Art. 7.
  Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto
e' stabilito in L. 99,80 per ogni cento lire di capitale  nominale  e
le  eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira
o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti  frazioni
diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.