Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca   d'Italia.   Alla  stessa  Banca  d'Italia  sono  affidate  le
operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali  nominativi  di
cui  al  primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono
essere effettuate dal 2 al 5 gennaio 1989.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno  regolati  dalle  norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione  dell'uno  per
cento,   sull'intero  ammontare  nominale  dei  titoli  al  portatore
effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma
del primo comma dell'art. 1.
  Tale  provvigione  verra'  attribuita,  in  tutto  o in parte, agli
incaricati del collocamento partecipanti all'asta in  relazione  agli
impegni  assunti  con  la  Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non
applicare alcun onere  di  intermediazione  sulle  sottoscrizioni  di
terzi  e  di  provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto
senza richiedere alcun compenso.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".