Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 5 gennaio 1989. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1. Tale provvigione verra' attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".