Art. 19.
  Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e  la  corrispondenza  della
Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni  forma  di  pubblicita'  per  l'emissione  dei nuovi titoli e'
esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla  pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il  corrispettivo  per  le spedizioni postali dei nuovi titoli alle
sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli  nominativi  consegnati
per  il  rinnovo sara', per quanto dovuto, regolato dal Ministero del
tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
  Saranno  osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti
in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione  in
carico  delle  scorte  dei  titoli  di  debito  pubblico e dei pieghi
valori.