno eseguite in buoni
del tesoro poliennali  12,50%  di  scadenza  1›  gennaio  1994;  esse
avranno  inizio il 2 gennaio 1989 e termineranno il giorno precedente
la data di iscrizione nel gran libro del debito  pubblico  dei  buoni
del Tesoro poliennali della prossima emissione.
  La   Tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanza di versamento al bilancio  dello
Stato  del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli
articoli precedenti, dei  nuovi  buoni  nominativi  da  emettere  che
fruttano  interessi  dalla  data  della  quietanza stessa. In caso di
presentazione di titoli nominativi da reimpiegare,  il  cassiere  del
debito   pubblico   ritirera',   per  il  successivo  pagamento  agli
interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale  nominale
stesso   ed   il   relativo   prezzo,   nonche'  l'eventuale  importo
corrispondente alla frazione inferiore a lire  centomila  del  titolo
presentato.
  Per  la  consegna  dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni  di  cui
trattasi,  saranno  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.