Art. 7. Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto e' stabilito in L. 99,80 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.